Gilda

venerdì 28 marzo 2014

Consulenza. Assenze per visite specialistiche. Le modifiche introdotte dalla legge di stabilità. La circolare della Funzione Pubblica.



  • l decreto legge 101, convertito nella legge 125 del 30 ottobre 2013 (legge di stabilità) ha modificato il comma 5-ter dell’art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001 e ora prevede testualmente:
    “Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici IL PERMESSO È GIUSTIFICATO mediante la presentazione di attestazione, ANCHE IN ORDINE ALL'ORARIO, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione O TRASMESSA DA  QUESTI ULTIMI MEDIANTE POSTA ELETTRONICA.”
  • il dipendente per poter effettuare una visita specialistica deve richiedere permessi per motivi personali (art. 15/2 del CCNL Scuola) o permessi orari (art. 16).
  • A tal proposito vogliamo ricordare che per i dipendenti assunti a tempo determinato i permessi per motivi personali non sono retribuiti (quindi chi dovrà effettuare una visita specialistica e non potrà ricorrere ai permessi orari [es. visita fuori provincia o quando l’orario di lavoro non lo permette] non avrà alcuna retribuzione per quel giorno);
  • NEL CASO DI CONCOMITANZA tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia. In questo caso l’assenza rientra a tutti gli effetti nella malattia (certificazione online, periodo di comporto, trattenuta “Brunetta”) e l’eventuale assenza al domicilio constata dal medico legale dovrà essere giustificata mediante la produzione alla scuola, da parte del dipendente, dell'attestazione di presenza presso la struttura sanitaria (salva l'avvenuta trasmissione telematica ad opera del medico o della struttura stessa).

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