| di Fabrizio Reberschegg su Professione Docente
Il governo Gentiloni e la neo ministra Fedeli si sono affrettati il 14/01/2017 a presentare in Consiglio dei Ministri (CdM) otto deleghe previste dalla legge 107/15 (c.d. Buonascuola) per evitare la loro decadenza., Hanno accantonato, per fortuna, quella relativa al riordino del Testo Unico sull'istruzione (D.lgs. 297/94) che lo status giuridico della docenza e gli organi collegiali della scuola che saranno oggetto di uno specifico disegno di legge con i normali tempi parlamentari. Le deleghe esaminate e discusse dalle commissioni parlamentari della Camera dei Deputati, dovranno essere emanate entro il 17 aprile, pena la loro decadenza.
La fretta con la quale si è arrivati all'approvazione in CdM delle deleghe dimostra ancora una volta le carenze e le velleità della legge 107/15. Eppure il nuovo governo, invece di intervenire almeno con un atto di indirizzo finalizzato a modificare le parti oggetto di aspre contestazioni da parte dei docenti, degli studenti e dei lavoratori della scuola, ha preferito dare continuità alla sciagurata esperienza del ministero Giannini. La nuova Ministra ha dichiarato di essere disponibile ad ascoltare i docenti, per questo confidiamo che raccolga nel breve periodo le proposte di modifica urgenti e necessarie della legge 107/15.
Cerchiamo di vedere quali sono, in sintesi, le principali novità previste dalle deleghe riservando un’analisi più approfondita dei contenuti ad altri interventi. Metteremo in luce quello che a nostro parere non va, non tanto per cassare aprioristicamente le deleghe, quanto per costruire rapidamente una proposta alternativa coinvolgendo tutti i lettori.
In occasione dell’audizione in Commissione VII del Senato, il 2 febbraio 2017,la Federazione Gilda-Unams (FGU) ha depositato agli atti un documento con i propri rilevi e il proprio parere sugli schemi dei decreti legislativi approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri per dare attuazione a otto delle nove deleghe previste dalla legge 107/2015.
Questa la sintesi, il testo completo si trova in www.gildains.it e in http://www.docentiart33.it
FORMAZIONE INIZIALE E RECLUTAMENTO DEGLI INSEGNANTI (ATTO N.377)
La FGU ritiene che il percorso triennale di formazione e tirocinio post concorso sia eccessivamente oneroso e lungo e propone che, a regime, si debba accorciare a due anni, prevedendo nel primo anno un equilibrio tra attività di studio accademico e lavoro in classe in co-docenza con i docenti esperti e tutor provenienti dalla scuola e nel secondo attività dirette di insegnamento sempre sotto la supervisione dei docenti esperti e tutor della scuola. E’ necessaria una radicale riduzione dei CFU accademici per privilegiare l’attività diretta di insegnamento.
DISABILITA’ E INCLUSIONE SCOLASTICA (ATTO N. 378)
La FGU ritiene che il limite massimo di 22 alunni nelle classi dove siano presenti studenti con disabilità certificata debba essere prescrittivo ed esprime preoccupazione per l’esiguità delle risorse dedicate agli enti locali per farsi carico dei servizi loro assegnati.
Inoltre risulta eccessivo il vincolo decennale di permanenza nel sostegno dei docenti prima di chiedere l’affidamento alla classe di concorso di riferimento: per la FGU è opportuno mantenere l’attuale vincolo quinquennale, con il conteggio degli anni di servizio sul sostegno già effettuati.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (ATTO N. 379)
Resta ancora confuso il rapporto tra Stato e Regioni: il percorso statale ha come obiettivo il conseguimento del diploma di maturità quinquennale mentre sono sempre a capo delle singole Regioni i diplomi di qualifica intermedi (triennali o quadriennali).
La FGU, inoltre, ritiene vaghe le modalità di utilizzo dei docenti esterni senza una specifica garanzia degli organici del personale statale.
0-6 ANNI (ATTO N. 380)
Positiva la separazione di competenze professionali e funzionali tra servizi educativi per l’infanzia (0-3) e scuola dell’infanzia (3-6). I problemi permangono sul versante della partecipazione delle famiglie al finanziamento per i servizi educativi per l’infanzia gestiti di norma dagli enti locali o da soggetti privati. La FGU critica la visione generale in cui la delega inquadra i servizi integrativi perché non pone al centro il bambino con le sue esigenze ma la soddisfazione dei bisogni delle famiglie.
Per la FGU la scuola dell’infanzia statale non deve diventare un mero servizio, deve essere gratuita e non deve prevedere la partecipazione economica da parte delle famiglie.
DIRITTO ALLO STUDIO (ATTO N. 381)
La FGU ritiene che, invece di disperdere risorse in provvedimenti frammentari come la Carta dello Studente, occorra incrementare il finanziamento alle istituzioni scolastiche per garantire la progettazione educativa. Da sempre la FGU propone il riconoscimento, nella dichiarazione dei redditi, di specifiche detrazioni e deduzioni fiscali sulle spese sostenute dalle famiglie per l’acquisto di beni e servizi come testi scolastici, trasporti e mense, per citare qualche esempio.
CULTURA UMANISTICA (ATTO N. 382)
La FGU propone di inserire nel decreto legislativo una disposizione che precluda l’accesso ai corsi propedeutici in conservatorio agli studenti minori di 16 anni e che, dunque, non abbiano ancora assolto l’obbligo scolastico in base a quanto stabilito dalla normativa vigente.
Per valorizzare le eccellenze, si ritiene opportuno ribadire espressamente, con apposito rinvio all’art. 7, comma 3, del D.P.R. 212/2005, la possibilità, per gli studenti che presentino spiccate attitudini musicali, di accedere ai corsi accademici di I livello anche se privi del diploma di maturità.
SCUOLA ITALIANA ALL’ESTERO (ATTO N. 383)
La FGU ritiene che il contenuto di questa delega mortifichi la diffusione e la promozione della cultura italiana all’estero perché assoggetta di fatto la scuola italiana alla legislazione e all’organizzazione scolastica dello Stato ospitante, al parere dell’autorità diplomatica che interferisce nell’organizzazione dell’attività didattica, eludendo così la competenza esclusiva del collegio dei docenti. Parere contrario anche in merito all’assunzione di personale sul luogo anche per insegnamenti obbligatori in Italia. Vengono, inoltre, disapplicati gli ambiti di competenza della contrattazione, con l’introduzione di obblighi d’orario lavorativo aggiuntivo.
VALUTAZIONE ED ESAMI DI STATO (ATTO N. 384)
La FGU valuta positivamente il mantenimento della votazione in decimi, l’abolizione negli esami di terza media delle prove Invalsi, il mantenimento della commissione mista nell’esame di Maturità e l’eliminazione della cosiddetta “tesina”.
Posizione critica, invece, sui requisiti per la promozione alle elementari e per l’ammissione all’esame di terza media: nel primo caso la FGU si dichiara contraria all’obbligo al successo formativo introdotto di fatto dalla delega e nel secondo caso alla valutazione complessiva non inferiore ai 6/10.
Quanto alla scuola superiore, la FGU ritiene che andrebbe mantenuta una terza prova alla Maturità, con caratteristiche nazionali sulle discipline non coinvolte nelle prime due prove. Inoltre andrebbe eliminato dal curricolo la prova Invalsi, che ha natura prettamente statistica, e ridotto il peso dell’Alternanza Scuola Lavoro così come prevista dalla legge 107/2015.
Sia per l’esame del primo ciclo che per quello del secondo, dovrebbe essere il Consiglio di classe a decidere in modo motivato l’accesso o meno dello studente all’esame a prescindere dalle medie aritmetiche dei voti con l’esclusione del voto di condotta.
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