Ministero
dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento
per l’Istruzione
Agli
UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
LORO
SEDI
Al
Dipartimento Istruzione
della Provincia Autonoma
di
TRENTO
Alla
Sovrintendenza Scolastica
della Provincia Autonoma
di
BOLZANO
All’Intendenza
Scolastica per
a Scuola in Lingua
Tedesca
BOLZANO
All’Intendenza
Scolastica per le
Scuole delle Località
Ladine
BOLZANO
Alla
Regione Autonoma della Valle d’Aosta
Ass.
Istruzione e Cultura
Direzione Personale Scolastico
AOSTA
e p.c. All’Ufficio di Gabinetto
SEDE
Al Ministero della Giustizia
SEDE
Oggetto: Lotta
contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori (D.Lgs. n.
39/2014).
Questa
Amministrazione fa presente che dal prossimo 6 aprile entrerà in
vigore l’art. 25-bis del d.P.R. n. 313 del 2002, secondo il
quale “Il certificato penale del casellario giudiziale di cui
all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda
impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività
professionali o attività volontarie organizzate che comportino
contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare
l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli
600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice
penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio
di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo
25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n.
313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00”.
Al
riguardo, si rappresenta che saranno tempestivamente fornite
ulteriori idonee indicazioni al fine di agevolare e semplificare le
modalità di attuazione della predetta normativa e di garantire le
sue finalità di tutela dei minori.
F.to IL CAPO DIPARTIMENTO
Luciano Chiappetta
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