Gilda

venerdì 22 novembre 2019

Decreto Precari. Emendamenti approvati in Commissione (salvo errori od omissioni).



A cura di Antonio Antonazzo Responsabile Precari della GILDA

Emendamenti
1-    Si parte dal 2008-09 fino a 2019-20 per il computo dei tre anni 
2-    chi fa il terzo anno nel 2019-20 partecipa alla procedura con riserva dei 180 giorni da acquisire entro il 30 giugno 2020
3-      Il Servizio su sostegno senza titolo è valido sulla classe di concorso 
4-    Vale anche il servizio su progetti regionali fatti con i salva precari del 2009 e del 2013
5-    Per le abilitazioni vale il servizio prestato nella formazione professionale se fatto su classe di concorso
6-    Possono abilitarsi i docenti di ruolo con tre anni di servizio nella statale a prescindere del possesso di un anno di servizio specifico
7-    Il programma è quello previsto per il concorso ordinario del 2016
8-    Nella commissione per la prova orale ci devono essere almeno due membri esterni con almeno un dirigente scolastico
9-    Viene ripristinata la possibilità di poter partecipare al concorso ordinario senza i 24 cfu a chi ha tre anni di servizio e mantenuta la quota riservata del 10%
10-                   Viene abolita la norma che prevedeva che il punteggio complessivo nei concorsi ordinari fosse computato con il 40% da attribuire ai titoli culturali e di servizio ( 20% + 20%). In pratica il punteggio dell’ordinario sarà dovuto all’80% alle prove e al 20% ai titoli.
11-                   I posti disponibili a ruolo non dati negli anni passati per mancanza di candidati ( Graduatorie esaurite ), vanno recuperati e dati in primo luogo a coloro che si spostano da una regione in coda ad un’altra
12-                   Si può fare domande in coda a graduatorie analoghe ( GAE comprese ) di un’altra regione. 
13-                   L’ordine di attribuzione avviene dando precedenza, secondo la data di pubblicazione dei relativi bandi, ai concorsi ordinari poi a quelli riservati selettivi e poi a quelli riservati non selettivi
14-                   Chi passa di ruolo sulla base di questa procedura viene cancellato da tutte le altre graduatorie ad eccezione di quelle dei concorsi ordinari
15-                   Chi si trova in una graduatoria del concorso ordinario del 2016, può chiedere di essere inserito anche in coda alle graduatorie dei concorsi del 2018
16-                   Viene reso permanente il decreto dignità dello scorso anno. Quindi le diplomate magistrali nominate con riserva, rimangono in cattedra fino al 30 giugno ma viene tolto loro il ruolo e gli anni fatti con riserva non verranno computati nella ricostruzione di carriera 
17-                   I posti liberati da chi ha avuto una sentenza di merito negativa, vengono assegnati a coloro che sono presenti, in posizione utile, a pieno titolo nelle graduatorie esistenti
18-                   Possono partecipare con riserva ai concorsi su posti di sostegno anche coloro che hanno cominciato il TFA di sostegno e si specializzano entro il 30 giugno 2020
19-                   Si dispongono nomine giuridiche con decorrenza 1 settembre 2019 sui posti liberati da quota 100
20-                   Viene bandito un concorso ordinario per gli insegnanti di religione. Il 35% dei posti messi a concorso è riservato a chi ha almeno tre anni di servizio
21-                   Si introduce il CODING all’interno del percorso formativo dei futuri docenti che saranno chiamati a prendere dei CFU aggiuntivi
22-                   Vengono istituite delle graduatorie provinciali da usare per le supplenze dopo le GAE
23-                   Chi è inserito in queste graduatorie provinciali, sceglie comunque 20 scuole per le supplenze temporanee
24-                   Viene spostato all’a.s. 2022/23 il divieto di inserimento nelle graduatorie di istituto dei non abilitati
25-                   Il prossimo aggiornamento delle graduatorie di istituto in terza fascia potrà essere fatto da chi era già inserito in precedenza. Per i nuovi inserimenti, viene richiesto il requisito dei 24 CFU
26-                   Viene inserita la deroga per i facenti funzione del titolo di studio di accesso

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