Gilda

lunedì 6 luglio 2015

Aggiornamento Graduatorie d'Istituto. Le Istruzioni Ministeriali



Graduatorie di Istituto Personale docente
Attuazione delle disposizioni di cui al D.M. 3 giugno 2015 n. 326. 

(DDG 680 del 06/07/2015)


Priorità assoluta nell 'attribuzione delle supplenze di IIIfascia
1. Nelle more della costituzione triennale delle graduatorie di istituto e dell'apertura dei
termini per la costituzione semestrale degli elenchi aggiuntivi di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326, i soggetti inseriti nelle
graduatorie della III fascia che acquisiscono il titolo di abilitazione possono presentare
domanda di precedenza assoluta, nell'attribuzione delle supplenze da III fascia per le
corrispettive classi di concorso.
2. Le domande di precedenza dovranno essere trasmesse alla medesima Istituzione Scolastica
destinataria dell'istanza di inclusione nelle graduatorie di istituto valide per il triennio
2014/17 presentate entro il termine del 23 giugno 2014, compilando in modalità telematica il
modello A4 attraverso il sito internet di questo Ministero nella apposita sezione dedicata
"Istanze on line".
3. Le funzioni telematiche di cui al comma 2 saranno aperte dal 18 agosto 2015 e rimarranno
disponibili per tutto il triennio di validità delle graduatorie. Le istituzioni Scolastiche,
capofila, periodicamente, avranno cura di prendere in carico le istanze ricevute per le finalità
di cui al presente articolo.
4. Non si dà luogo ad alcuna rivalutazione dei punteggi dichiarati in occasione della
costituzione delle graduatorie.
Art. 2
Inserimento in IIfascia aggiuntiva
1. I soggetti che hanno acquisito il titolo di abilitazione per la scuola dell'infanzia e primaria e
per la scuola secondaria di I e II grado entro il IO febbraio 2015 e coloro che lo
conseguiranno entro il IO agosto 2015, possono richiedere l'inserimento nella II fascia delle
relative graduatorie di istituto e sono collocati, rispettivamente, in due fasce aggiuntive alla
graduatoria di inizio triennio ordinate secondo la finestra semestrale di riferimento.
2. I soggetti di cui al comma l sono graduati secondo i punteggi previsti nella Tabella A
allegata al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 maggio
2014, n. 308.
3. I docenti di strumento musicale sono graduati secondo i punteggi previsti nell' Allegato 3 al
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 235/2014.
4. I titoli devono essere posseduti entro la data della rispettiva finestra di inserimento: l
febbraio 2015 e l agosto 2015.
5. Le domande di iscrizione sono presentate utilizzando il modello A3 entro il termine del 3
agosto 2015, ad una Istituzione Scolastica della provincia prescelta, secondo le modalità
descritte all'art. 7 comma l lettera A) del D.M. 353/2014. Il modello di domanda deve
essere spedito mediante raccomandata alr oppure consegnato a mano all'Istituzione
scolastica, con rilascio di ricevuta. In alternativa, il modello può essere trasmesso in formato
digitale mediante PEe all'indirizzo di posta elettronica dell' Istituzione scolastica.


6. La scelta delle istituzioni scolastiche è effettuata telematicamente, secondo le modalità
descritte all'art. 7 comma 1 lettera b) del D.M. 353/2014, nel periodo compreso tra il 4
agosto 2015 ed il 19 agosto 2015 entro le ore 14,00.
7. I soggetti già collocati nelle graduatorie di I, II e III fascia delle graduatorie di istituto ed
aventi titolo all'iscrizione nell'elenco aggiuntivo delle graduatoria di II fascia di istituto ai
sensi del D.M. 326/2015, per insegnamenti appartenenti ad ordini di istruzione diversi da
quelli per i quali sono collocati in graduatoria, possono sostituire, nella stessa provincia di
iscrizione, una o più istituzioni scolastiche già espresse all'atto della domanda di
inserimento di inizio triennio ed ai soli fini dell'iscrizione negli elenchi aggiuntivi di cui al
presente decreto per i nuovi insegnamenti.
8. All'atto di pubblicazione delle graduatorie, si procede al depennamento dalle graduatorie di
III fascia per gli insegnamenti per i quali i docenti risultano collocati nelle graduatorie di II
fascia aggiuntiva.


Art. 3
Titolo di specializzazione sul sostegno
1. E' consentito agli aspiranti che hanno conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno
agli alunni con disabilità di inserirlo nelle graduatorie di istituto ove sono presenti, per l'attribuzione delle relative supplenze.
2. A tal fine, gli aspiranti comunicano il titolo posseduto all'Istituzione Scolastica destinataria
dell'istanza di inclusione nelle graduatorie di istituto ovvero di inclusione negli elenchi aggiuntivi, compilando il modello A5 in modalità telematica attraverso il sito internet di questo Ministero nella apposita sezione dedicata "Istanze on line", Le istanze Polis saranno disponibili nel periodo compreso tra il 13 luglio 2015 ed il 3 agosto 2015 ( entro le ore
14,00). Gli aspiranti che si inseriscono anche in II fascia aggiuntiva dichiarano invece il titolo nel modello A3 unitamente al titolo di abilitazione, con le stesse modalità e termini indicati all'art. 2 comma 5.
3. Gli aspiranti di cui al comma 1 sono collocati in coda agli elenchi di sostegno della fascia ovvero dell' elenco aggiuntivo di appartenenza.
4. Nelle more del decreto annuale di inserimento negli elenchi aggiuntivi del sostegno delle graduatorie ad esaurimento, i docenti iscritti nella l° fascia delle graduatorie di istituto che
comunicano il conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno sono collocati,
secondo la rispettiva finestra di inserimento, in subordine agli elenchi aggiuntivi costituiti ai
sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015,
n.325.

5. L'inserimento del titolo di specializzazione sul sostegno non comporta il riconoscimento
del relativo punteggio di cui al punto C.1 della Tabella A di valutazione di titoli di II fascia,
né negli elenchi di sostegno, né nella corrispondente graduatoria di posto comune, che avrà
luogo all'atto della costituzione triennale delle predette graduatorie.


Art. 4
Disposizionifinali
1. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in
particolare quelle contenute nel D.M. 353/2014.
2. Con successivi Decreti Direttoriali saranno disposti di volta in volta i termini per
l'inserimento nelle ulteriori fasce aggiuntive dei docenti che conseguiranno l'abilitazione
entro ilio febbraio e ilio agosto di ciascun anno.
3. All'atto della costituzione triennale delle graduatorie di istituto, gli elenchi aggiuntivi
cesseranno di avere efficacia ed i soggetti di cui al presente decreto presenteranno domanda
di inserimento nelle graduatorie di II fascia secondo quanto previsto agli articoli 5 e 6 del
decreto del Ministro dell'istruzione 13 giugno 2007, n. 131.

Nessun commento:

Posta un commento