Il MIUR sta per pubblicare la nota relativa a Graduatorie di istituto personale docente ed educativo. D.D.G. 6 luglio 2015 n. 680. Apertura funzioni POLIS per la scelta delle sedi (mod. B)
Le funzioni POLIS per la scelta delle sedi per il conferimento delle supplenze sono aperte dal 24 settembre 2015 fino alle ore 14,00 del 14 ottobre 2015.
Per le modalità di compilazione si rinvia alle istruzioni fornite all’art. 7 sezione B del D.M. 23 maggio 2014 n. 353.
Analogamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie alla data del 23 giugno 2014, le sedi esprimibili di riferimento sono le medesime sedi dell’anno scolastico 2014-15.
Dette sedi, a seguito delle operazioni di gestione degli effetti del dimensionamento per l’a.s. 2015/16, verranno adeguate al nuovo anno scolastico unitamente a quelle espresse dai docenti già inseritisi in graduatoria entro il 23 giugno 2014.
Scelta delle sedi da parte di aspiranti non già iscritti in graduatoria
Gli aspiranti non precedentemente iscritti nelle graduatorie di istituto scelgono le istituzioni scolastiche della provincia in cui è ubicata la Scuola alla quale è stato inoltrato il modello didomanda A3.
Sostituzione sedi da parte di docenti già iscritti in graduatoria
Fermo rimanendo il carattere triennale delle graduatorie di istituto costituite a decorrere dall’a.s. 2014/15, i docenti che figurano da inizio triennio anche nelle graduatorie di qualsiasi fascia per insegnamenti diversi da quelli per i quali ci si inserisce in II fascia aggiuntiva, possono inserire/cambiare una o più istituzioni scolastiche della Provincia di iscrizione, ai soli fini dell’inserimento nella II fascia aggiuntiva.
In particolare, le sedi già espresse ad inizio triennio possono essere cambiate esclusivamente con sedi nelle quali sono presenti gli insegnamenti per i quali si chiede l’inserimento in II fascia aggiuntiva.
Ciò in quanto le graduatorie di I, II e III fascia di inizio triennio non possono essere in nessun modo modificate. Pertanto l’aspirante che chiede l’inserimento in II fascia aggiuntiva per insegnamenti che sono impartiti nelle istituzioni scolastiche in cui sono già inseriti da inizio triennio per il medesimo o altri insegnamenti/classi di concorso, non può modificare le sedi precedentemente espresse. Né possono essere scelte istituzioni scolastiche in cui siano presenti anche gli insegnamenti/classi di concorso per cui gli interessati risultino già inseriti in I, II e III fascia da inizio triennio.
Si ritiene inoltre utile riportare, a titolo esemplificativo, le principali casistiche che potrebbero riscontrarsi:
- gli aspiranti presenti su Infanzia e/o Primaria, che hanno richiesto l’inclusione su I° grado e/o su II° grado, possono inserire fino a 10 sedi comunicando quelle ai fini dell’inclusione sulle scuole secondarie e lasciando invariate le altre sedi già comunicate a inizio triennio, oppure cambiarle con una o più delle sedi di scuola secondaria di II° grado e/o di I° grado non facenti parte di un Istituto comprensivo;
- gli aspiranti presenti su Infanzia e/o Primaria e I° grado, che hanno richiesto l’inclusione sul II° grado, possono cambiare una o più sedi, comunicando quelle ai fini dell’inclusione sulle scuole secondarie di II° grado e lasciando invariate quelle già comunicate a inizio triennio per la scuola dell’Infanzia, Primaria e I° grado;
- gli aspiranti presenti solo su I° grado, che hanno richiesto l’inclusione sulle scuole secondarie di II° grado, possono cambiare una o più sedi al solo fine dell’inclusione sul II° grado e lasciando invariate le altre sedi già comunicate a inizio triennio per il I° grado;
- gli aspiranti presenti solo su I° grado, che hanno richiesto l’inclusione su Infanzia e/o primaria, non possono cambiare le sedi relative agli Istituti Comprensivi, mentre possono cambiare quelle relative al I° grado non facenti parte di un Istituto Comprensivo, sempre nel rispetto del limite massimo di 10;
- gli aspiranti presenti su I° grado e II° grado, che hanno richiesto l’inclusione su Infanzia e/o primaria, non possono cambiare le sedi relative a Istituti Comprensivi, mentre possono cambiare quelle relative a scuole del II° grado o del I° grado non facenti parte di un Istituto Comprensivo;
- gli aspiranti presenti solo su II° grado, che hanno richiesto l’inclusione su Infanzia e/o Primaria e/o I° grado, possono cambiare una o più sedi comunicando quelle ai fini dell’inclusione sulle scuole di grado inferiore e lasciando invariate le altre sedi già comunicate a inizio triennio per la scuola di II° grado;
- gli aspiranti presenti su I° grado e II° grado, che abbiano acquisito una abilitazione valida per un solo grado ovvero una abilitazione relativa a una classe di concorso i cui insegnamenti non siano impartiti in una o più delle sedi scelte in occasione della costituzione triennale delle graduatorie, possono cambiare una o più delle sedi ove l’insegnamento non è impartito, nel rispetto dei vincoli sopra illustrati;
- gli aspiranti presenti solo su II° grado in istituzioni scolastiche ove gli insegnamenti attribuiti alla classe di concorso di abilitazione non siano allo stato impartiti possono cambiarle esclusivamente con sedi nelle quali sono presenti gli insegnamenti per i quali si chiede l’inserimento in II fascia aggiuntiva, nel rispetto dei vincoli sopra illustrati.
Si ritiene infine opportuno precisare che la scuola capofila precedentemente scelta può essere sostituita tra le preferenze, ma rimarrà comunque, per tutta la durata del triennio, referente della trattazione della posizione dell’aspirante.
Licei Musicali
I docenti aventi titolo all’inclusione nelle graduatorie della II fascia aggiuntiva delle classi di concorso A031, A032 ed A077, i quali abbiano espresso tra le preferenze i Licei Musicali per gli insegnamenti di cui all’Allegato E al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89, non ancora ricompresi in specifiche classi di concorso, dovranno compilare, entro il medesimo termine del 14 ottobre 2015, anche il modello B/1, che dovrà essere trasmesso ad uno dei Licei musicali e/o coreutici indicati nel modello B tramite raccomandata A/R, consegna a mano con rilascio di ricevuta o via PEC in formato digitale.
I docenti già inseriti in III fascia per i medesimi insegnamenti per i quali si chiede l’iscrizione in II fascia aggiuntiva, che intendono confermare i Licei Musicali precedentemente espressi, non essendo le relative operazioni automatizzate, è opportuno che ripresentino il modello B1.
Pertanto, a seguito dell'integrazione delle graduatorie delle materie di indirizzo del Liceo musicale, le convocazioni degli aspiranti, disposte dai Dirigenti Scolastici in applicazione delle disposizioni contenute nell' art. 7 del DM 131/2007, saranno effettuate secondo il seguente ordine di priorità:
- Aspiranti inseriti nelle graduatorie di istituto di I fascia e nelle graduatorie ad esaurimento della provincia (nell' ordine: A031, A032, A077)
- Aspiranti inseriti nelle graduatorie di istituto di I fascia e nelle graduatorie ad esaurimento di diversa provincia (nell'ordine: A031, A032, A077)
- Aspiranti inseriti nelle graduatorie di istituto di II fascia (nell'ordine: A031, A032, A077)
- Aspiranti inseriti nelle graduatorie di istituto di II fascia aggiuntiva che abbiano acquisito l'abilitazione dopo il 31 luglio 2014 ed entro il 1° febbraio 2015 (nell'ordine: A031, A032, A077)
- Aspiranti inseriti nelle graduatorie di istituto di II fascia aggiuntiva che abbiano acquisito l'abilitazione dopo il 1° febbraio 2015 ed entro il 1° agosto 2015 (nell'ordine: A031, A032, A077)
- Aspiranti inseriti nelle graduatorie di istituto di III fascia con priorità per conseguimento dell'abilitazione (nell'ordine: A031, A032, A077)
- Aspiranti inseriti nelle graduatorie di istituto di III fascia (nell'ordine: A031, A032, A077)
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