Gilda

mercoledì 26 agosto 2020

Lavoratori fragili. Non basta essere over 55, ci vuole una patologia


Le nuove indicazioni per la gestione Covid-19 nelle scuole non considerano il criterio anagrafico
Con il ritorno a scuola, il solo criterio anagrafico – avere più di 55 anni – non è più considerato un criteriosufficiente ad essere riconosciuto come lavoratore fragile.Le nuove indicazioni per la gestione del contagio
L’Istituto Superiore di Sanità –  insieme ad altri enti come il ministero dell’Istruzione, quello della Salute e l’Inail – ha stilato un rapporto dal titolo “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” – si può scaricare a questo indirizzo.
In questo rapporto è cambiato il concetto di lavoratore fragile. Non ci sono più riferimenti all’età, ma si fa riferimento alla “presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) o in presenza di patologie a carico del sistema immunitario o quelle oncologiche (indipendentemente dall’età) che, in caso di comorbilità con l’infezione da SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia”.
L’iter per essere considerati lavoratori “fragili”
Il Dirigente scolastico, una volta accertata la presenza di queste condizioni di salute, dovrebbe far scattare “la sorveglianza sanitaria eccezionale, a richiesta del lavoratore interessato: a. attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs 81/08: b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici; c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro”.

Quale può essere l’esito dell’iter?
Al termine dell’iter, il medico competente può decidere, sulla base delle risultanze, decidere per dare al lavoratore fragile:
  1. l’idoneità
  2. l’idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni
  3. l’inidoneità temporanea
  4. l’inidoneità permanente.

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