Il punto sui lavoratori fragili
Un approfondimento in attesa che il MI fornisca tutte le necessarie indicazioni per la
tutela della salute del personale in situazione di “fragilità”
Di seguito pubblichiamo un approfondimento sulla situazione dei lavoratori fragili,
una problematica che, a seguito dell’emergenza sanitaria, coinvolge anche i lavoratori
della scuola ma riguardo ai quali ancora non sono pervenute indicazioni chiare e
risolutive da parte del Ministero dell’Istruzione su come gestire queste situazioni.
Tutto il personale scolastico in questi giorni è impegnato per riaprire le scuole e riprendere
le attività didattiche in presenza.
Ma per la ripartenza delle attività, stante la situazione
sanitaria, è necessario garantire condizioni di sicurezza, a maggior ragione per quei
lavoratori che, per particolari condizioni di salute, potrebbero essere più esposti al rischio
di contagio.
Il MI si è impegnato, sottoscrivendo il Protocollo nazionale sulla sicurezza, a fornire
disposizioni chiare in materia, prevedendo anche uno specifico confronto con le
organizzazioni sindacali al fine di individuare le possibili forme di utilizzazione di
questo personale.
Auspichiamo che prima dell’inizio delle lezioni tutti i dubbi e i
problemi trovino le necessarie soluzioni.
Chi sono i lavoratori fragili?
A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 è stata introdotta la “sorveglianza
sanitaria eccezionale” (art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua
conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77).
Essa riguarda i “lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o
della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o
comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”.
Il concetto di fragilità va dunque individuato nelle condizioni dello stato di salute del
lavoratore rispetto alle patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero
determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di
esposizione a contagio (dal rapporto dell’ISS “Indicazioni operative per la gestione di casi
e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” del 21.08.2020)
Come viene assicurata la ““sorveglianza sanitaria eccezionale” ai lavoratori fragili?
La sorveglianza sanitaria eccezionale è assicurata dal datore di lavoro a richiesta del
lavoratore interessato.
Il datore di lavoro deve informare di tale opportunità tutto il personale; questi poi (docente o
ATA), in ragione del proprio stato di salute, può chiedere al proprio Dirigente Scolastico di
essere sottoposto a visita medica (ai sensi dell’art. 41 D. Lgs. 81/08) per accertare la
propria condizione di “lavoratore fragile”.
Il Dirigente Scolastico, ricevuta la richiesta da parte del lavoratore, lo invia a visita medica:
a. attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41
del D.Lgs 81/08
b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale,
anche, ad esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici;
c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri
medici del lavoro.
Dopo la visita medica
Con la visita medica il medico competente deve accertare se il lavoratore è effettivamente
“fragile” e può lavorare o meno in presenza.
Qualora venisse accertato che le condizioni del lavoratore sono effettivamente a rischio
più elevato per eventuale contagio da COVID-19, il medico competente, con apposita
certificazione medica, indica al datore di lavoro le misure o le limitazioni temporanee
da adottare a tutela della salute del lavoratore fragile.
Queste possono prevedere: l’utilizzo di ulteriori dispositivi di sicurezza (ad es mascherine
FFP2);
l’assegnazione ad altra postazione;
l’effettuazione del lavoro in modalità agile o a
distanza.
Tali misure dovranno essere commisurate dal medico competente in base allo stato di
salute del lavoratore e in rapporto alla tipologia di lavoro e alle specifiche condizioni di
sicurezza presenti nel posto di lavoro.
Se nessuna delle prescrizioni sopra indicate è attuabile il lavoratore potrà essere
riconosciuto temporaneamente inidoneo, fino alla data indicata dal medico competente e
comunque almeno sino alla fine del periodo di emergenza.
Va evidenziato che, ai sensi dell’art.83 c.3 della L.77/2020, “l’inidoneità alla mansione
accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del
datore di lavoro dal contratto di lavoro”.
L’utilizzo in modalità di lavoro agile
Il D.L. 104/2020 (art. 32 c. 4) ha escluso la possibilità che il personale scolastico,
diversamente da tutti gli altri lavoratori pubblici, possa essere utilizzato in modalità agile
per tutto l’a.s. 2020/21.
Si tratta di un’esclusione grave ed incomprensibile, perché non
solo priva le scuole della possibilità di organizzare il lavoro in modo più funzionale e più
sicuro rispetto alle necessità determinate dall’emergenza sanitaria, ma non di meno
rischia di compromettere il diritto alla tutela della salute del personale, specie se
riconosciuto “fragile”.
Nonostante ciò il D.L. 83/2020 ha prorogato alla data del 15 ottobre 2020 l’efficacia di
alcune misure in precedenza adottate, in particolare la proroga delle disposizioni relative
al “lavoro in modalità agile” per “i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da
virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da
immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie
salvavita o, comunque, da comorbilità che
possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità” (art. 90 del D.L. 34/2020
convertito in L.77/2020).
L’utilizzo in modalità agile del lavoratore fragile, pertanto, resta un diritto del
lavoratore esplicitamente previsto dalle norme “Fino alla cessazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Questo diritto è riconosciuto sulla base delle valutazioni dei medici competenti, “…a
condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione
lavorativa”. (Art. 90 L. 77/2020).
Appare del tutto evidente, allora, l’urgenza di definire quanto prima quali prestazioni
lavorative nell’ambito scolastico sia possibile rendere in modalità agile, in modo tale che
qualora un lavoratore venisse dichiarato “fragile” sarebbe chiaro e immediato come
poterlo utilizzare.
L’altro problema è che le scuole a volte non hanno a disposizione il medico competente,
con la conseguenza che il lavoratore ha difficoltà ad essere sottoposto a visita.
Per ovviare alle difficoltà sopra indicate con il “Protocollo” nazionale del 6 agosto 2020 per
il riavvio in sicurezza delle attività scolastiche, il MI si è assunto i seguenti impegni nei
confronti delle organizzazioni sindacali:
• prevedere l’individuazione, in tutte le scuole, del medico competente che
effettui la sorveglianza sanitaria;
• fornire tempestivamente, comunque entro l’inizio del prossimo anno scolastico,
indicazioni precise in ordine alle misure da adottare nei confronti dei cosiddetti
“lavoratori fragili”.
Inoltre il MI si è impegnato a confrontarsi con le OO.SS. per approfondire il fenomeno
relativo al “personale in condizioni di fragilità”, al fine di individuare eventuali modalità e
procedure di carattere nazionale nell'ambito dell'“accomodamento ragionevole” previsto
dal Protocollo Nazionale di Sicurezza del 24 aprile 2020.
Con questo confronto non si
tratta di definire insieme al MI quali siano i lavoratori fragili, compito che spetta ai medici
competenti, ma di individuare le possibili forme di utilizzazione del personale che,
nonostante determinate patologie, fino a poco tempo fa ha potuto lavorare in condizioni
sicurezza e ora, a causa del covid-19, necessita di misure di protezione aggiuntive per
poter continuare a lavorare senza esporsi al rischio del contagio.
A
titolo di esempio, per il personale ATA riconosciuto in condizione di fragilità, si potrebbe
prevedere che svolga il proprio lavoro in modalità agile.
Ad oggi purtroppo questi impegni non sono stati ancora rispettati.
Tuttavia il Mi, anche
a seguito di nostre ripetute sollecitazioni, ha fatto sapere che a breve convocherà le parti
sindacali dopo che avrà chiarito alcuni aspetti sulla materia con le altre amministrazioni
competenti, ovvero Funzione Pubblica, Ministero del Lavoro e Ministero della Salute
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