Gilda

lunedì 24 febbraio 2014

Consulenza. Scuola chiusa per cause di forza maggiore

Domandanda

A seguito di atti vandalici -ignoti penetrati all'interno della scuola hanno versato il contenuto di diverse lattine di creolina-, il D.S. ha disposto la sospensione delle attività didattiche per due giorni e al contempo, ha fatto divieto al personale ATA di accedere ai locali della scuola per ovvie ragioni di sicurezza, poiché il fortissimo odore di creolina procurava difficoltà respiratorie e disturbi di altro genere. Contemporaneamente però, sempre il D.S. ha costretto detto personale ATA a rispettare il proprio orario di servizio, costringendolo di fatto a stazionare nel cortile della scuola o in due locali attigui (ex casa custode). Il D.S. ha agito nella norma quando ha imposto al personale ATA di rispettare il proprio orario di servizio seppur impossibilitato ad adempiere alle proprie mansioni? Poteva detto personale appellarsi all'art. 1256 del Codice Civile e quindi non rispettare l'ordine di servizio del D.S.?

Risposta
Il caso rappresentato è paradigmatico. I lavoratori interessati avrebbero avuto pieno titolo a presentare un atto di rimostranza ex 17 del decreto del Presidente della Repubblica n.3/57, applicabile alla scuola per effetto del rinvio espresso contenuto nell’articolo 146 del vigente contratto di lavoro. Ciò in quanto l’impossibilità della prestazione e, soprattutto, l’inesistenza di qualsivoglia possibilità di svolgimento di residue obbligazioni, integrava pienamente la fattispecie di cui al citato art. 1256 con relativa liberazione da qualsivoglia obbligo dei lavoratori interessati. La presentazione dell’atto di rimostranza avrebbe determinato la decadenza dell’ordine di servizio, salvo facoltà di reiterazione in forma scritta del medesimo da parte del dirigente scolastico. In quest’ultimo caso i lavoratori avrebbero dovuto comunque adempiere la prestazione, ma avrebbero avuto titolo a proseguire l’azione impugnando in sede giudiziaria l’ordine di servizio reiterato.

(antimo di Geronimo)

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