Per rispondere al quesito dei lettori va innanzitutto precisato che fino all’anno scolastico 2019/2020 , ai sensi del DM 131/07 – art. 8 comma 2 , era possibile “risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre” .
Tale possibiltà “non è prevista” dal recente O.M. 60/2020. In particolare lo stesso O.M. prevede tre tipologie di supplenza:
a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico.
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti. Si riferisce a supplenze temporanee per esigenze diverse rispetto ai due casi a) e b).
La risposta al quesito: l’esempio
Cercando di semplificare il burocratese , la normativa distingue le supplenze “fino al termine delle lezioni” da quelle fino al 30 giugno e 31 agosto.
Un docente , a differenza di quanto avveniva l’anno scolastico passato , non potrà più lasciare una supplenza breve (es. due mesi conferita da istituto) per un’altra supplenza , conferita da graduatorie di istituto , che arrivi fino al termine delle lezioni.
Allo stesso modo , occorre precisare che è sempre consentito lasciare una supplenza conferita dalle graduatorie di istituto (comprese le nomine Covid) per un’altra conferita da GAE o GPS (30 giugno e 31 agosto) e in subordine dalle GI fino al 30 giugno o 31 agosto.
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