La
Circolare n. 0025141- del 10/08/2015 relativa alle supplenze per il
corrente anno scolastico, com'è noto, dispone:
“””””SUPPLENZE
BREVI
Si
richiama l'attenzione delle SS.LL. sulle prescrizioni contenute
nell'art. l, comma 333, della Legge 23 dicembre 2014 (Legge di
Stabilità 2015), che introduce il divieto di conferire al personale
docente, per il primo giorno di assenza del titolare, le supplenze
brevi di cui al primo periodo del comma 78 della Legge 23 dicembre
1996n. 662. “””””
e
a questo si stanno attenendo letteralmente alcuni dirigenti, con
tutte le conseguenze e le gravi disfunzioni da più parti segnalate.
Al
riguardo si richiama la legge di stabilità 2015 (23/12/2014 n.
190), dalla quale la circolare discende, che all'art. 1 comma 333
testualmente dispone:
"""""""333.
Ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa, a
decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono
conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale
docente per il primo giorno di assenza.”””””
Quindi
non si deve nominare il supplente il primo giorno “””””FERME
RESTANDO LA TUTELA E LA GARANZIA DELL'OFFERTA FORMATIVA””””””
Questa
premessa non può essere assolutamente ignorata né tantomeno
disattesa, essendo una prescrizione di legge.
Lo
stesso Ministero con nota 2116 del 30/9/2015 “”“”richiama
l'attenzione su quanto già previsto dall' articolato della Legge
sopra citata al comma 333 in merito alla tutela e alla garanzia del
diritto allo studio””””.
Ci
vengono invece segnalati casi nei quali non si garantisce la
supplenza nella monosezione di scuola dell'infanzia, magari
costringendo l'insegnante a lavorare mattino e pomeriggio
ininterrottamente, in sostituzione della collega legittimamente
assente; si smistano gli alunni nelle diverse classi; si utilizza
l'insegnante di sostegno come supplente in altre classi o nella
propria mentre l'insegnante di posto comune viene mandato in altra
classe togliendo di fatto, in un caso e nell'altro, il sostegno
assegnato al disabile e interrompendo il regolare svolgersi
dell'attività didattica; si ipotizza persino di utilizzare le
insegnanti in plesso diverso da quello di normale servizio, sempre
per fare le supplenti.
Si
fanno pressioni sulle insegnanti perchè non si assentino
(malattia, legge 104, ecc), alimentando complessi di colpa in coloro
che, pur dovendosi assentare necessariamente e legittimamente, si
fanno scrupolo di gravare sulle colleghe con nuovi, pesanti e
indebiti carichi di lavoro, o di essere responsabili loro, e non chi
dispone, dei disservizi provocati.
Tutte
circostanze che certo non garantiscono la tutela e la garanzia
dell'offerta formativa.
Per
questo chiediamo ai Dirigenti Scolastici di applicare il comma 333
citato, per
intero e non solo in parte,
e ad assicurare la tutela e la garanzia del servizio scolastico
senza gravare indebitamente sul Personale.
Distinti
saluti.
La
Responsabile Provinciale
Gianfranca
Frau
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