Tra i chiarimenti forniti con la circolare n. 50 del 17 marzo 2016, l’Inps individua esattamente i destinatari della salvaguardia nell’ambito dei lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave.
In particolare, a differenza di quanto statuito per tale categoria di lavoratori nelle precedenti salvaguardie (legge n. 124 del 2013 e legge n. 147 del 2014), questa volta l’accesso al beneficio è limitato ai genitori che, nel corso dell'anno 2011, erano in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del D.lgs. 151 del 2001 (congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni) per assistere figli con disabilità grave.
Restano pertanto esclusi i soggetti che hanno fruito, nel corso del medesimo anno, di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, i quali erano menzionati tra i beneficiari delle precedenti salvaguardie.
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