Gilda

lunedì 31 agosto 2020

Ogni docente di ruolo durante l’anno scolastico ha diritto, oltre ai 3 giorni di permesso, anche a 6 giorni di ferie usufruiti come permessi art. 15.


Il docente con contratto a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, a 32 giorni di ferie. I docenti neo-assunti hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie, che diventano 32 dopo tre anni di servizio a qualsiasi titolo prestato.
L’argomento è disciplinato dal CCNL agli artt. 13 e 19 del CCNL 2006/09.
Le ferie devono essere fruite durante il periodo di sospensione dell’attività didattica, ma durante la rimanente parte dell’anno scolastico è possibile per i docenti ottenere 6 giorni a condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti.
In realtà la concessione dei 6 giorni di ferie durante l’anno scolastico, deve essere accordata anche con oneri per lo stato, se questi vengono richiesti per motivi personali e/o familiari (art 15, comma 2 del CCNL). Di fatto quindi i docenti hanno diritto oltre ai 3 giorni per motivi personali anche a 6 giorni di ferie per le stesse motivazioni e, essendo un “diritto”, il dirigente scolastico non ha potere discrezionale. A conferma di ciò vi è la giurisprudenza che ha sancito inequivocabilmente come anche i 6 giorni di ferie, se presi per motivi personali, sono un diritto e non possono essere negati dal dirigente, vedasi a tal proposito le sentenze dei tribunali di Velletri e Catania. 

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