Gilda

mercoledì 11 giugno 2014

TFA. Tirocinio Formativo attivo. Informazioni dell'USR per i partecipanti.

Tuttavia si forniscono le risposte ad i quesiti più frequenti proposti dai candidati.
FAQ
• La normativa di riferimento: DM 249/2010 e successive modificazioni, DM 312 del 16/05/2014, DM 263 del 22 maggio 2014 (e relativi allegati) nonché decreto direttoriale attuativo, sono tutte disponibili sul sito del MIUR.
• Alla procedura possono partecipare i non abilitati, per le diverse discipline di insegnamento indicate nell’allegato “A” al decreto MIUR – fabbisogno posti.
• Dal 27 maggio e fino al 16 giugno 2014 e’ possibile effettuare la pre-iscrizione sul sito http:tfa.cineca.it/2014/index.php.; alla chiusura della preiscrizione si riceverà’ una mail automatica di conferma. I dati verranno inviati all’ufficio scolastico regionale che provvede all’abilitazione alla prova senza ulteriore onere da parte del candidato.
• Il candidato dovrà successivamente perfezionare l’iscrizione mediante il versamento della tassa (50 euro) secondo gli estremi fissati dalle università (per la Sardegna la sola Università di Cagliari).
• Il pagamento del contributo avviene in relazione alle diverse classi di concorso richieste. La quota complessiva comunque non potrà essere superiore ad € 150 (il MIUR ha proceduto a tal fine a prevedere degli accorpamenti di classi di concorso). Nei casi di ambiti disciplinari (cioè costituiti da più classi di concorso) come per esempio classi A029/A030; A45/A46; A31/A32; si considera un‘unica classe di abilitazione ai fini della quota da versare.
• Ai corsi si possono iscrivere anche coloro che raggiungono i requisiti entro il 31 agosto, sia conseguendo la laurea, che sostenendo gli esami integrativi (corsi singoli) del percorso di studi precedentemente intrapreso, previsti obbligatoriamente per l’accesso.
• Gli iscritti ai precedenti percorsi SISS che hanno sospeso la frequenza, senza pertanto aver sostenuto l’esame finale per l’abilitazione, nonché gli idonei (sempre SISS) in posizione utile in graduatoria ai fini di una seconda abilitazione, che si sarebbe potuta conseguire attraverso le frequenza di un secondo biennio di specializzazione o di uno o più semestri aggiuntivi, potranno chiedere l’iscrizione ai corsi TFA, senza obbligo di sottoporsi ai test di accesso (saranno ammessi come soprannumerari alle prove concorsuali).
• Come previsto dal decreto Dipartimentale, i soggetti di cui all’art 3, commi 6 e 7 (procedure di iscrizioni in soprannumero) effettuano l’iscrizione una volta che sono state effettuate le prove selettive di accesso e sono stati istituiti i relativi TFA. Le modalità saranno comunicate in seguito.
• Potranno altresì chiedere l’iscrizione ai corsi TFA, come soprannumerari coloro che hanno superato la precedente e prima procedura selettiva TFA (1°ciclo TFA) , per più classi di abilitazioni, e che a suo tempo hanno dovuto optare per la frequenza di un solo corso (naturalmente in questo caso possono optare per un altro solo corso). Potranno altresì iscriversi coloro che hanno sospeso la frequenza del primo ciclo di TFA per cause a loro non imputabili, nonché coloro che sono risultati idonei ma non collocati in posizione utile ai fini della frequenza del 1° ciclo TFA.
• È obbligatorio indicare nella domanda le classi di abilitazione e la corrispettiva regione presso le quali si intende partecipare alla prova; si possono scegliere più classi di abilitazione avendone i titoli anche in diverse regioni distintamente; la modalità di iscrizione resta la stessa. Ovviamente al termine della procedura preselettiva, se idonei in più classi di abilitazioni si dovrà optare per un solo corso TFA.
• Il titolo di accesso va autocertificato. Sono valide le lauree di cui al dm n. 39 del 30 gennaio 1998, lauree specialistiche di cui al DM 22 del 9 febbraio 2005 (vedi allegato “A” al D.M., con l’indicazione dei CFU obbligatori per l’accesso); lauree magistrali di cui al DM 16 marzo 2007, per i quali i CFU vanno riferiti al citato DM 22; i diplomi ISEF del vecchio ordinamento ed i diplomi di Accademia di belle arti e Conservatorio, vecchio ordinamento, equiparati alle lauree nuovo ordinamento.
• Le lauree triennali non danno accesso all’insegnamento.
• Si precisa infine che il MIUR ha chiarito che per i corsi TFA sostegno non sono previsti test d’ingresso (avviso pubblicato in data 03.06.2014)

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