E' l'articolo più violato del Contratto, l'art. 15 che al comma 2 dispone: "" Il dipendente, inoltre ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione"""
Quindi il dipendente HA DIRITTO, non è un mero interesse legittimo ma un "diritto soggettivo perfetto".
"Un potere cioè diretto ed immediato a cui corrisponde un obbligo in capo a soggetti determinati" nel nostro caso il Dirigente Scolastico.
Il quale quindi non ha in merito nessun potere discrezionale, non può rifiutare il permesso richiesto.
Nè può il Dirigente, entrare nel merito delle motivazioni che inducono l'Insegnante a usufruire del suddetto DIRITTO, basta che esse siano di natura personale o familiare.
Non ci sono motivi o scuse che tengano per negare il permesso: mancanza di personale per sostituire il Dipendente assente, che non si può concedere per assentarsi alle riunioni e amenità simili elencando.
La giustificazione. Il testo dell'art. citato prevede che l'assenza può essere documentata mediante AUTOCERTIFICAZIONE. E basta. E' quindi illegittima ogni pretesa di ottenere ulteriore e diversa certificazione.
In caso di difficoltà da parte del Dirigente a concedere il permesso, consigliamo di PRESENTARE DOMANDA SCRITTA, alla quale deve seguire eventuale diniego SRITTO che potrà essere denunziato e impugnato.
Per quanto riguarda gli Insegnanti, esiste in aggiunta, previsti sempre dal medesimo art. 15, ulteriori 6 giorni di permesso da decurtare dalle ferie.
E' una bufala e una leggenda metropolitana che questo diritto non esista più.
Leggi in proposito l'articolo che segue.
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