La
Circolare n. 0025141- del 10108/2015 relativa alle supplenze per il
corrente anno scolastico, dispone:
“””””SUPPLENZE
BREVI
Si
richiama l'attenzione delle SS.LL. sulle prescrizioni contenute
nell'art. l, comma 333, della Legge 23 dicembre 2014 (Legge di
Stabilità 2015), che introduce il divieto di conferire al personale
docente, per il primo giorno di assenza del titolare, le supplenze
brevi di cui al primo periodo del comma 78 della Legge 23 dicembre
1996n. 662. “””””
e
a questo si stanno attenendo letteralmente certi dirigenti, con
tutte le conseguenze e le gravi disfunzioni da più parti segnalate.
Quello
che fa specie è il fatto che certi dirigenti, sempre attentissimi,
puntuali, precisi e talvolta persino pignoli, non siano andati a
rileggersi la legge di stabilità 2015 (23/12/2014 n. 190) la quale all'art.
1 comma 333 testualmente dispone:
"""""""333.
Ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa, a
decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono
conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale
docente per il primo giorno di assenza.”””””
Quindi
non si deve nominare il supplente il primo giorno “””””FERME
RESTANDO LA TUTELA E LA GARANZIA DELL'OFFERTA FORMATIVA””””””
Questa
premessa non può essere assolutamente ignorata né tantomeno
disattesa, essendo una prescrizione di legge.
Lo
stesso Ministero con nota 2116 del 30/9/2015 “”“”richiama
l'attenzione su quanto già previsto dall' articolato della Legge
sopra citata al comma 333 in merito alla tutela e alla garanzia del
diritto allo studio””””.
Invece
ci vengono segnalati casi nei quali non si garantisce la supplenza
nella monosezione di scuola dell'infanzia, magari costringendo
l'insegnante a lavorare mattino e pomeriggio ininterrottamente,
in sostituzione della collega legittimamente assente; si smistano gli
alunni nelle diverse classi; si utilizza l'insegnante di sostegno
come supplente in altre classi o nella propria mentre l'insegnante di
posto comune viene mandato in altra classe togliendo di fatto, in un
caso e nell'altro, il sostegno assegnato al disabile e interrompendo il regolare svolgersi dell'attività didattica; si ipotizza persino di utilizzare le insegnanti in plesso diverso da quello di
normale servizio, sempre per fare le supplenti.
Si
fanno indebite pressioni sulle insegnanti perchè non si assentino
(malattia, legge 104, ecc), alimentando complessi di colpa in coloro
che, pur dovendosi assentare legittimamente, si fanno scrupolo di
gravare sulle colleghe con nuovi, pesanti e indebiti carichi di
lavoro, o di essere responsabili loro, e non chi dispone, dei disservizi provocati.
Tutte
circostanze che certo non garantiscono la tutela e la garanzia
dell'offerta formativa, oltre a vessare i docenti con richieste che
oltre a essere assurde sono contro la legge.
Per
questo chiediamo ai dirigenti scolastici di applicare il comma 333
citato, per intero e non solo in parte, e le colleghe a
richiamare l'attenzione degli stessi dirigenti sulla norma citata e a
richiedere sempre, in questi casi, ordini scritti.
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