Gilda

mercoledì 10 giugno 2015

La nuova indennità di disoccupazione



LA NUOVA INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE


Dal 1° maggio 2015 è entrata in vigore la nuova normativa sull’indennità di disoccupazione denominata NASPI (acronimo di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) che sostituisce ASPI e MiniASPI.
La nuova indennità è destinata a coloro che hanno perso involontariamente il lavoro; quindi, interessa anche il personale precario della Scuola.


I requisiti
Possono usufruire della NASPI coloro che hanno maturato i seguenti requisiti:
  • essere in stato di disoccupazione;
  • possedere almeno 13 settimane (3 mesi) di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
  • poter far valere 30 giorni di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.




La durata
La durata della nuova indennità è rapportata alla contribuzione e viene erogata per la metà delle settimane coperte da contribuzione nei quattro anni precedenti il giorno di perdita del lavoro. Sono esclusi dal conteggio i periodi contributivi che hanno già dato luogo all’erogazione di sussidi di disoccupazione.




Importo e calcolo
L’importo mensile dell’indennità viene calcolato sulla base della retribuzione mensile percepita.
Fino a 1195 euro di retribuzione mensile, l’importo della NASPI sarà determinato in misura pari al 75% della retribuzione stessa. Se invece l’importo della retribuzione mensile è superiore ai 1.195 euro mensili, al 75% sopra descritto, verrà aggiunto un importo pari al 25% della differenza in eccesso. In tutti i casi, l’importo massimo mensile non potrà superare i 1.300 euro.
L’assegno di disoccupazione, inoltre, sarà ridotto progressivamente del 3% al mese a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione del sussidio.
Infine, alla NASPI non verrà applicata la trattenuta del 5,84% prevista sull’importo delle prestazioni di sostegno al reddito.
Un esempio pratico: Un docente che nell’a. s. 2014-2015 ha prestato servizio per complessivi 6 mesi con una retribuzione mensile di 1.943 euro, potrà percepire 1.083 euro al mese di sussidio NASPI, fino ad un massimo di 3 mesi (la metà del periodo di servizio).




Quando presentare la domanda
Per fruire dell'indennità gli interessati devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, a pena di decadenza.
Per la presentazione della domanda consigliamo di rivolgersi ai Patronati convenzionati con la GILDA [link]


L’indennità decorre:
  • dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
  • dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia stata presentata dopo l’ottavo giorno.


I contributi durante il periodo di NASPI
I periodi di percezione dell’indennità sono coperti da contribuzione figurativa. Il valore settimanale da accreditare si riferisce alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali percepite negli ultimi quattro anni (la stessa media considerata per il calcolo dell’indennità). La contribuzione figurativa è valida per il diritto e la misura dei trattamenti pensionistici.
È previsto un tetto massimo per il valore della retribuzione figurativa pari a 1,4 volte il massimale NASPI in vigore (nel 2015 1.300 euro, quindi tetto massimo nel 2015 pari a 1.820 euro).


Perdita del diritto alla NASPI
  • Chi perde lo stato di disoccupazione.
  • Chi avvia un’attività lavorativa subordinata, autonoma o di impresa individuale senza comunicazione all’INPS.
  • Chi raggiunge i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata.
  • Chi ottiene un assegno ordinario di invalidità e non opta per l’indennità.
  • Chi si rifiuta di partecipare, senza giustificato motivo, ad un’iniziativa di politica attiva (attivazione lavorativa, percorsi di riqualificazione professionale ecc.) o non segue regolarmente la formazione.


Il lavoratore perde il diritto alla prestazione con una nuova occupazione da cui derivi un reddito annuale superiore al minimo escluso dall’imposizione (8.145 euro), salvo il caso in cui il rapporto di lavoro non sia superiore ai 6 mesi.
La NASPI è compatibile, ma ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, con una nuova occupazione, anche superiore a 6 mesi, da cui derivi un reddito annuale inferiore al minimo escluso dall’imposizione, a condizione che:
  • si comunichi all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto;
  • e che il datore di lavoro sia diverso da quello per il quale il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASPI.
Nel caso di una nuova occupazione, la NASPI viene sospesa d’ufficio per un periodo massimo di 6 mesi; al termine della sospensione l’indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa.
5/6/2015 Rosario Cutrupia


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