La
 Circolare n. 0025141- del 10/08/2015 relativa alle supplenze per il
 corrente anno scolastico, com'è noto, dispone:
“””””SUPPLENZE
 BREVI
Si
 richiama l'attenzione delle SS.LL. sulle prescrizioni contenute
 nell'art. l, comma 333, della Legge 23 dicembre 2014 (Legge di
 Stabilità 2015), che introduce il divieto di conferire al personale
 docente, per il primo giorno di assenza del titolare, le supplenze
 brevi di cui al primo periodo del comma 78 della Legge 23 dicembre
 1996n. 662. “””””
e
 a questo si stanno attenendo letteralmente alcuni dirigenti, con
 tutte le conseguenze e le gravi disfunzioni da più parti segnalate.
Al
 riguardo si richiama  la legge di stabilità 2015 (23/12/2014 n.
 190), dalla quale la circolare discende, che all'art. 1 comma 333
 testualmente dispone:
"""""""333.
 Ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa, a
 decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono
 conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78
 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale
 docente per il primo giorno di assenza.”””””
Quindi
 non si deve nominare il supplente il primo giorno “””””FERME
 RESTANDO LA TUTELA E LA GARANZIA DELL'OFFERTA FORMATIVA””””””
Questa
 premessa non può essere assolutamente ignorata né tantomeno
 disattesa, essendo una prescrizione di legge.
Lo
 stesso Ministero con nota 2116 del 30/9/2015 “”“”richiama
 l'attenzione su quanto già previsto dall' articolato della Legge
 sopra citata al comma 333 in merito alla tutela e alla garanzia del
 diritto allo studio””””.
Ci
 vengono invece  segnalati casi nei quali non si garantisce la
 supplenza nella monosezione di scuola dell'infanzia, magari
 costringendo l'insegnante a lavorare mattino e pomeriggio
 ininterrottamente, in sostituzione della collega legittimamente
 assente; si smistano gli alunni nelle diverse classi; si utilizza
 l'insegnante di sostegno come supplente in altre classi o nella
 propria mentre l'insegnante di posto comune viene mandato in altra
 classe togliendo di fatto, in un caso e nell'altro, il sostegno
 assegnato al disabile e interrompendo il regolare svolgersi
 dell'attività didattica; si ipotizza persino di utilizzare le
 insegnanti in plesso diverso da quello di normale servizio, sempre
 per fare le supplenti.
Si
 fanno  pressioni sulle insegnanti perchè non si assentino
 (malattia, legge 104, ecc), alimentando complessi di colpa in coloro
 che, pur dovendosi assentare necessariamente e legittimamente, si
 fanno scrupolo di gravare sulle colleghe con nuovi, pesanti e
 indebiti carichi di lavoro, o di essere responsabili loro, e non chi
 dispone, dei disservizi provocati.
Tutte
 circostanze che certo non garantiscono la tutela e la garanzia
 dell'offerta formativa.
Per
 questo chiediamo ai Dirigenti Scolastici di applicare il comma 333
 citato, per
 intero e non solo in parte,
 e ad assicurare la tutela e la garanzia del servizio scolastico
 senza gravare indebitamente sul Personale.
Distinti
 saluti.
La
 Responsabile Provinciale 
 
Gianfranca
 Frau
 
 
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