Il diritto è regolamentato dall’ art. 15 comma 3 del ccnl 2006/09 che recita: Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso
UNIONI CIVILI – CONGEDO MATRIMONIALE
L’art. 19 del CCNL 2016/18 recita:
- Al fine di assicurare l’effettività della tuteladei diritti e il pieno adempimento degliobblighi derivanti dall’unione civile trapersone dello stesso sesso di cui alla leggen. 76/2016, le disposizioni di cui al presenteCCNL riferite al matrimonio, nonché lemedesime disposizioni contenenti le parole«coniuge», «coniugi» o termini equivalenti,si applicano anche ad ognuna delle partidell’unione civile.
Pertanto anche per l’unione civile spettano i 15 giorni di congedo matrimoniale
Diritto non discrezionale
Ricordiamo che il congedo matrimoniale è un diritto e non è soggetto ad alcuna discrezionalità da parte del Dirigente che può solo prenderne atto e laddove sussistano le condizioni nominare un supplente.
I 15 giorni retribuiti spettano sia ai docenti a tempo indeterminato che a quelli a tempo indeterminato. Si deve fare una semplice comunicazione/richiesta al dirigente scolastico.
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