Gilda

mercoledì 15 luglio 2015

Roadmap della riforma. Incarichi di docenza/1

Tutti i passi previsti per attuare le novità della Buona Scuola

La modalità dell’assegnazione della sede di servizio prevista dalla legge rappresenta una novità assoluta per l’ordinamento scolastico, fortemente criticata soprattutto dai sindacati di categoria.
Si tratta, in effetti, di una piccola rivoluzione i cui annunci, per la verità, erano stati espressi già da alcuni anni da esponenti politici, sindacali e del mondo culturale.
In cosa consiste questa rivoluzione?
Fino ad oggi il docente vincitore di concorso o nominato dalla Graduatoria ad esaurimento (GAE) sceglieva la scuola in cui desiderava prestare servizio; altrettanto faceva chi sceglieva una scuola per trasferimento.
E in quella scuola personalmente scelta diventava titolare, inamovibile, fino a quando lo stesso docente decideva, attraverso la mobilità, di lasciare la sede per diventare titolare in un’altra. 
Con la nuove legge non sarà più così. Il docente non sarà titolare in una scuola, ma sarà inserito in ambito territoriale di dimensione sub provinciale da cui verrà chiamato.
Non sarà più il docente a scegliere la scuola, ma sarà la scuola a scegliere il docente.
Si tratta effettivamente di una rivoluzione che inizialmente riguarderà soltanto i neo-assunti in ruolo collocati nell’ambito territoriale, che saranno affiancati anche dai docenti in esubero o soprannumerari.
Gradualmente questa modalità di chiamata sarà estesa ad altri docenti che, lasciando la sede di titolarità, vorranno trasferirsi altrove transitando in un ambito territoriale dal quale dovranno essere chiamati.
Come avviene la nuova procedura?
Sarà, dunque, il docente ad essere scelto dalla scuola, per intervento del dirigente della istituzione scolastica. Il docente diventa oggetto di proposta di incarico che può anche rifiutare.
Per farsi scegliere presenterà il proprio curriculum, dichiarando/documentando le esperienze e le competenze professionali, e attenderà una proposta di incarico.
Potrà ricevere proposte di incarico da parte di più dirigenti scolastici e avrà la possibilità di scegliere o rifiutare.
In caso di assenza di proposte o di rifiuto, subentra l’Ufficio scolastico regionale (USR), che dispone d’ufficio l’incarico su una sede vacante.
Tutta questa procedura non riguarda il personale docente di ruolo attualmente in servizio, fino a quando non decida di trasferirsi altrove.
Una simile procedura si è verificata molti anni fa nelle scuole primarie (allora elementari) e dell’infanzia (allora scuole materne). Allora i docenti erano titolari di plesso e attraverso il concorso o la mobilità potevano cambiare titolarità per loro scelta. Successivamente sono diventati tutti titolari sull’istituzione scolastica e ad oggi è il dirigente scolastico ad assegnare loro il plesso di servizio.




Sequenza


Vediamo per punti la sequenza degli adempimenti previsti dalla legge, suddivisi in 8 fasi.

Fase 0 – Per l’anno scolastico 2015-16 i docenti nominati in ruolo verranno assegnati su una sede provvisoria. Dal 2016-17 i ruoli dei docenti diventeranno regionali, suddivisi in ambiti territoriali e in sezioni separate per gradi di scuola, classe di concorso e tipologia di posto (comune o di sostegno).
Entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali dovranno definire l’ampiezza territorialedegli ambiti, di norma inferiore alla provincia.
Nel procedere alla definizione territoriale degli ambiti, gli USR terranno conto dellapopolazione scolastica e delle particolari caratteristiche orografiche del territorio e di altre caratteristiche e condizioni particolari indicate dalla legge.
A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o alla città metropolitana, considerando:
     a) la popolazione scolastica;
     b) la prossimità delle istituzioni scolastiche;
     c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto (comma 66)

Fase 1 – Dopo avere definito gli ambiti territoriali, l’USR provvede a ripartire l’organicodell’autonomia scolastica per ambiti. L’organico comprende i posti di diritto (comuni e di sostegno) ripartiti per ordine di scuola nonché i posti aggiuntivi per il potenziamento.
A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra gli ambiti territoriali. L'organico dell'autonomia comprende l'organico di diritto, e i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al terzo periodo del comma 65 (comma 68)

Fase 2 - L’USR provvede anche alla ripartizione dei posti indicati in Tabella 1 (posti per il potenziamento dell’organico) tra le classi di concorso. Per far questo rileva il fabbisogno di posti segnalato dalle singole scuole. Sembra di capire che il fabbisogno potrebbe essere quello del piano triennale, ma è possibile invece che si tratti di mera segnalazione di prima emergenza in attesa di formale richiesta connessa con il piano triennale.
Alla ripartizione dei posti di cui alla Tabella 1 tra le classi di concorso si provvede con decreto del dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale, sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche medesime, ricondotto nel limite delle graduatorie di cui al comma 96(comma 95, terzo periodo). 

Fase 3 – Per il 2016-17 è prevista una mobilità straordinaria del personale docente già di ruolo al 2014-15, prima del varo del piano straordinario di assunzioni. La mobilità, per taluni anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, consente il trasferimento su tutti i posti vacanti e disponibili.
Per l’anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015.
Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all’articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioniper tutti i posti vacanti e disponibili (comma 108)
(DA TUTTOSCUOLA.COM) 

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