Gilda

mercoledì 2 aprile 2014

Organici. La Circolare Ministeriale.



Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
CIRCOLARE n. 34 Roma, 1 aprile 2014
A00DIPT Prot.n. 930

Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
e p.c. al Gabinetto del Ministro
SEDE
OGGETTO: Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2014/2015 -
Trasmissione schema di Decreto Interministeriale.
Come è noto alle SS.LL., la determinazione e l’assegnazione delle dotazioni organiche del
personale docente costituiscono adempimento preliminare di fondamentale importanza rispetto
alla gestione delle operazioni e delle fasi relative alla mobilità, alle utilizzazioni e alle assunzioni
del personale scolastico e, più in generale, rispetto al puntuale e ordinato inizio dell’anno
scolastico. Ciò premesso, codesti Uffici procederanno, con la massima sollecitudine, alla
definizione dell’incombenza di propria competenza sulla base delle istruzioni ed indicazioni della
presente circolare e dell’allegato schema di decreto, sottoscritto dal Ministro dell’Istruzione,
Università e Ricerca da inviare per il prescritto concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze, recante disposizioni, per l’anno scolastico 2014/2015, in ordine alla rilevazione delle
dotazioni di organico del personale docente, alla relativa quantificazione a livello nazionale e
regionale, ai criteri di ripartizione da adottare con riferimento alle diverse realtà provinciali e alle
singole istituzioni scolastiche.
Si richiama la particolare attenzione delle SS. LL. e degli Uffici dipendenti sull’esigenza che le
Regioni e gli Enti locali siano opportunamente coinvolti e sensibilizzati in sede di elaborazione del
piano di assegnazione delle risorse di organico alle singole province, anche nell’ottica di una
funzionale coerenza tra le previsioni del piano regionale di dimensionamento e localizzazione
delle istituzioni scolastiche e l’attribuzione delle risorse, tenendo altresì conto anche delle esigenze
connesse all'attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne promossa dal Ministero per lo
sviluppo economico e a cui questo Ministero ha aderito (vedi il sito
http://www.dps.gov.it/opencms/opencms/it/index.html). Analoga attenzione le SS.LL.
vorranno riservare ai rapporti con le OO.SS..
I criteri e i parametri per la formazione delle classi sono fissati dal Regolamento approvato con
D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81, sul dimensionamento della rete scolastica e il razionale ed efficace
utilizzo delle risorse umane della scuola, che ha sostituito integralmente il D.M. 24 luglio 1998, n.
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331 e successive modifiche ed integrazioni e il D.M. 3 giugno 1999 n. 141 per quel che concerne le
classi che accolgono gli alunni disabili.
Per completezza di esposizione e perché le SS. LL. dispongano di un quadro chiaro e organico
di riferimenti, si richiamano di seguito le norme e gli atti che presiedono alla costituzione degli
organici:
• Decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004, avente ad oggetto “le norme generali
relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge
28 marzo 2003, n. 53”;
• Decreto legge n. 112 del 26 giugno 2008, convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008,
in materia di “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività,
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;
• Legge n. 169 del 30 ottobre 2008, recante, tra l’altro, la previsione nella scuola primaria di
classi con un unico insegnante, funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali;
• Piano programmatico in attuazione dell’art. 64 succitato e delle relative norme
applicative, riferite al primo ciclo e al dimensionamento della rete scolastica;
• D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009, concernente la riorganizzazione della rete scolastica e il
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola;
• D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009, riguardante la revisione dell’assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione;
• D.M. n. 37 del 26 marzo 2009, relativo all’assetto organico della scuola secondaria di I
grado e alla definizione delle cattedre in applicazione del DPR n. 89/2009;
• D.P.R. n. 87 del 15 marzo 2010, su “riordino degli istituti professionali ai sensi
dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
• D.P.R. n. 88 del 15 marzo 2010, su “riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64,
comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2008, n. 133”;
• D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010, regolamento di “Revisione dell’assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
• Circolare ministeriale n. 2 dell’8 gennaio 2010 contenente “indicazioni e
raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”;
• Circolare ministeriale n. 28 del 10 gennaio 2014 regolante le iscrizioni alle sezioni delle
scuole dell’infanzia e alle classi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2014/15;
• Intesa stipulata il 16.12.2010 in sede di Conferenza unificata, relativa all’adozione di linee
guida per disciplinare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di
istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 13, comma 1-quinquies, della legge 2
aprile 2007, n. 40;
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• Decreti Interministeriali del 24.4.2012 e Decreto Interministeriale del 7.10.2013 che hanno
definito le ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici e
professionali in un numero contenuto di opzioni;
• Art. 19, comma 7 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio
2011, n.111.
• Decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 2013, n.52, relativo al Liceo ad
indirizzo sportivo;
• Art.5, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con
modificazione, dalla legge 8.11.2013 n.128, relativo all’ora di geografia;
• Art.15, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2013, n.104 convertito, con
modificazione, dalla legge 8.11.2013 n.128, relativo ai posti di sostegno;
• Art.15, comma 3 bis, del decreto legge 12 settembre 2013, n.104 convertito, con
modificazione, dalla legge 8.11.2013 n.128, relativo all’area unica sostegno II grado.
Com’è noto, il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.111
all’art. 19, comma 7 ha previsto che “A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni
organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la
consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno
scolastico 2011/2012 in applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione
di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a
decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 64
citato.”
Ne consegue che anche per l’ anno scolastico 2014/2015 le dotazioni organiche sono state
determinate non superando, a livello nazionale, la consistenza delle dotazioni fissate per l’anno
2011/2012.
Pertanto, fatta eccezione per la scuola dell’infanzia, la quantificazione e la ripartizione, tra le
Regioni, delle dotazioni dei diversi ordini e gradi di istruzione è stata effettuata tenendo conto del
numero degli alunni risultanti dall’organico di fatto dell’ a.s. 2013/2014, dell’entità della
popolazione scolastica riferita all’anno 2014/15 rilevata dall’anagrafe degli alunni, dell’andamento
delle serie storiche della scolarità degli ultimi anni, nonché delle situazioni di cui all’art. 2, commi 2
e 3 del DPR n. 81/2009.
La ripartizione a livello regionale dell’organico complessivamente definito in ambito
nazionale è stata effettuata, come precisato dall’art. 1, comma 2 dello schema di D.I. citato in
oggetto, sulla base dei dati e degli elementi concorrenti alla definizione delle risorse necessarie per
il corretto funzionamento del sistema dell’istruzione, nelle sue diverse articolazioni, tenendo conto
delle specificità relative ai comuni montani, alle piccole isole, alle aree geografiche particolarmente
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esposte a situazioni di disagio e precarietà, comprese quelle edilizie, nonché ai territori con un
rilevante numero di alunni con cittadinanza non italiana.
Fermo restando il contingente di organico regionale assegnato, rimane ferma la facoltà delle
SS.LL. di modificare i parametri tra i vari gradi di istruzione o tra le province allo scopo di
rispettare l’organico di diritto dell’anno 2013/2014.
Si ricorda, fin d’ora, che dall’anno scolastico 2014-2015 il riordino del I e del II ciclo attuato in
applicazione dell’art. 64, interesserà tutte le classi dell’istruzione primaria nonché quelle
dell’istruzione secondaria di secondo grado.
Ferme restando le istruzioni e le indicazioni di cui alla presente circolare, le SS. LL. porranno
in essere autonomamente le azioni ritenute più funzionali e coerenti con gli specifici bisogni delle
rispettive realtà territoriali, nonché, tenendo in debita considerazione le scelte delle scuole,
valuteranno la possibilità di attivare ulteriori iniziative volte al raggiungimento delle finalità di
razionalizzazione e di contenimento della spesa, nel rispetto della qualità dei servizi e dell’offerta
formativa.
Un ruolo importante, ai fini della corretta e puntuale attuazione delle istruzioni e indicazioni
di cui alla presente circolare, spetta alle istituzioni scolastiche e alla piena valorizzazione, da parte
delle stesse, della quota di autonomia prevista dal D.P.R. n. 275/99 e successive modifiche e
integrazioni (vedi i regolamenti concernenti il II ciclo). Sarà cura, pertanto, dell’istituzione
scolastica, una volta avuta contezza delle proprie risorse di organico, articolare il tempo scuola
secondo criteri e modalità che consentano il migliore impiego delle risorse, l’ampliamento del
servizio e l’incremento dell’offerta formativa; il tutto valorizzando le potenzialità proprie
dall’autonomia organizzativa e didattica.
Sono consentite compensazioni tra i contingenti di organico relativi ai diversi gradi di
scolarità, anche nell’ottica, ove possibile, dell’estensione del tempo pieno.
Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. e degli operatori impegnati nelle operazioni
di definizione e gestione degli organici, sull’esigenza che siano valutate in maniera puntuale le
risorse da destinare ad ogni segmento di istruzione e a ciascuna istituzione scolastica, onde evitare
situazioni di squilibrio e/o di svantaggio.
Per quanto concerne le ore di insegnamento delle materie alternative alla religione cattolica, si
ricorda che il 7 dicembre 2011 è stata rilasciata la procedura per l’invio telematico dei contratti a
tempo determinato per l’insegnamento di tali attività che restato regolati dalle disposizioni e dai
chiarimenti fino ad ora forniti (nota n. 26482 del 7 marzo 2011).
Procedure e adempimenti relativi alla definizione degli organici
Le SS.LL., in attuazione di quanto previsto dal suddetto schema di decreto interministeriale e
dalla presente circolare, daranno tempestivo avvio alle operazioni di propria competenza, riferite
alla scuola dell’infanzia e ai diversi ordini e gradi di istruzione, tenendo conto delle numerose e
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complesse fasi e procedure da porre in essere per il corretto e puntuale avvio del prossimo anno
scolastico.
Pertanto, come prima accennato, le SS.LL., stabiliti gli opportuni contatti e confronti con le
Regioni, con gli Enti Locali provvederanno alla ripartizione delle consistenze di organico a livello
provinciale, valutando le esigenze relative alle tipologie dei diversi ordini e gradi di istruzione e
alle condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche di competenza, nonché alle
innovazioni introdotte dai provvedimenti applicativi del citato art. 64.
Particolare attenzione dovrà essere riservata alle condizioni di disagio legate a specifiche
situazioni locali, riguardanti i comuni montani e le piccole isole, la limitata capienza delle aule, il
rispetto delle norme sulla sicurezza, le aree con elevati tassi di dispersione e di abbandono e quelle
con un rilevante numero di alunni di cittadinanza non italiana.
Prima della ripartizione delle risorse di organico, le SS.LL. definiranno la fase di informazione
alle Organizzazioni Sindacali, prevista dall’art. 2 dello schema di decreto più volte citato.
Nel contempo le SS.LL. forniranno le opportune istruzioni e indicazioni ai responsabili degli
Uffici scolatici territoriali e ai dirigenti scolastici, anche attraverso conferenze di servizio, confronti,
approfondimenti e interlocuzioni dirette. Inoltre evidenzieranno la necessità che i dati relativi agli
alunni e alle classi, trasmessi dalle istituzioni scolastiche al Sistema informativo, siano assunti nella
scrupolosa osservanza della normativa vigente. A tale riguardo il Sistema informativo è stato
programmato in funzione della determinazione degli organici, secondo i nuovi modelli orario
della scuola primaria, della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado.
E’ di tutta evidenza che il processo di determinazione degli organici non potrà prescindere
dalla corretta e attenta formazione delle classi. In tale ottica è fatto divieto di effettuare in organico
di diritto operazioni di mero frazionamento delle cattedre e di successiva ricomposizione delle
stesse in organico di fatto.
Inoltre, al fine di evitare la costituzione di classi con un numero eccessivo di alunni, i dirigenti
scolastici provvederanno alla relativa formazione secondo criteri di omogeneità, evitando squilibri
numerici tra le stesse. A tale riguardo i dirigenti medesimi eviteranno di accogliere istanze di
iscrizione che possano comportare la costituzione di classi con numeri di alunni superiori a quelli
previsti dal DPR n. 81/2009, per i vari gradi di istruzione.
Si ricorda che la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 riconosce la dislessia, la disgrafia, la
disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, denominati "DSA". Il diritto
allo studio degli alunni con DSA è garantito mediante molteplici iniziative promosse dal MIUR e
attraverso la realizzazione di percorsi individualizzati nell'ambito scolastico. E’ opportuno che
nella composizione delle classi si tenga in debita considerazione la presenza degli alunni con DSA.
Le SS.LL. esamineranno i dati elaborati dai dirigenti scolastici e la loro rispondenza ai
contenuti e alle prescrizioni della presente circolare, del decreto interministeriale sugli organici, dei
provvedimenti conseguenti all’applicazione delle previsioni della legge finanziaria n. 133/2008,
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apportando le eventuali, necessarie variazioni. I dati, una volta validati e resi definitivi, saranno
formalmente comunicati alle istituzioni scolastiche interessate. Analoga procedura dovrà essere
seguita nel caso di variazioni successive.
 Scuola dell’infanzia
La scuola dell’infanzia è disciplinata dall’art. 2 del Regolamento sul primo ciclo approvato
con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89. Quanto alla consistenza delle dotazioni organiche, ai fini della
generalizzazione del servizio, sono stati confermati in organico di diritto i posti attivati in organico
di fatto nell’anno 2013/2014.
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini che hanno compiuto o compiranno,
entro il 31 dicembre 2014, il terzo anno di età.
Ricorrendo le condizioni di cui alla C.M. n. 28 del 10 gennaio 2014 (iscrizioni per l’a.s.
2014/15), possono, altresì, essere ammessi alla scuola dell’infanzia i bambini che compiranno tre
anni di età entro il 30 aprile 2015, una volta effettuate le opportune valutazioni di carattere
pedagogico - didattico da parte del collegio dei docenti, in ordine ai tempi e alle modalità di
accoglienza.
Gli anticipi, di cui al comma precedente, nella scuola dell’infanzia trovano fondamento
soprattutto nelle positive esperienze degli anni decorsi e nell’intento di corrispondere in maniera
sempre più ampia e puntuale alle esigenze delle famiglie. Per l’attuazione degli anticipi i Direttori
degli Uffici scolastici regionali, coadiuvati dai propri Uffici territoriali, definiranno intese con le
Amministrazioni comunali interessate, anche attraverso l’attivazione di appositi tavoli di
confronto volti ad accertare, nei diversi contesti, l’esistenza o meno delle necessarie condizioni di
fattibilità.
Resta confermato il modello orario di funzionamento di 40 ore settimanali. Tale modello,
com’è noto, a richiesta delle famiglie è elevabile fino ad un massimo di 50 ore settimanali e
riducibile a 25 ore settimanali.
Nella tabella A sono compresi i 610 posti, finanziati con quota parte delle risorse previste
dall’art. 1, comma 130, della legge finanziaria n. 311/2004, per la generalizzazione del servizio e
l’attuazione degli anticipi.
Qualora le richieste di iscrizione superino la capienza delle sezioni, hanno precedenza le
domande di coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2014. Inoltre, al fine di
assicurare continuità al percorso educativo avviato, deve essere data precedenza alle bambine e ai
bambini che hanno frequentato le cd. “sezioni primavera”, il cui funzionamento, com’è noto, è
disciplinato da altre disposizioni (legge finanziaria n. 296/2006, art. 1, commi 630 e 634).
Eventuali incrementi di posti, finalizzati all’estensione del servizio, possono essere autorizzati
nell’ambito delle risorse complessive assegnate. Il contingente assegnato, invece, può essere ridotto
solo in assenza di richieste o di liste di attesa.
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Scuola primaria
Com’è noto, la scuola primaria è disciplinata dall’art. 4 del Regolamento sul primo ciclo,
approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89.
Devono iscriversi alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono i sei anni di
età entro il 31 dicembre 2014. Sono ammessi anticipatamente alla frequenza anche coloro che
compiono i sei anni di età entro il 30 aprile del 2015.
Com’è noto, le famiglie possono operare le loro scelte tra i modelli orari previsti dal citato
DPR n. 89/2009 e dall’art 4 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, ricordando che l’organico complessivo delle
classi a tempo normale è determinato sulla base del’orario di 27 ore settimanali.
Le economie derivanti dal passaggio dalle 30 alle 27 ore settimanali per il trascinamento
dell’attuazione della riforma, relative alla classi quarte e quinte, sono riassegnate nell’organico
della scuola primaria e vanno prioritariamente utilizzate nella stessa scuola per il mantenimento
del tempo scuola funzionante; in subordine per l’ampliamento dell’offerta formativa e del tempo
pieno.
Il modello del tempo scuola definito in 24 ore settimanali può essere attivato solo in presenza
di un numero di richieste tale da consentire la costituzione di una classe.
Eventuali economie derivanti dalle scelte delle famiglie del modello orario di 24 ore
settimanali o dalla mancata effettuazione dell’intero orario da parte del docente della classe, per
effetto dell’ impiego del docente di religione e/o del docente specialista di lingua inglese, nonché
da eventuali risorse di organico reperibili a livello regionale, possono concorrere ad ampliare
l’offerta formativa della scuola fino a 30 ore, ad incrementare, ove necessario, il tempo scuola,
nonché assicurare il tempo mensa per le classi organizzate con rientri pomeridiani e per
programmare e organizzare le attività educative e didattiche in base al piano dell’offerta
formativa.
Nulla è innovato per quanto riguarda il tempo pieno. Restano, pertanto, confermati l’orario di
40 ore settimanali per classe, comprensive del tempo dedicato alla mensa, l’assegnazione di due
docenti per classe e l’obbligo dei rientri pomeridiani. Le quattro ore in più rispetto alle 40
settimanali per classe (44 ore di docenza a fronte delle 40 di lezioni e di attività), comunque
disponibili nell’organico di istituto, potranno essere utilizzate per l’ampliamento del tempo pieno
sulla base delle richieste delle famiglie e per la realizzazione di altre attività volte a potenziare
l’offerta formativa.
Condizione essenziale per l’attivazione del tempo pieno rimane la disponibilità di strutture
idonee e di risorse all’interno della scuola. L’attivazione è effettuata nei limiti dell’organico
autorizzato e, comunque, nell’ambito della dotazione complessiva assegnata.
Si prevede l’utilizzo anche nella scuola primaria degli “spezzoni orario”, che, unitamente alle
ore residuate dalla costituzione di altri posti (compresi quelli riguardanti l’insegnamento
dell’inglese), e attività, concorrono alla formazione di posti interi (organico di diritto) nell’ambito
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della stessa istituzione scolastica. Una volta effettuata tale operazione, qualora nell’istituzione
scolastica residuino almeno 12 ore, le stesse possono essere “arrotondate” a posto intero (devono
essere arrotondate a posto intero per riassorbire l’eventuale soprannumerario), sempre rimanendo
nel limite della dotazione regionale assegnata. Qualora le ore residuate siano in numero inferiore a
12, le stesse dovranno essere trattate e calcolate in organico di fatto.
Ovviamente, le risorse di organico devono essere utilizzate prioritariamente per il
mantenimento del modelli orari in atto nella scuola e assicurare a tutti gli alunni la continuità
dell’orario delle lezioni seguite nell’anno precedente.
 L’insegnamento della lingua inglese è impartito in maniera generalizzata, nell’ambito delle
classi loro assegnate, dai docenti in possesso dei requisiti richiesti, per le ore previste dalla
normativa vigente (un’ora settimanale nelle classi prime, due ore nella classi seconde, tre ore nelle
restanti classi). A tal fine il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, adotta le soluzioni
organizzative utili a garantire in tutte le classi l’assegnazione di un docente in possesso dei titoli
per tale insegnamento. Le SS.LL., nel corso delle apposite conferenze di servizio, avranno cura di
richiamare l’attenzione dei dirigenti scolastici su tale adempimento.
Solo per le ore di insegnamento di lingua straniera che non sia stato possibile, coprire
attraverso l’equa distribuzione dei carichi orario, sono istituiti posti per docenti specialisti, nel
limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, sempreché
per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento settimanali.
In conformità dell’Accordo modificativo del Concordato lateranense e del relativo Protocollo
addizionale, reso esecutivo con legge n. 121 del 25 marzo 1985, e delle conseguenti intese,
l’insegnamento della religione cattolica è impartito da docenti in possesso dei requisiti richiesti.
Si evidenzia che le pluriclassi devono essere attivate solo in caso di assoluta necessità, in zone
particolarmente disagiate; per evidenti ragioni di carattere didattico e per evitare oggettive
difficoltà negli apprendimenti, è opportuno che le stesse, per quanto possibile, non comprendano
tutte e cinque le classi del corso.
Il totale dei posti e delle ore derivanti dall’applicazione delle disposizioni e delle istruzioni di
cui sopra, unitamente ai posti e alle ore destinati all’integrazione degli alunni disabili, costituisce la
dotazione organica di istituto. Si ricorda che gli eventuali spezzoni di orario debbono rientrare nel
novero delle complessive dotazioni assegnate in organico.
L’istituzione scolastica, nell’esercizio dell’autonomia didattica ed organizzativa prevista dal
D.P.R. n. 275/99, articola il tempo scuola in modo flessibile, individuando le soluzioni più idonee
per il migliore impiego delle risorse disponibili. Le ore di insegnamento residuate dalla istituzione
di classi con 24 ore e dalla eventuale presenza aggiuntiva di docenti specialisti per l’insegnamento
della lingua inglese e della religione cattolica, nonché dal recupero delle ore di compresenza del
tempo pieno, possono essere impiegate per ampliare l’offerta formativa della scuola.
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Istruzione secondaria di I grado
La scuola secondaria di I grado è regolata dall’art. 5 del Regolamento sul primo ciclo
approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89.
Sono previsti due modelli di articolazione oraria nella scuola secondaria di I grado: quello
relativo al tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali e quello relativo al tempo
prolungato (36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino a 40).
Le classi a tempo prolungato possono essere autorizzate nei limiti della dotazione organica
assegnata e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario
settimanale di insegnamento e di attività di 36 ore, comprensive della mensa, fermo restando che la
consistenza oraria media di organico è di 38 ore settimanali. Sulla base delle richieste delle scuole,
effettuate tenendo conto delle esigenze espresse dalle famiglie, tale consistenza oraria è elevabile
fino ad un massimo di 40 ore, utilizzando le due ore di approfondimento delle discipline a
disposizione della scuola. A livello regionale possono, altresì, essere individuate ulteriori modalità
organizzative e gestionali, al fine di un pieno utilizzo delle ore a qualunque titolo disponibili.
Mentre il quadro orario delle discipline è previsto dall’art. 5 del citato regolamento, approvato
con DPR n. 89/2009, l’assetto organico della scuola secondaria di I grado, sia per le classi a tempo
normale che per le classi a tempo prolungato, è definito secondo i criteri fissati dal D.M. n. 37 del
26 marzo 2009. Fermo restando che le ore di approfondimento concorrono alla costituzione delle
cattedre, va evitato che le cattedre stesse, siano costituite con il solo contributo orario relativo
all’approfondimento in materie letterarie, come precisato nella nota prot. n. 9583 del 27.10.2010.
Possono essere attivate classi a tempo prolungato solo in presenza di strutture e servizi idonei,
che consentano lo svolgimento obbligatorio delle attività anche in fasce orarie pomeridiane e di
assicurare almeno due o tre rientri settimanali e sempreché si preveda, in progressione, la
formazione di almeno un corso intero, fatta salva l’esigenza, ricorrendone le condizioni,di
assicurare comunque il funzionamento delle classi già attivate prima dell’a.s. 2008/09. Ulteriori
incrementi di posti per le stesse finalità possono essere autorizzati utilizzando le eventuali
economie derivanti dall’organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Nulla è innovato con riferimento all’insegnamento dello Strumento musicale. Ai fini della
costituzione delle cattedre e dei posti rimangono, pertanto, confermati i criteri fissati dalla
normativa vigente (D. M. 6 agosto 1999, n. 201). Al fine di assicurare il mantenimento
dell’insegnamento dello strumento musicale per i tre anni del corso, in classe prima, il numero
degli alunni per ciascuno dei quattro strumenti musicali non può essere inferiore a tre.
Anche i corsi di strumento vanno assoggettati alle stesse regole di tutti gli altri corsi ordinari e
la prevista conferma in organico di diritto dei corsi attivati negli anni precedenti è autorizzata
purché il numero dei frequentanti lo consenta; la eventuale istituzione di nuovi corsi deve avvenire
in organico di diritto, in quanto i relativi posti debbono rientrare nelle complessive risorse di
organico individuate ed assegnate con l’allegato decreto interministeriale. Nel caso in cui
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l’insegnamento dello strumento sia stato attivato in scuole in cui funzionino solo corsi a tempo
prolungato, le due ore (da 38 a 40 ore) di approfondimento che normalmente le scuole possono
scegliere nella loro autonomia, vanno destinate, in un corso completo, allo strumento musicale.
L'offerta della seconda lingua comunitaria deve tener conto della presenza di docenti con
contratto a tempo indeterminato nella scuola; eventuali richieste di trasformazione delle cattedre
della seconda lingua comunitaria possono essere accolte dagli Uffici scolastici regionali qualora
risultino prive di titolare, non comportino a regime la trasformazione della cattedre interna in
cattedra esterna, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato in attesa di sede definitiva o in soprannumero e, comunque, non si determinino
situazioni di soprannumerarietà.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 14 del DPR n. 212 dell’8 luglio 2005 “Regolamento recante
disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508”, le
scuole annesse ai conservatori debbono intendersi chiuse.
Istruzione secondaria di II grado
Com’è noto, con l’a.s. 2014/2015, il riordino dell’istruzione secondaria di II grado, operato
con i già citati DPR n. 87/2010 relativo agli istituti professionali, n. 88/2010 relativo agli istituti
tecnici e n. 89/2010 relativo ai licei, andrà a regime e interesserà tutte e cinque le classi.
Come previsto dall’art. 5, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con
modificazione, dalla legge 8.11.2013 n.128, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai
regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88, relativi al
riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali, sono integrati, nelle classi del primo
biennio, da un’ora di insegnamento di geografia generale ed economica, laddove non sia già
previsto l’insegnamento di geografia. Nel Sistema informativo l’ora è stata inserita nelle classi del
primo anno, mentre l’istituzione scolastico, nella propria autonomia, potrà scegliere a quale delle
due classi del biennio farla impartire.
Poiché l’ora aggiuntiva di geografia generale ed economica ha uno specifico finanziamento
previsto dal citato art. 5, comma 1, della legge 8.11.2013 n.128, la somma degli spezzoni orari
rapportata a posti interi, sono da considerare come posti aggiuntivi in quanto non ricompresi nella
dotazione che è stata assegnata ad ogni regione ( posti quantificati, a livello nazionale, dalla
relazione tecnica in 287 unità).
Ai fini della determinazione delle classi e dei posti, occorre fare riferimento, oltre alle norme
appena citate, ai criteri e ai parametri previsti dal regolamento sul dimensionamento e sul proficuo
utilizzo del personale scolastico approvato con DPR n. 81 del 20 marzo 2009.
In attuazione dell’art. 8, comma 1, del decreto interministeriale (che con la presente si
trasmette) gli istituiti di secondo grado acquisiscono la denominazione di licei se costituiti da soli
percorsi liceali, di istituti tecnici se costituiti da soli percorsi del settore economico e/o del settore
tecnologico dell’istruzione tecnica, di istituti professionali se costituiti da soli percorsi del settore
Organici 2014 – 15 10Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
servizi e/o del settore industria ed artigianato dell’istruzione professionale. Gli istituti nei quali
sono presenti ordini di studio diversi, solo in presenza della necessaria delibera regionale, (ad es.
percorsi di istituto tecnico e percorsi di istituto professionale e di licei o di sezioni di liceo Musicale
e coreutico) assumono la denominazione di “istituti di istruzione secondaria superiore”.
In relazione a quanto sopra, nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti istituti di diverso
ordine (es. percorsi di istituto tecnico e di istituto professionale e di licei) o sezioni di liceo musicale
e coreutico, le classi prime si determinano separatamente per ogni istituto di diverso ordine o
sezione di liceo musicale e coreutico, secondo quanto stabilito dall’art. 18, comma 3, del citato DPR
n. 81/2009. Negli altri casi il numero delle classi prime si ricava tenendo conto del numero
complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell’istruzione
tecnica, nell’istruzione professionale e nei diversi percorsi liceali.
I licei musicali potranno attivare classi prime in numero non superiore di quelle funzionanti
nel corrente anno.
Con l’a.s. 2014/2015 prende avvio la sezione del Liceo sportivo previsto dal DPR 5 marzo 2013,
n.52, che “disciplina l’organizzazione dei percorsi delle sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema
dei licei . La sezione - codificata al sistema LI15 - potrà essere attivata solo dalla prima classe ed
esclusivamente per una sola sezione . Il piano orario dell’indirizzo LI15 prevede, nelle attività e
insegnamenti obbligatori, le materie “Scienze motorie e sportive e Discipline sportive”
riconducibili alla classe di concorso A029, con il seguente orario: 6 nel primo e nel secondo anno, 5
ore nel terzo, quarto e quinto anno, un orario quindi diverso dalle previste due ore settimanali per
Scienze motorie e sportive.
Il sistema informativo elaborerà l’organico per tutte le materie presenti nell’indirizzo LI15,
tranne per le materie riconducibili alla classe di concorso A029. Il sistema informativo prospetterà
una funzione con la quale sarà possibile acquisire i contributi orari e gli Uffici provinciali
dovranno procedere all’acquisizione puntuale dei dati di organico di diritto per la classe di
concorso A029. Ovviamente, trattandosi del primo anno solo le 6 ore previste. Ore che
contribuiranno a costituire le cattedre della A029.
Per le classi iniziali del secondo biennio (classe terza del liceo classico, dei licei scientifici, dei
licei artistici, linguistici, musicali e coreutici, delle scienze umane e per le classi terze degli istituti
tecnici, degli istituti professionali alle quali si acceda da un biennio) continua ad applicarsi
l’attuale normativa, sicché il numero delle classi viene definito tenendo conto del numero
complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi
indirizzi e/o articolazioni/opzioni.
Ne consegue che, qualora il totale delle classi prime e di quelle iniziali dei cicli non consenta
l’attivazione di uno o più corsi/indirizzi presenti nell’istituzione scolastica, le SS.LL. daranno
opportune indicazioni ai dirigenti scolastici nel senso del mantenimento dei corsi/indirizzi
maggiormente richiesti, evitando comunque duplicazioni di quelli di analogo tipo. Al fine poi di
Organici 2014 – 15 11Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
garantire un’offerta formativa più ampia, è opportuno salvaguardare comunque i corsi unici in
ambito provinciale e quelli presenti nelle zone particolarmente disagiate.
Nelle classi prime, ove non è previsto come obbligatorio l’insegnamento dell’inglese, non è
consentito formare classi prime con gruppi di alunni che studino lingue straniere diverse; in tal
caso la lingua prescelta sarà quella indicata dal POF della scuola, tenendo anche conto delle
richieste espresse in modo prevalente dall’utenza. L'offerta dell'insegnamento della lingua
straniera (ovviamente se non si tratta dell’inglese obbligatorio) deve tener conto della presenza di
docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola; eventuali richieste di trasformazione
delle cattedre della lingua straniera possono essere accolte dagli Uffici scolastici regionali nel caso
in cui le cattedre risultino prive di titolare, non comportino a regime la trasformazione della
cattedre interna in cattedra esterna, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a
tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero e, comunque, non si
determinino situazioni di soprannumerarietà.
Si ricorda che, al fine di evitare esuberi di personale e disponibilità di posti in altre classi di
concorso, i vari indirizzi dell’istruzione tecnica e professionale e le tipologie dei diversi percorsi
liceali devono essere attivati nell’assoluto rispetto delle dotazioni organiche assegnate.
Le classi prime di sezioni staccate e scuole coordinate, funzionanti con un solo corso, sono
costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25. E’ consentita la costituzione di
classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché tali classi siano formate con
un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza consti
di almeno 12 alunni.
Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni indirizzi di studio sia
insufficiente per la costituzione di una classe, il competente Consiglio di istituto individua i criteri
di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa istituzione
scolastica, ferma restando la possibilità per tali alunni di chiedere l’iscrizione ad altri istituti in cui
funzionino la sezione, l’indirizzo di specializzazione o la sperimentazione richiesti.
Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli
alunni, purché il numero medio di alunni per classe non sia inferiore a 22; in caso contrario si
procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'articolo 16 del Regolamento sul
dimensionamento delle rete scolastica approvato con DPR n.81 del 20 marzo 2009.
Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi
funzionanti nell’anno scolastico in corso, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella
fase finale del corso di studi, purché gli alunni siano almeno 10 per classe.
Le classi iniziali dei corsi serali sono costituite secondo quanto previsto dall’art. 16 del DPR
n.81/2009, tenendo altresì conto della seria storica delle iscrizioni.
Ai sensi dell’art. 18 del Regolamento sul dimensionamento, le cattedre di educazione fisica
sono costituite in base al numero delle classi, anziché per squadre distinte per sesso. Queste ultime
possono essere attivate, previa deliberazione motivata del collegio dei docenti, qualora, a parità di
condizioni, non comportino incrementi di ore o di cattedre.
Organici 2014 – 15 12Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Ai sensi dell’art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dell’art. 19 del
Regolamento sul dimensionamento, approvato con DPR n. 81 del 20 marzo 2009, le cattedre
costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal
contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante
l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle
cattedre, salvaguardando l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina. Fanno eccezione le
cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa
organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario
inferiore alle 15 ore settimanali. In tal caso l’orario necessario per completare la cattedra potrà
essere impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per
attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano
dell’offerta formativa.
Solo allo scopo di salvaguardare le titolarità dei docenti soprannumerari è possibile formare
cattedre con un orario superiore alle 18 ore e che, di norma, non devono superare le 20 ore
settimanali, sempreché non sia possibile attivarle secondo quanto previsto dal comma precedente.
In base a quanto previsto dal citato Regolamento, i docenti che a seguito della formazione delle
cattedre con 18 ore vengono a trovarsi in situazione di soprannumerarietà, sono trasferiti d’ufficio
secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilità.
Come per i decorsi anni, non vengono più formate cattedre ordinarie, ma solo cattedre
interne, utilizzando i contributi orari del nuovo ordinamento. Il sistema informativo, in base ai
piani di studio del nuovo ordinamento, svilupperà il piano orario complessivo di ogni singola
scuola e determinerà le cattedre interne e gli spezzoni residui, da utilizzare per la formazione di
eventuali cattedre esterne.
Relativamente all’Ufficio tecnico, l’art. 8, comma 4, del regolamento relativo all’istruzione
tecnica e l’art. 8, comma 7, del regolamento relativo all’istruzione professionale, stabiliscono che i
posti dell’Ufficio tecnico sono coperti prioritariamente con personale titolare nell’istituzione
scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero con modalità
da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulle utilizzazioni.
Tuttavia, qualora le risorse di organico assegnate per l’a.s. 2014/2015 lo consentano, è possibile
istituire l’Ufficio tecnico, alle condizioni stabilite dai Regolamenti n. 87 e 88/2010, già in organico
di diritto, precisando che può essere attivato un solo Ufficio tecnico per ogni istituzione scolastica,
compresi gli istituti superiori costituiti da istituti di ordine diverso e che la scelta della classe di
concorso cui assegnare l’Ufficio tecnico deve essere prioritariamente finalizzata alla riduzione
dell’esubero nella scuola e in subordine nella provincia. La richiesta di istituzione va inoltrata con
le consuete modalità previste per l’attivazione dei nuovi indirizzi.
a) classi di concorso
In attesa dell’emanazione del regolamento relativo alle nuove classi di concorso, per la
determinazione dell’organico di diritto vengono confermate, per le classi dell’intero quinquennio
Organici 2014 – 15 13Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
interessate al riordino del secondo ciclo, le classi di concorso di cui al D.M. n. 39 del 30 gennaio
1998, e successive modifiche e integrazioni, opportunamente integrate e rivedute. Con nota a parte
viene trasmesso l’elenco delle attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative ai
cinque anni dei corsi di studio degli istituti di II grado.
Gli insegnamenti che confluiscono in più classi di concorso del vecchio ordinamento devono
essere considerati “atipici”. Pertanto, la relativa attribuzione alle classi di concorso deve avere come
fine prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti nell’istituzione scolastica, la ottimale
formazione delle cattedre e la continuità didattica e una volta individuata dovrà essere mantenuta
per tutto l’anno scolastico. In tale ottica le scuole opereranno avvalendosi della procedura
attualmente prevista dal sistema informativo. In presenza nella stessa scuola di più di un titolare di
insegnamenti “atipici” si darà precedenza a colui o a coloro che, in relazione al numero dei posti,
risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata, incrociando la
varie graduatorie, nel rispetto delle precedenze di cui all’art. 7 del CCNI sulla mobilità. Ovviamente
nella scelta della classe di concorso dovrà farsi riferimento all’indirizzo, all’articolazione,
all’opzione, nonché al curricolo presente nella scuola.
In assenza di titolari da “tutelare” l’attribuzione dovrà avvenire, previa intesa con l’Ufficio
scolastico territoriale, attingendo prioritariamente dalle classi di concorso in esubero a livello
provinciale. In mancanza delle citate situazioni il dirigente scolastico, d’intesa con l’Ufficio
scolastico territoriale, e sulla base del parere del collegio dei docenti reso in coerenza con il POF e in
analogia con le procedure di delibera dello stesso, individuerà la classe di concorso alla quale
assegnare l’insegnamento, assicurando una equilibrata distribuzione dei posti alla classi di
concorso al fine di venire incontro alle aspettative dei docenti inclusi nelle graduatorie ad
esaurimento, evitando di assegnare tutte le ore ad una classe di concorso a discapito di altre (come
è avvenuto, ad esempio, nel decorso anno quando le ore di italiano e latino del primo Biennio del
liceo classico sono state assegnate generalmente alla 51/A a discapito della 52/A, con la
conseguenza che solo in limitati casi gli abilitati della 52/A hanno avuto la possibilità di essere
chiamati sia per le supplenze annuali che per le immissioni in ruolo). Per ulteriori precisazioni si
rinvia alla nota n. 3119 del 1 aprile 2014 avente ad oggetto “Attuali classi di concorso su cui
confluiscono le discipline relative all’intero di corso degli istituti di secondo grado.

b) Opzioni
Poiché le opzioni sono attivabili dal terzo anno di corso degli istituti tecnici e professionali la
formazione della classi deve seguire il principio generale prima accennato relativo alle classi
iniziali del secondo biennio ai quali continua ad applicarsi l’attuale normativa, sicché il numero
delle classi deve essere definito tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti,
indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi indirizzi, articolazioni e opzioni.
Dall’a.s. 2014/2015 sarà presente una ulteriore opzione “Tecnologia del legno” nell’ indirizzo
Meccanica, meccatronica ed energia, articolazione meccanica e meccatronica.
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Dipartimento per l’istruzione
c) quota riservata all’autonomia
Com’è noto, i tre regolamenti relativi al riordino del 2° ciclo prevedono che le istituzioni
scolastiche possono, previa delibera del collegio dei docenti, utilizzare la quota di autonomia
nell’ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo educativo, culturale e
professionale in uscita. Ciò sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con
particolare riguardo alle attività di laboratorio, sia per l’eventuale attivazione di ulteriori
insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa.
Poiché l’utilizzo di tale quota, da calcolare tenendo conto della proiezione sull’intero percorso
quinquennale, non potrà comunque determinare esuberi di personale a ”regime”, il sistema
informativo ha attivato una apposita funzione a mezzo della quale le istituzioni scolastiche potranno
apportare le modifiche orarie alle classi di concorso (ore in più in corrispondenza di ore in meno) e,
contestualmente, gli Uffici scolastici territoriali potranno verificare il determinarsi o meno di
situazioni di esubero, e quindi, autorizzare interventi modificativi del quadro orario. L’utilizzo della
quota dell’autonomia non potrà determinare a regime situazioni di soprannumerarietà (né
trasformazione di cattedre interne in cattedre orario esterne) a livello scuola e, pertanto, si renderà
possibile solo in presenza di classi di concorso con posti o ore disponibili.
Si segnala, ad ogni buon fine, la necessità del rispetto delle condizioni di attuazione della quota
di autonomia previste dai Regolamenti di riordino degli istituti secondari superiori, soprattutto per
quanto riguarda la percentuale di riduzione e l’impossibilità di sostituzione integrale delle singole
discipline.
C) Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
 I percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento di una delle
23 qualifiche professionali (vedi l’Accordo in Conferenza Stato – Regioni del 27-07-2011, recepito
con decreto interministeriale MIUR-MLPS in data 11 novembre 2011, integrato con l’Accordo
Conferenza Stato – Regioni del 19- 1 -2012 recepito con Decreto interministeriale MIUR-MLPS del
23 aprile 2012) sono realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni.
I percorsi di IeFP di cui al primo comma possono essere realizzati, fermo restando la
competenza delle Regioni e la presenza degli stessi nell’ambito della programmazione regionale,
dagli Istituti professionali in regime di sussidiarietà, secondo due distinte modalità adottate con
l’Intesa in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010 e previste nelle linee-guida di cui
all'articolo 13, comma l-quinquies della legge n. 40/07 (vedi www.istruzione.it – riordino
istruzione Professionale):
- tipologia A “offerta sussidiaria integrativa” (Linee guida, capo II, punto 2). Gli studenti che
chiedono di iscriversi alla classe prima degli indirizzi quinquennali degli istituti professionali
possono contestualmente chiedere anche di poter conseguire, a conclusione del terzo anno, una
delle 22 qualifiche professionali di cui ai decreti interministeriali sopra citati. A tal fine, in
Organici 2014 – 15 15Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
attuazione dell’accordo territoriale tra USR e competente Assessorato Regionale, gli istituti
professionali propongono agli studenti e alle loro famiglie soltanto i percorsi di qualifica correlati
all’indirizzo quinquennale frequentato ai sensi della tabella 1) delle citate linee guida. Per la
predisposizione dell’offerta sussidiaria integrativa, gli Istituti professionali utilizzano le quote di
autonomia e di flessibilità (quest’ultima da utilizzare in organico di fatto) di cui all’articolo 5,
comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010, sulla base dei criteri riportati nelle più volte citate
Linee guida e nei limiti delle risorse disponibili;
- tipologia B “offerta sussidiaria complementare” (Linee guida, capo II, punto 2). Devono
iscriversi a detti corsi gli studenti che intendano conseguire solo le qualifiche triennali di cui al
Capo II, punto 2, delle Linee guida. Tale possibilità può trovare attuazione solo qualora il
competente Assessorato regionale deliberi, in attuazione dell’accordo territoriale col competente
USR, di attivare presso gli istituti professionali classi prime che assumano gli standard formativi e
la regolamentazione dell’ordinamento dei percorsi triennali di IeFP. A tal fine, gli Istituti
professionali formeranno classi secondo gli standard formativi e l’ordinamento dei percorsi di
IeFP, determinati da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III del
decreto legislativo n. 226/2005, fermo restando che la spesa complessiva non potrà comunque
superare quella derivante dall’attivazione di percorsi ordinari degli istituti professionali. Per
consentire la realizzazione di tali percorsi il sistema informativo di questo Ministero sta
predisponendo una funzione che riporta le classi di concorso elencate dalla Tabella 2 della citata
intesa e non ricomprese tra quelle previste dagli attuali ordinamenti, che consentirà di effettuare
l’attribuzione dell’insegnamento alle classi di concorso finalizzate all’acquisizione degli standard
formativi e la regolamentazione dell’ordinamento dei percorsi di IeFP. Resta inteso che la scelta
della classe di concorso prevista dalla citata tabella 2 non dovrà comportare situazioni di
soprannumero o di esubero a livello provinciale, tenendo a riferimento lo sviluppo quinquennale
dei corsi statali e di quelli triennali dei corsi IeFP.
La realizzazione dell’offerta sussidiaria (integrativa e complementare) dei percorsi di IeFP da
parte degli istituti professionali avviene nel limite del numero di classi e della dotazione organica
complessiva del personale statale, definito sulla base della normativa vigente e delle previsioni del
Piano programmatico di cui all’articolo 64, comma 4 della Legge n. 133/08 e dei conseguenti
regolamenti attuativi; in nessun caso la dotazione organica complessiva potrà essere incrementata
in conseguenza dell’attivazione dell’offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP.
Le classi iniziali degli istituti professionali che attivano anche l’offerta sussidiaria di IeFP sono
formate tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di istruzione
professionale, comprensivi di quelli che intendono conseguire titoli di qualifica e di diploma di
IeFP sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.
La presenza dell’offerta di IeFP non può comunque comportare la costituzione di un numero di
classi e di posti superiore a quello derivante dall’applicazione del criterio prima descritto.
L’organico dell’istituzione scolastica è determinato in base al numero delle classi istituite e al
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quadro orario relativo al percorso di studio attivato e, pertanto, si intende comprensivo anche dei
percorsi di IeFP.
In effetti l’organico assegnato agli istituti professionali è comprensivo anche delle eventuali
quote orarie relative alle classi di IeFP. L’attribuzione del personale alle classi di IeFP è effettuata
dal Dirigente scolastico nell’ambito delle procedure ordinarie riguardanti la formazione della
generalità delle classi dell’istituzione scolastica, nel rispetto dell’articolo 7, comma 2, lettera b), del
decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e delle specifiche contrattazioni decentrate da attivare
sulla base del CCNI relativo alle utilizzazioni del personale docente.
d) Ulteriori disposizioni
Per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o attivare ulteriori
insegnamenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa
mediante la diversificazione e personalizzazione dei piani di studio, potranno essere utilizzate
eventuali risorse aggiuntive che fondatamente si renderanno disponibili a seguito
dell’assegnazione agli istituti delle dotazioni organiche o, in sede di definizione dell’organico di
fatto, per effetto dell’impiego di personale docente eventualmente in soprannumero.
Al fine di pervenire ad una puntuale e corretta determinazione delle disponibilità
dell’organico di diritto da utilizzare per i trasferimenti, le nomine in ruolo e per le altre operazioni
finalizzate al regolare avvio dell’anno scolastico, le SS.LL. e i dipendenti Uffici scolastici provinciali
eviteranno il ricorso al frazionamento delle cattedre.
Si ritiene, infine, di dover far presente che le dotazioni organiche devono essere assegnate in
coerenza con gli interventi di dimensionamento e distribuzione delle istituzioni scolastiche e, per
quanto riguarda l’istruzione secondaria di II grado, di attivazione di nuovi indirizzi di studio, che
dovranno essere pienamente compatibili con le complessive disponibilità di organico.
 Istruzione degli adulti e corsi di secondo livello (ex corsi serali)
A decorrere dall’anno scolastico 2014/2015, si applicano le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263.
Ai percorsi di istruzione degli adulti, realizzati anche negli istituti di prevenzione e pena, di
cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e c), realizzati dai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti,
si applicano le disposizioni di cui all’art. 9, comma 2; ai percorsi di istruzione degli adulti,
realizzati anche negli istituti di prevenzione e pena, di cui all’art. 4, comma 1, lettera b), realizzati
dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale
e artistica, rimanendo in esse incardinati, si applicano le disposizioni di cui all’art.9, comma 3.
L’organico dei percorsi, di cui all’art.4, comma 1, lettere a) e c) è determinato, nell’ambito e nei
limiti degli organici definiti a legislazione vigente, con riferimento al rapporto non superiore a 10
docenti ogni 160 studenti, individuato sulla base dell’organico già previsto dall’articolo 4
dell’ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 20 luglio 1977, n.455; le n. 8 risorse docenti
previste dalla citata O.M. sono integrate, ai sensi dell’art. 9, comma 4, del Decreto del Ministro
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Dipartimento per l’istruzione
delle Pubblica Istruzione in data 25 ottobre 2007, da n. 2 risorse di scuola secondaria di 1° grado.
Tali risorse sono riferite ciascuna ad uno degli assi culturali dei percorsi di primo livello, per
insegnamenti scelti nel Piano dell’offerta formativa, in relazione alla specificità dell’assetto
organizzativo e didattico dei centri. Le risorse fanno riferimento alla Tabella B – Scuola Primaria e
alla Tabella C – Scuola Secondaria di I grado del Contingente di organico per l’anno scolastico
2014/2015. Eventuali variazioni conseguenti dagli adempimenti previsti dagli Accordi Quadro al
quale sono convenuti il Ministero dell’interno e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca l’11.11.10 e il 07.08.12, relativi al rilascio del permesso di soggiorno CE, da eventuali casi di
analfabetismo, nonché dai compiti attribuiti, nell’ambito degli accordi di rete, alle Commissioni di
cui all’art. 5, comma 3 del D.P.R. n.263/2012, sono consentite solo entro i limiti delle dotazioni
organiche assegnate a ciascuna regione.
A partire dell'anno scolastico 2014-2015 la dotazione organica delle istituzioni scolastiche di
cui all'articolo 4, comma 6, del D.P.R. 263/2012 e' definita per i percorsi di secondo livello, di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all'assetto didattico ed organizzativo di cui agli
articoli 4 e 5, tenuto conto che i rispettivi quadri orari sono pari al 70 per cento di quelli previsti dai
corrispondenti ordinamenti, sulla base dei dati comunicati dal dirigente scolastico dell'istituzione
scolastica al competente ufficio scolastico regionale con riferimento alla serie storica degli studenti
iscritti con riferimento alla Tabella D – Scuola Secondaria di II grado del Contingente di organico
per l’anno scolastico 2014/2015 allegata.
In considerazione della complessità della materia e dei necessari approfondimenti, con
distinta e specifica circolare, che verrà emanata a breve, verranno fornite istruzioni per
l’attivazione dei CPIA e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione
degli adulti, di primo livello [ar.4, co. 1, lett. a)], di alfabetizzazione e apprendimento della lingua
italiana [ar.4, co. 1, lett. c)] e di secondo livello [ar.4, co. 1, lett. d)], cui al DPR 263/12.
I docenti in servizio nell’a.s. 2013/2014 presso i Centri Territoriali Permanenti che nell’a.s.
2014/2015 sono ricondotti nei CPIA, permangono in servizio presso i Centri Territoriali
Permanenti medesimi, e le dotazioni organiche per l’istruzione degli adulti rimangono confermate
nelle quantità previste nell’a.s. 2013/2014.
Per quanto riguarda i percorsi di secondo livello (ex-corsi serali), che rimangono incardinati
presso gli istituti di secondo grado, la prevista riduzione dei quadri orari, il cui monte ore sarà pari
al 70% dei corrispondenti corsi diurni, non competerà riduzione alla dotazione organica e le
eventuali economie potranno essere utilizzate prioritariamente per lo sviluppo dei percorsi di
secondo livello e in via subordinata per altre esigenze delle istituzioni di secondo grado.
Posti di sostegno
Com’è noto la Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010 ha abrogato la
disposizione che fissava il tetto massimo di posti di sostegno (comprensivo delle deroghe)
attivabili in organico di fatto a livello nazionale (tetto stabilito per evidenti problemi di
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contenimento della spesa pubblica), nonché la disposizione relativa al graduale raggiungimento
del rapporto nazionale di un docente ogni due alunni disabili.
Per la Consulta, la scelta di sopprimere la deroga che consentiva di assumere insegnanti di
sostegno a tempo determinato, non trova giustificazione nel nostro ordinamento, posto che
attraverso la deroga è reso effettivo il diritto fondamentale all’istruzione dei disabili gravi.
In relazione a quanto sopra, considerato che i posti in deroga sono attribuiti in organico di fatto,
questo Ministero si riserva di impartire ulteriori disposizioni nella apposita specifica circolare, che
dovrà scaturire obbligatoriamente da confronti con i vari soggetti istituzionali interessati alla
soluzione del delicato problema.
 L’ art.15, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2013, n.104 convertito, con modificazione,
dalla legge 8.11.2013 n.128, ha previsto “al fine di assicurare continuità al sostegno degli alunni
con disabilità, all’art.2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n.244” (nel triennio 2008- 2010,
fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per
cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007),
“la predetta percentuale è rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, in misura
pari rispettivamente al 75 per cento e al 90 per cento ed e pari al 100 per cento a decorrere
dall’anno scolastico 2015/2016”. Il tutto, a regime, comporterà una dotazione di organico di diritto
pari a 90.032 posti.
Mentre la prima quota pari a 4.447 posti a livello nazionale è andata ad incrementare
l’organico di diritto dell’a.s. 2013/2014, la tabelle E allegata al Decreto riporta, ripartita a livello
regionale, la seconda quota di incremento pari a 13.342 posti a livello nazionale.
Il riparto della quota, come per quella dell’anno scolastico 2015/2016, è stato effettuato
tenendo conto della disposizione di cui all’art. 15, comma 2-bis, della citata legge 128/2013, e cioè
assicurando “equamente a livello regionale, in modo da determinare una situazione di organico di
diritto di sostegno percentualmente uguale nei territori”.
Come per il decorso anno, si ritiene comunque opportuno riportare nella colonna D della
suddetta Tabella E il numero complessivo di posti fondatamente attivabili da ciascuna Regione
nell’a.s. 2014/2015, comprensivo sia della dotazione di organico di diritto, sia di quella di fatto.
Ovviamente, alla complessiva dotazione riportata nella colonna D vanno aggiunti gli eventuali
ulteriori posti in deroga da autorizzare, da parte del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico
regionale ai sensi dell’articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, secondo le
effettive esigenze rilevate ai sensi dell’art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n.
296, che deve tenere in considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto l’alunno.
Le SS.LL., in accordo con le Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli Istituzionali competenti,
individueranno modalità di equilibrata distribuzione delle risorse professionali e materiali utili per
l’integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole.
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Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che
accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all’art. 5 del
Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle
classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità,
la formazione delle stesse con più di 20 alunni .
È stata inoltre prevista, ai sensi dell’art.15, comma 3 bis, del decreto legge del 12 settembre
2013, n.104, convertito con legge 128 dell’ 8 novembre 2013, l’unificazione delle aree scientifica
(AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04).
Conseguentemente le operazioni relative alla procedura di mobilità del personale docente
verranno effettuate tenendo conto dell’unificazione delle aree e secondo le regole previste nel
CCNI sulla mobilità. Gli organici, di contro, dovranno essere ancora formulati tenendo conto delle
quattro aree disciplinari fino all’a.s. 2016/17 ultimo anno di vigenze delle prossime graduatorie ad
esaurimento.
Scuole con insegnamento in lingua slovena
Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia, in attuazione
dell’art. 16 dello schema di decreto interministeriale, provvederà a ripartire la dotazione organica
regionale, assegnata per il funzionamento delle scuole con insegnamento in lingua slovena, nel
rispetto delle finalità di cui allo specifico accordo. Le tabelle “A”, “B”, “C” e “D” riportano, per
grado di istruzione, le dotazioni organiche regionali delle scuole con insegnamento in lingua
slovena e sono comprensive anche dei posti dell’I.C. di S. Pietro al Natisone, con insegnamento
bilingue sloveno-italiano.
Istituzioni educative
Per le istituzioni educative si rinvia all’apposito decreto interministeriale di determinazione
della dotazioni organiche del personale educativo, che comunque avrà una dotazione pari a quella
dell’a.s. 2013/2014 .
Scuole presso le carceri e gli ospedali
Nell’ambito delle risorse di organico assegnate, vanno tenute in debita considerazione le
scuole funzionanti presso gli istituti di pena e presso gli ospedali.
Indicazioni finali
Al fine di disporre di un quadro sempre aggiornato delle situazioni, che consenta di rilevare e
valutare il corretto impiego delle risorse nell’ambito del contingente di posti assegnato, gli Uffici
regionali effettueranno un costante e puntuale monitoraggio delle operazioni finalizzate alla
determinazione degli organici e al regolare avvio dell’anno scolastico, vigilando sul regolare e
tempestivo espletamento delle stesse e accertando che in sede di adeguamento dell’organico di
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diritto alle situazioni di fatto, gli incrementi delle classi e dei posti di sostegno siano contenuti nei
limiti delle effettive necessità.
In relazione a quanto sopra le SS.LL., avvalendosi della collaborazione della apposita struttura
costituita presso codeste Direzioni generali regionali, avranno cura di segnalare a questo
Dipartimento (e-mail gildo.deangelis@istruzione.it) e alla Direzione Generale del personale della
scuola (e-mail mariaassunta.palermo@istruzione.it) il nominativo, il numero di telefono e
l’indirizzo di posta elettronica del dirigente o del funzionario di riferimento. Tanto anche
nell’intento di raccordare proficuamente l’attività della menzionata struttura con quella del
servizio istituito e funzionante presso questo Dipartimento.
Si confida nella sperimentata professionalità e nel senso di responsabilità delle SS.LL. e degli
operatori dei rispettivi Uffici e si ringrazia per la fattiva collaborazione.
IL CAPO DIPARTIMENTO
 f.to Luciano Chiappetta

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