Sono iniziate le attività per i docenti a partire dai primi giorni di settembre. In molte scuole sono stati approvati dei corsi di formazione. Alcuni docenti ci hanno interpellato chiedendoci se la formazione è obbligatoria.
La formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, come previsto dal comma 124 della Legge 107 del 2015:
“124. Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
Questo vuol dire che è obbligatoria solo la formazione in orario di servizio, che per giunta deve essere approvata dal collegio docenti.
L’orario di servizio dei docenti è dato dalle ore di lezione frontale e dalle ore funzionali le 40+40.
A tale proposito va precisato che tutti gli impegni, compresa la formazione, devono rientrare nel limite orario di 40+40 ore, con l’eccezione dei soli scrutini ed esami.
Cosa avviene se si sforano le 40 ore?
Se svolgendo svariate ore di formazione si superano le 40 stabilite le ore eccedenti dovranno essere retribuite con il Fondo di istituto come attività aggiuntive di non insegnamento con il compenso orario di € 17,50.
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