Gilda

lunedì 14 dicembre 2015

Nominare il supplente fin dal primo giorno di assenza si può. Lo dice la legge. Pretendilo anche tu.



(già pubblicato su questo Sito il 17 ottobre)



La Circolare n. 0025141- del 10/08/2015 relativa alle supplenze per il corrente anno scolastico, dispone: 
“””””SUPPLENZE BREVI
Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulle prescrizioni contenute nell'art. l, comma 333, della Legge 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015), che introduce il divieto di conferire al personale docente, per il primo giorno di assenza del titolare, le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 della Legge 23 dicembre 1996n. 662. “””””
e a questo si stanno attenendo letteralmente certi dirigenti, con tutte le conseguenze e le gravi disfunzioni da più parti segnalate.

Quello che fa specie è il fatto che certi dirigenti, sempre attentissimi, puntuali, precisi e talvolta persino pignoli, non siano andati a rileggersi la legge di stabilità 2015 (23/12/2014 n. 190) la quale all'art. 1 comma 333 testualmente dispone:

"""""""333. Ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa, a decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza.”””””

Quindi non si deve nominare il supplente il primo giorno “””””FERME RESTANDO LA TUTELA E LA GARANZIA DELL'OFFERTA FORMATIVA””””””

Questa premessa non può essere assolutamente ignorata né tantomeno disattesa, essendo una prescrizione di legge.


Lo stesso Ministero con nota 2116 del 30/9/2015 “”“”richiama l'attenzione su quanto già previsto dall' articolato della Legge sopra citata al comma 333 in merito alla tutela e alla garanzia del diritto allo studio””””.

Invece ci vengono segnalati casi nei quali non si garantisce la supplenza nella monosezione di scuola dell'infanzia, magari costringendo l'insegnante a lavorare mattino e pomeriggio ininterrottamente, in sostituzione della collega legittimamente assente; si smistano gli alunni nelle diverse classi; si utilizza l'insegnante di sostegno come supplente in altre classi o nella propria mentre l'insegnante di posto comune viene mandato in altra classe togliendo di fatto, in un caso e nell'altro, il sostegno assegnato al disabile e  interrompendo il regolare svolgersi dell'attività didattica; si ipotizza persino di  utilizzare le insegnanti in plesso diverso da quello di normale servizio, sempre per fare le supplenti.

Si fanno indebite pressioni sulle insegnanti perchè non si assentino (malattia, legge 104, ecc), alimentando complessi di colpa in coloro che, pur dovendosi assentare legittimamente, si fanno scrupolo di gravare sulle colleghe con nuovi, pesanti e indebiti carichi di lavoro, o di essere responsabili loro, e non chi dispone, dei disservizi provocati.

Tutte circostanze che certo non garantiscono la tutela e la garanzia dell'offerta formativa, oltre a vessare i docenti con richieste che oltre a essere assurde sono contro la legge.

Per questo chiediamo ai dirigenti scolastici di applicare il comma 333 citato, per intero e non solo in parte, e le colleghe a richiamare l'attenzione degli stessi dirigenti sulla norma citata e a richiedere sempre, in questi casi, ordini scritti.

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