Il Consiglio di Stato il 30 giugno scorso ha emesso una sentenza che farà molto discutere e aprirà le porte ad una miriade di ricorsi. La sentenza riguarda il ricorso n. 738/2020, in cui gli appellanti chiedevano di partecipare ai concorsi 2016, nei quali secondo l’articolo 3 del bando erano ammessi solo i candidati in possesso di abilitazione specifica alla classe di concorso richiesta, escludendo tutti gli altri.
Inizialmente il TAR del Lazio con ordinanza n. 8262/2016 aveva respinto la domanda cautelare; per poi, a seguito di nuova istanza, ammettere con riserva i ricorrenti alle prove concorsuali suppletive con decreto cautelare. I ricorrenti che avevano superato le prove scritte e quelle orali erano stati inseriti nelle graduatorie di merito definitive, con nota a margine di riserva.
Il TAR Lazio, successivamente, con sentenza di merito n. 7167/52019 accoglieva il ricorso in maniera limitata, solo per gli insegnanti tecnico pratici e quelli di strumento musicale, poiché non erano stati attivati percorsi di abilitazione, escludendo di fatto tutti gli altri ricorrenti, che avevano comunque superato tutte le prove concorsuali.
I ricorrenti proponevano, quindi, appello al Consiglio di Stato sulla base del comma 2 bis articolo 4 del DL n. 115/2005 convertito con legge n. 168/2005, che dice:
“Conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”.
La sentenza chiarisce che l’effetto prodotto dalla norma si lega al conseguimento del titolo, indipendentemente dal fatto che l’amministrazione l’abbia o no rilasciato con riserva.
Un’importante considerazione è quella che i ricorrenti posseggono il titolo di accesso all’insegnamento e hanno, inoltre, svolto un servizio pari o superiore a 36 mesi. In conseguenza di ciò la sentenza riconosce che un requisito richiesto per la partecipazione al concorso, vale a dire l’abilitazione, altro non è che “l’avere svolto un’attività di formazione orientata alla funzione docente, che abbia come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti”.
La sentenza richiama anche il fatto che l’avere svolto oltre tre anni di servizio presso la scuola statale è titolo equiparabile all’abilitazione secondo la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea del 26/11/2014, riguardo ai ricorsi C‑22/13, da C‑61/13 a C‑63/13 e C‑418/13.
In definitiva, tutti i ricorrenti che hanno superato il concorso e sono stati inseriti nelle graduatorie definitive, dalle quali attingere per le immissioni in ruolo, hanno pieno diritto ad essere assunti secondo l’ordine dell’elenco graduato.
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