Dal
1° maggio 2015 è entrata in vigore la nuova normativa
sull’indennità di
disoccupazione
denominata NASPI
(acronimo di Nuova
Assicurazione Sociale per l’Impiego)
che sostituisce ASPI e
MiniASPI.
La
nuova indennità è destinata a coloro che hanno perso
involontariamente il lavoro; quindi, interessa anche il personale
precario della Scuola.
I
requisiti
Possono
usufruire della NASPI coloro che hanno maturato i seguenti requisiti:
- essere in stato di disoccupazione;
- possedere almeno 13 settimane (3 mesi) di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
- poter far valere 30 giorni di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
La
durata
La
durata della nuova indennità è rapportata alla contribuzione e
viene erogata per la metà delle settimane coperte da contribuzione
nei quattro anni precedenti il giorno di perdita del lavoro. Sono
esclusi dal conteggio i periodi contributivi che hanno già dato
luogo all’erogazione di sussidi
di disoccupazione.
Importo
e calcolo
L’importo
mensile dell’indennità viene calcolato sulla base della
retribuzione mensile percepita.
Fino
a 1195 euro
di retribuzione mensile, l’importo della NASPI sarà determinato in
misura pari al 75%
della retribuzione stessa. Se invece l’importo della retribuzione
mensile è superiore ai 1.195
euro mensili, al 75%
sopra descritto, verrà aggiunto un importo pari al 25%
della differenza in eccesso. In tutti i casi, l’importo massimo
mensile non potrà superare i 1.300
euro.
L’assegno
di disoccupazione, inoltre, sarà ridotto progressivamente del 3% al
mese a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione del
sussidio.
Infine,
alla NASPI non verrà applicata la trattenuta del 5,84% prevista
sull’importo delle prestazioni di sostegno al reddito.
Un
esempio pratico: Un
docente che nell’a. s. 2014-2015 ha prestato servizio per
complessivi 6 mesi
con una retribuzione mensile di 1.943
euro, potrà percepire
1.083 euro
al mese di sussidio NASPI, fino ad un massimo di 3
mesi (la metà del
periodo di servizio).
Quando
presentare la domanda
Per
fruire dell'indennità gli interessati devono presentare apposita
domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il
termine di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di
lavoro, a pena di decadenza.
Per
la presentazione della domanda consigliamo di rivolgersi ai Patronati convenzionati con la GILDA [link]
L’indennità
decorre:
- dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
- dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia stata presentata dopo l’ottavo giorno.
I
contributi durante il periodo di NASPI
I
periodi di percezione dell’indennità sono coperti da contribuzione
figurativa.
Il valore settimanale da accreditare si riferisce alla media delle
retribuzioni imponibili ai fini previdenziali percepite negli ultimi
quattro anni (la stessa media considerata per il calcolo
dell’indennità). La contribuzione figurativa è valida per il
diritto e la misura dei trattamenti pensionistici.
È
previsto un tetto massimo per il valore della retribuzione figurativa
pari a 1,4 volte il massimale NASPI in vigore (nel 2015 1.300 euro,
quindi tetto massimo nel 2015 pari a 1.820 euro).
Perdita
del diritto alla NASPI
- Chi perde lo stato di disoccupazione.
- Chi avvia un’attività lavorativa subordinata, autonoma o di impresa individuale senza comunicazione all’INPS.
- Chi raggiunge i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata.
- Chi ottiene un assegno ordinario di invalidità e non opta per l’indennità.
- Chi si rifiuta di partecipare, senza giustificato motivo, ad un’iniziativa di politica attiva (attivazione lavorativa, percorsi di riqualificazione professionale ecc.) o non segue regolarmente la formazione.
Il
lavoratore perde
il diritto
alla prestazione con una nuova
occupazione
da cui derivi un reddito annuale superiore al minimo escluso
dall’imposizione (8.145 euro), salvo il caso in cui il rapporto di
lavoro non sia superiore ai 6 mesi.
La
NASPI è compatibile, ma ridotta di un importo pari all’80% del
reddito previsto, con una nuova occupazione, anche superiore a 6
mesi, da cui derivi un reddito annuale inferiore al minimo escluso
dall’imposizione, a condizione che:
- si comunichi all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto;
- e che il datore di lavoro sia diverso da quello per il quale il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASPI.
Nel
caso di una nuova
occupazione,
la NASPI viene
sospesa
d’ufficio per un periodo massimo di 6 mesi; al termine della
sospensione l’indennità riprende ad essere corrisposta per il
periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era
stata sospesa.
5/6/2015
Rosario Cutrupia
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