L’Huffington Post ha pubblicato oggi l’anticipazione di una nota del ministero che dovrebbe essere pubblicata nelle prossime ore riguardo i corsi di recupero che si svolgeranno dal 1° settembre.
Secondo la bozza saranno attività gratuite
La bozza indica che “Il DL 22/2020 ha disposto che le attività concernenti PIA (Piano di integrazione degli apprendimenti, ndr) e PAI (Piano di apprendimento individualizzato, ndr) possano svolgersi a partire dal giorno 1 settembre e, se necessario, nel corso di tutto l’anno scolastico 2020-2021, secondo tempi, forme e modalità stabilite dalle singole autonomie scolastiche”. Queste norme devono “intendersi quale attività didattica ordinaria” e non possono essere considerate “automaticamente assimilabili ad attività professionali aggiuntive da retribuire con emolumenti di carattere accessorio”.
Niente soldi prima dell’inizio delle lezioni
La nota prevede che le attività di recupero che si chiuderanno prima dell’inizio delle lezioni non saranno pagate, mentre “per le attività che invece debbano svolgersi nel prosieguo dell’anno scolastico 2020/2021” è previsto un pagamento nel limite del 50% dei “risparmi, dovuti alla diversa configurazione delle Commissioni degli esami di Stato”.
La risposta dei sindacati
Sul tema c’è già stata una prima risposta dei sindacati, che in una nota di un paio di giorni fa hanno spiegato che le intenzioni del ministero rappresentano una forzatura. Le attività di recupero continuano ad essere disciplinati dal CCNL scuola. E poi non può “essere considerata accoglibile la distinzione tra attività di recupero e di integrazione effettuate nel periodo 1 – 12 settembre e quelle eventualmente programmate, o, comunque, necessarie, nel periodo successivo”.
Infine, lo stesso DM citato dalla nota stabilisce che “le strategie e le modalità di attuazione delle predette attività sono definite, programmate e organizzate dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche”. E quindi “appare assolutamente fuori luogo il richiamo al potere organizzativo dei Dirigenti Scolastici per le competenze riconosciute in materia di offerta formativa: tali competenze, come già detto, possono esplicitarsi, esclusivamente, secondo le determinazioni dei collegi dei docenti”.
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