Il Consiglio di Stato con ordinanza del 24 giugno 2016 si è pronunciato sul ricorso proposto da FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS-Confsal e GILDA-Unams in merito al periodo di prova e formazione del personale docente neo assunto o che abbia ottenuto il passaggio di ruolo, sconfessando la tesi del TAR Lazio, secondo la quale la questione avrebbe dovuto essere sottoposta al giudice del lavoro, e confermando che la materia rientra nell´ambito della giurisdizione del giudice amministrativo. Infatti, nel provvedimento del Consiglio di Stato si legge chiaramente che: "diversamente da quanto ritenuto con l´ordinanza impugnata, sembra sussistere la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, avuto riguardo alla avvenuta impugnazione di atti che dettano criteri generali in ordine all´espletamento del periodo di prova".
Relativamente al merito, il Consiglio di Stato, tuttavia, non ha ritenuto di poter assumere una decisione immediata in fase cautelare facendo riferimento alla complessità della questione nonché all´opportunità che tutti i rilievi sollevati dalle Organizzazioni Sindacali vengano approfonditi nel giudizio di merito dinanzi al Tar Lazio.
A questo punto, anche in considerazione di tale esito, si provvederà a richiedere al Tar Lazio una sollecita fissazione dell´udienza di merito affinché siano esaminate con la dovuta attenzione tutte le contestazioni avanzate nei confronti del DM n. 850 del 27 ottobre 2015 con il quale l´Amministrazione ha regolamentato il periodo di prova e di formazione.
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