Domanda
Vorrei sapere se, oltre al corso di prima formazione sulla sicurezza ce ne siano altri specifici obbligatori per tutti i docenti
Risposta
Ai sensi dell’articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 626/94: “6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.”. Tale disposizione, che potrebbe essere stata abrogata dall’articolo 304 del decreto legislativo 81/2008, è stata comunque recepita nel medesimo che all’articolo 37, comma 22, che testualmente recita: “6 La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.”. Resta il fatto, però, che detta formazione, sebbene obbligatoria, va effettuata necessariamente in orario di servizio. Se ciò non avviene, ai lavoratori coinvolti spetta lo straordinario. A tal fine giova ricordare che Il Tribunale di Verona con la sentenza 46/11 ha ribadito il principio secondo il quale la formazione va effettuata in orario di lavoro. Ed ha spiegato che le relative ore, se prestate oltre l’orario d’obbligo vanno considerate attività supplementari e devono essere retribuite nell’ordine di € 17,50 l’ora.
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Antimo di Geronimo
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