Pubblichiamo la nota prot. n. 7749 del 1 agosto 2014 con la quale il Miur fornisce precisazioni circa l´attuazione delle disposizioni contenute nell´art. 15, commi 4 e seguenti, del D.L. n.104 del 12.09.2013, convertito con modificazioni in Legge n.128/2013.
In particolare, si precisa che:
- per il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alle proprie funzioni per motivi di salute ma idoneo ad altri compiti successivamente al 1 gennaio 2014, ovvero a seguito di nuova visita collegiale, il transito, a domanda, nei profili professionali del ruolo ata avverrà con decorrenza giuridica dall´anno scolastico in cui viene dichiarata l´inidoneità, con raggiungimento della sede di titolarità a decorrere dal 1 settembre dell´anno scolastico successivo a quello nel corso del quale viene prodotta la domanda ai sensi del vigente CCNI sulla mobilità.
In attesa di transitare nel ruolo ata il docente inidoneo potrà continuare ad essere utilizzato nell´istituzione scolastica per lo svolgimento di attività connesse all´attuazione del P.O.F;
- il personale docente riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni per motivi di salute, può chiedere di essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nell´ambito del comparto scuola, tenendo conto della sua preparazione culturale e dell´esperienza professionale maturata. A tal fine sottoscrive un nuovo contratto di lavoro individuale di durata pari al periodo di inidoneità riconosciuta.
La domanda di utilizzazione può essere prodotta, all´esito della visita, in qualunque momento durante l´assenza per malattia purchè almeno due mesi prima della scadenza del periodo di inidoneità temporanea e, comunque, dei periodi massimi di assenza di cui ai commi 1 e 2 dell´art. 17 del CCNL 29 novembre 2007.
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