Con l’Ordinanza ministeriale 60 del 10 luglio 2020, il ministero dell’istruzione ha posto le basi per l’istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e l’aggiornamento delle graduatorie d’istituto per i prossimi due anni scolastici.
Cosa succede in caso di rinuncia a supplenza da GPS (e GAE)
Se siamo assenti alle convocazioni per le graduatorie provinciali per il sostegno (GPA) o le graduatoria ad esaurimento (GAE) – o rinunciamo alla proposta di assunzione a tempo determinato -, perdiamo la possibilità di conseguire altre supplenze sulla base delle GAE e GPS per quell’insegnamento.
Cosa succede in caso di rinuncia a supplenza da graduatorie d’istituto (GI)
La rinuncia a una proposta contrattuale da graduatoria d’istituto per un’aspirante inoccupato comporta la collocazione in coda alla graduatoria di terza fascia relativa alla graduatoria – non a tutte le graduatorie in cui siamo inseriti.
La mancata risposta (se la comunicazione della scuola è arrivata al destinatario) equivale alla rinuncia.
Cosa succede se rinuncio dopo l’accettazione della supplenza, o succssivamente
La mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione di una supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze – non solo nella graduatoria in cui si è verificata la mancata assunzione di servizio.
Lo stesso discorso va fatto anche in caso di abbandono del servizio
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