Con l’avvicinarsi dell’appuntamento elettorale del 20 e del 21 settembre che oltre a prevedere un referendum che coinvolge tutta Italia, vedrà coinvolte nella tornata elettorale molte regioni e molti comuni, è bene chiarire i diritti che i docenti hanno.
Permessi per i candidati
Per la campagna elettorale i docenti a tempo indeterminato possono usufruire dei tre giorni di permesso per motivi personali e dei 6 giorni di ferie di cui all’art. 15 c. 2 CCNL 2006/09. Il personale a tempo determinato solo di permessi non retribuiti. Sia il personale a tempo indeterminato che quello a tempo determinato possono prendere giorni di aspettativa che ovviamente non sono retribuiti
Diritti dei lavoratori impegnati nelle operazioni elettorali per esercitare la funzione di Presidente, Scrutatore nel seggio elettorale e per svolgere la funzione di rappresentante di lista
I riferimenti normativi sono l’art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla L. n. 53/90, e dell’art. 1 della legge 29.1.1992, n. 69
In particolare l’ Art. 119. – 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonche’, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. 2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa”.
Il lavoratore impegnato nel seggio ha diritto a recuperare il giorno festivo di impegno elettorale (la domenica) oppure i giorni festivi nel caso abbia anche il sabato libero nel suo orario di lavoro (il caso della “settimana corta”) nei giorni successivi alle operazioni elettorali. La fruizione del riposo, quindi,dovrebbe esserci il martedì. Nel caso in cui lo scrutinio si protraesse oltre la mezzanotte del lunedì i giorni di riposo scatterebbero dal mercoledì. Infatti è vietato richiedere prestazioni lavorative nei giorni delle operazioni elettorali, neppure se esse fossero collocate in orari diversi da quelli di presenza al seggio. La Corte Costituzionale (sentenza n. 452 del 1991) che, dopo avere richiamato – ex art. 119, comma 2, del T.U. n. 361 del 1957 – la equiparazione tra i giorni di assenza per lo svolgimento delle funzioni elettorali e l’attività lavorativa, ha ribadito “ il diritto del lavoratore al recupero immediato del riposo festivo”
Assenza per esercitare il diritto di voto
Nel caso in cui il docente risulti trasferito di sede nell’approssimarsi delle elezioni il quale, anche se abbia provveduto nel prescritto termine di 20 giorni a chiedere il trasferimento di residenza, non abbia ottenuto in tempo l’iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di servizio ha diritto ad UN GIORNO di permesso per distanze da 350 a 700 km e di DUE GIORNI per distanze superiori ai 700 km o nel caso in cui nel viaggio siano coinvolte le zone insulari della Penisola.
Nessun commento:
Posta un commento