Gilda

mercoledì 3 giugno 2020

Esami di Stato. Nuova Ordinanza Ministeriale per Presidenti di Commissione



Una nuova Ordinanza è stata emessa oggi dal Ministero dell’Istruzione per correre ai ripari, visto che le istanze di nomina di presidente di commissione degli esami di Stato del secondo ciclo sono inferiori al numero delle commissioni stesse.

Questo nuovo atto amministrativo da la possibilità ai dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali di nominare in qualità di presidente di commissione d’esame, coloro i quali non siano inseriti nell’apposito elenco regionale e che non abbiano presentato domanda di partecipazione. I nominati dovranno appartenere alle seguenti categorie:
  • Dirigenti scolastici in servizio presso scuole secondarie di primo grado;
  • Docenti in servizio di scuola secondaria di secondo grado con almeno dieci anni di servizio;
  • Dirigenti scolastici collocati a riposo da non più di tre anni;
  • Docenti di scuola secondaria di secondo grado collocati a riposo da non più di tre anni;
  • Docenti di scuola secondaria di secondo grado con rapporto di lavoro a tempo parziale;
  • Docenti tecnico pratici;
  • Docenti di sostegno, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado;
  • Docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della l. n. 104 del 1992 e s.m.i.
  • Docenti di religione, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali;
Dove non specificato si potrà derogare dal requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, purché in possesso della conferma in ruolo.
Inoltre, potranno presentare domanda anche:
  • I professori universitari di I e II fascia;
  • I docenti di ruolo presso le istituzioni AFAM;
  • I ricercatori di tipo A e B.
Se le domande non risulteranno sufficienti alla copertura delle necessità, l’USR provvederà ad assegnare dei presidenti già designati ad un’ulteriore commissione:
  • Istituita presso la medesima istituzione scolastica;
  • Istituita presso le istituzioni scolastiche viciniori.
I Dirigenti degli USR potranno, nel caso ce ne fosse la necessità, anteporre l’assegnazione di più commissioni allo stesso presidente alla nomina di nuovi presidenti.
Le nomine dei presidenti potranno essere fatte in deroga al divieto di esercizio della funzione di presidente nel medesimo distretto o città, salvo il divieto nell’istituzione scolastica di servizio. Come estrema ratio i dirigenti degli USR potranno ricorrere a ulteriori messe a disposizione del personale docente ovvero a specifici ordini di servizio.

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