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Sostituzione colleghi assenti: no insegnante di sostegno
E’ stato lo stesso Miur, nelle Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni disabili e in due successive note, a fornire indicazioni che non lasciano spazio ad alcuna interpretazione.
Il Ministero, infatti, ha scritto che gli insegnanti di sostegno non possono svolgere altra funzione se non quella connessa alla realizzazione del progetto di integrazione.
Linee Guida
Così leggiamo nella summenzionate Linee Guida:
… l’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto.
Il docente di sostegno, dunque, può essere utilizzato solo per le funzioni legate al progetto d’integrazione, tra le quali non rientrano sicuramente le supplenze per sostituire colleghi assenti non solo di altri classi ma anche di quella dove lo stesso è contitolare.
Il fatto di supplire il docente di classe o di una classe diversa, infatti, impedirebbe comunque all’insegnante di sostegno di condurre efficacemente il progetto di integrazione.
Note Miur
Nella nota n. 4274 del 4 agosto 2009, leggiamo:
“l’insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione,qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto”.
Nella nota n. 9839 dell’8 novembre 2010 il Miur è ancora più esplicito: “Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”.
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