Gilda

sabato 3 ottobre 2020

Congedo biennale 104. Come funziona?

Il congedo biennale è un istituto che spetta per assistere un parente disabile grave (ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/1992).

CHI SONO I BENEFICIARI?
I soggetti che possono usufruire del congedo straordinario biennale legge 104 sono i seguenti:

  1. Il coniuge o la parte dell’unione civile con la persona disabile.
  2. Se coniuge o parte dell’unione civile è deceduto o affetto da patologie invalidanti, ne può usufrure uno dei genitori anche adottivi (anche non conviventi con il figlio), senza limiti di età.
  3. Se entrambi i genitori sono deceduti o affetti da patologie invalidanti, può fruire del congedo uno dei figli conviventi.
  4. Se i figli conviventi sono deceduti, mancanti o affetti da patologie invalidanti, potranno beneficiarne uno dei fratelli o delle sorelle conviventi.
  5. Se quest’ultimo sono deceduti, mancanti o affetti da patologie invalidanti, potranno usufruirne parenti e affini fino al terzo grado conviventi.

Quindi il diritto spetta nell’ordine espresso e non è cedibile, se non nei casi di decesso, mancanza o grave patologia invalidante.

La mancanza si intende come assenza naturale, assenza giuridica, e altri casi certificati dall’autorità giudiziaria, come il divorzio, la separazione legale, l’abbandono o la morte presunta.

Le Patologie invalidanti sono quelle inserite nel decreto 21 luglio 2000, n. 278.

QUANTO DURA E COME AVVIENE LA FRUIZIONE?
La norma dispone una durata del congedo pari a non più di 24 mesi complessivi, che possono essere fruiti in modalità continuativa frazionata, cioè a giorni ma non a ore.

I periodi potranno essere fruiti in via alternativa da entrambi i genitori del figlio disabile o dai figli del genitore disabile.

Nel periodo di fruizione vanno conteggiati giorni festivi, sabati o domeniche, compresi nel periodo a meno che non vi sia una presa di servizio nel primo giorno utile. Se, però, ad esempio il congedo scade l’ultimo giorno prima delle vacanze natalizie e il lavoratore riprende servizio il primo giorno di inizio delle lezioni successivo, il periodo di vacanze non va conteggiato. Lo stesso vale se il congedo è stato fruito da lunedì a venerdì e vi è ripresa di servizio il lunedì successivo, in questo caso sabato e domenica non vanno conteggiati.

COSA SUCCEDE ALLA RETRIBUZIONE?
La retribuzione viene commisurata all’ultima disponibile, riferendosi solo alle voci fisse e continuative del trattamento. Il periodo di congedo non permette di maturare tredicesima e TFR, in quanto è sospesa l’attività lavorativa.

E LA CONTRIBUZIONE?
Durante il periodo di congedo si matura contribuzione figurativa, quindi è valido per il diritto alla pensione.

POSSONO USUFRUIRNE TUTTI I DOCENTI?
Tutti i docenti siano essi a tempo indeterminato o determinato possono usufruire del congedo biennale, sono compresi anche i docenti con supplenza temporanea.

E DAL PUNTO DI VISTA DELLA VALIDITA’ GIURIDICA?
Durante i periodi di congedo non vi è alcuna progressione economica ai fini degli scatti di anzianità, però dato che vi è copertura contributiva mantengono la validità ai fini dell’anzianità di servizio e quindi i docenti matureranno eventuali punteggi dea inserire nelle GPS o nelle GAE, nonchè nella Graduatoria d’istituto per l’individuazione dei sovrannumerari.

IL CONGEDO PUO’ NON ESSERE CONCESSO?
Il dirigente scolastico ha solo la facoltà di verificare se siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite dalla legge e la loro documentazione, non ha alcun potere discrezionale.  

COME SI RICHIEDE?
L’istanza di richiesta del congedo straordinario va presentata al Dirigente Scolastico, tale richiesta va debitamente documentata con eventuali autocertificazioni, allegando copia delle certificazioni attestanti lo stato di disabilità grave dell’assistito.
(fonte: Info Docenti)

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