Gilda

mercoledì 2 dicembre 2015

Supplenze su posti potenziamento. La Nota dell'USR Sardegna



Oggetto: legge 107/15 – piano assunzionale straordinario personale docente – Fase C –

conferimento incarichi a tempo determinato su posti di potenziamento.
Considerata l’imminente conclusione delle operazioni di immissione in ruolo di cui al piano
assunzionale straordinario del personale docente, si forniscono le seguenti indicazioni operative in merito al
conferimento di incarichi a tempo determinato sui posti di potenziamento.
Come noto, ai sensi dell’art. 1 comma 95 della legge 107/15, “A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, i posti per il potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria. Per il solo anno scolastico 2015/2016, detti posti non possono essere destinati alle supplenze di cui all'articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e non sono disponibili per le operazioni di mobilità, utilizzazione o assegnazione provvisoria”.

Pertanto, mentre non si darà luogo a sostituzioni brevi e saltuarie né ( per il corrente a.s.) a supplenze fino all’avente titolo, potranno essere stipulati incarichi a tempo determinato con scadenza 30 giugno in tutti i casi in cui l’assegnazione della sede ai neo immessi in ruolo è stata oggetto di differimento.

I contratti a tempo determinato su posti di potenziamento rimasti vacanti (non assegnato alcun docente per mancanza di aspiranti) andranno stipulati con scadenza 30 giugno 2016 (con possibilità di proroga al 31 agosto 2016).
Relativamente ai posti di potenziamento per il sostegno, è possibile procedere alla copertura dei posti rimasti vacanti (nessun aspirante) e disponibili (per differimento) solo in presenza di docenti in possesso del titolo di specializzazione.
Pertanto, in mancanza di tali docenti non si dovrà procedere alla stipula di alcun contratto a tempo determinato.

Saranno oggetto di supplenza, per la restante parte di orario, i posti attribuiti con contratto part-time.

Premesso quanto sopra, in caso di esaurimento delle GaE, gli incarichi a tempo determinato saranno stipulati attingendo dalle Graduatorie di Istituto della medesima Classe di Concorso del potenziamento attribuito.


L’ istituzione scolastica (del I ciclo) che non è in possesso delle graduatorie relative alla classe di del potenziamento si rivolgerà all’Istituto di attribuzione del docente utilizzato in altro grado di istruzione.

Nel caso in cui l’istituzione scolastica di II grado ha avuto assegnato un docente di una classe di concorso non presente nell’istituzione medesima, si rivolgerà alla scuola viciniore facendosi inviare la specifica graduatoria, secondo quanto previsto dal Regolamento sulle supplenze.
Per i posti e la classi di concorso non esaurite nel corso delle operazioni di conferimento degli incarichi tempo indeterminato/determinato, le disponibilità dovranno essere comunicate dagli ATP per la relativa copertura.
Per quanto riguarda i posti relativi ai collaboratori dei Dirigenti Scolastici, i contratti di supplenza conferiti per la loro temporanea copertura fino alla nomina dell’avente diritto, mediante lo scorrimento delle Graduatorie d’istituto, potranno essere prorogati sino alla data del 30.06.2016 a condizione che non siano stati successivamente coperti da personale immesso in ruolo nel corso della fase C) nella classe di concorso corrispondente (o affine) e sempre che le scuole interessate non abbiano individuato un diverso docente
avente diritto a seguito dello scorrimento delle Graduatorie d’Istituto definitive valevoli per l’a.s. 2015/16.

Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si ringrazia per la consueta collaborazione.
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