Il 14 aprile si è tenuto al MIUR un utile incontro fra l´ Ufficio competente presieduto dal Dott. Molitierno e le OO.SS. per affrontare le problematiche inerenti all´ aggiornamento/conferma/scioglimento della riserva/trasferimento delle posizioni individuali di coloro che risultano inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento per il triennio 2014/17.
Il Dott. Molitierno ha informato le OO.SS. in merito alla rivisitazione delle FAQ emanate nelle tornate precedenti, opportunamente aggiornate e che saranno messe a disposizione in questi giorni. Ha, inoltre, resa disponibile la mail dell´ Ufficio per la segnalazione delle problematiche che dovessero pervenire alle OO.SS.
L´ incontro produrrà l´ emanazione di ulteriori FAQ che, prima dell´ufficializzazione, saranno sottoposte alle OO.SS. per la condivisione delle stesse.
Un aspetto molto importante chiarito dal Dott. Molitierno riguarda l´ aggiornamento delle suddette Graduatorie mediante l´ inserimento del diritto alla riserva dei posti da parte degli appartenenti alle categorie protette aspiranti al ruolo ed alle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. In applicazione della L. 24/12 (il c.d. Decreto Mille Proroghe, convertito con modifiche) l´inserimento del diritto alla riserva - come già avvenuto l´ anno scorso - avrà cadenza annuale in contemporanea con lo scioglimento delle riserve e l´ acquisizione della specializzazione per il sostegno agli alunni disabili entro il 30 giugno p.v.
Da quanto sopra, quindi, dietro nostra precisa richiesta, sono fatti salvi i diritti di coloro che vedranno concludersi i contratti di supplenza in data 30 giugno e che, pertanto, potranno inserirsi da disoccupati fra le categorie protette, senza l´ onere di doversi licenziare. Resta, purtroppo, irrisolta la questione di cui trattasi per quanto riguarda i destinatari delle supplenze annuali che - per beneficiare dello stato di disoccupazione e del conseguente diritto alla riserva dei posti - dovranno necessariamente concludere anzitempo il loro contratto non oltre il 30 giugno.
Si è affrontata la problematica dell´ attribuzione del punteggio in Graduatoria previsto per il superamento di un concorso ai recenti vincitori e si è concluso che, in quanto vincitori, ad essi non è consentito l´ inserimento nelle suddette Graduatorie alla luce della L. 167/09, né è previsto che ci siano abilitati o idonei non vincitori, dato che il relativo bando non prevedeva il conseguimento dell´ abilitazione o idoneità: di conseguenza l´ Amministrazione non è intenzionata a riconoscere loro alcun punteggio. Per la nostra delegazione invece, poiché la validità dell´ ultimo concorso è triennale e dato che non tutti coloro che sono in posizione utile per essere decretati vincitori stipuleranno un contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal prossimo 1° settembre, va rivista tale posizione, proprio perché un elevato numero di potenziali vincitori continuerà ad aver diritto alla permanenza nelle Graduatorie e, di conseguenza, il punteggio ivi previsto non può non essere attribuito.
Per quanto riguarda nel modulo domanda l´ indicazione dell´inserimento negli Elenchi Prioritari va barrata la casella corrispondente all´ anno scolastico in cui tale diritto è stato acquisito per la prima volta e solo da allora sarà possibile attribuire - se non già dichiarato nella tornata precedente - il servizio alla classe di concorso per la quale si ha interesse, anche se il servizio è stato prestato nei progetti regionali di cui alla cit. L. 167/09.
Si è chiarito, inoltre, che la validità del servizio nei suddetti progetti non prestato per rinuncia, in quanto all´ epoca risultava non valutabile, sarà comunque riconosciuto relativamente all´ anno scolastico 2012/13 non compreso nel c.d. Decreto Salvaprerecari.
Per coloro che, invece, non erano presenti negli Elenchi Prioritari il servizio sarà valutato esclusivamente per la sua durata alla stregua delle normali supplenze, qualora nella nomina sia indicata la data di inizio e di fine mentre, nei casi in cui le convenzioni fra le Regioni interessate ed il MIUR prevedevano contratti atipici, il servizio sarà corrispondente ai gg. di servizio effettivamente prestati. Su questo punto la nostra delegazione ha invitato l´ Amministrazione a farsi carico di un puntuale controllo delle tipologie di contratto adottate nelle singole convenzioni.
Fra le FAQ di prossima emanazione, relativamente al punteggio di 30 p. spettante a coloro che hanno superato un TFA, sarà individuato il biennio per il quale si dovrà cancellare il servizio prestato.
Si è precisato che i Corsi di perfezionamento attinenti alla didattica, alle metodologie ed alla valutazione vanno considerati trasversali alle discipline insegnate e, pertanto, vanno valutati.
Si è concordato, inoltre, che il servizio prestato nei Licei Musicali e Coreutici per essere valutato dev´ essere riconducibile alla classe di concorso (A031/A032/A077) dalla cui graduatoria si è stati individuati.
Altri aspetti saranno definiti con le FAQ di cui sopra, man mano che pervengono alle OO.SS. e vengono inoltrate segnalazioni al MIUR.
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