L’assegno per il nucleo familiare viene corrisposto dal 1° luglio dell’anno corrente al 30 giugno dell’anno successivo.
Chi già ne fruisce per il periodo precedente, deve comunque riformulare la richiesta a partire dal 1° luglio corrente con riferimento al reddito annuo precedente. In caso di mancata nuova richiesta, l’assegno viene sospeso fino alla presentazione della nuova domanda, con diritto alla corresponsione degli arretrati.
Chiaramente, laddove il diritto sorge nel periodo corrente, se ne fa richiesta a partire dal mese in cui il diritto si concretizza. Per quanto attiene ai figli, l’assegno viene corrisposto fino al compimento del 18° anno di età, con ricalcolo o cessazione automatica dell’assegno senza necessità di comunicazione alcuna.
Può essere richiesto anche per gli anni pregressi fino ad un massimo di cinque (prescrizione quinquennale), compilando un modello di richiesta per ciascun anno.
La richiesta dell’assegno viene formulata con modello cartaceo reperibile nella modulistica di NOI PA ed inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato tramite la scuola di servizio.
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