Gilda

mercoledì 14 giugno 2017

Graduatorie ad esaurimento: al via le operazioni annuali d´integrazione. 8 luglio 2017: scadenza scioglimento riserve, dichiarazione titolo di sostegno, dichiarazione titoli di riserva



Il Miur ha trasmesso con nota prot. n. 26666 del 13 giugno il D.M. n. 400 del 13 giugno 2017 che disciplina, con effetto dall´a.s. 2017/18, le consuete operazioni annuali di:

- scioglimento della riserva da parte degli aspiranti già inclusi con riserva perché in attesa di conseguire il titolo abilitante e che conseguono l´abilitazione entro il termine del 8 luglio 2017;

aggiornamento degli elenchi per effetto dell´acquisizione dei titoli di specializzazione per il sostegno o dei metodi didattici differenziati entro la medesima data da parte di aspiranti già inclusi in graduatoria;
presentazione dei titoli di riserva acquisiti entro la stessa data per usufruire dei benefici di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione del comma 2 quater dell´art. 14 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216 convertito in legge 24 febbraio 2012 n. 14.

Le domande dovranno essere presentate, esclusivamente, mediante modalità telematica nell´apposita sezione "Istanze on line" del sito internet del Ministero dalla data del 20 giugno 2017 ed entro il giorno 8 luglio 2017.

Il D.M., inoltre, dispone che in ragione di quanto previsto dal D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 e del D.M. n.259 del 9 maggio 2017, gli aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento della scuola secondaria di primo e secondo grado, ivi inclusi gli aspiranti che presenteranno domanda agli effetti del decreto, figureranno a decorrere dall´a.s. 2017/18 nelle graduatorie corrispondenti alla classe di concorso istituita con il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 con i punteggi, nonché i titoli di preferenza e precedenza, posseduti alla data dell´ultimo aggiornamento avvenuto per il triennio 2014-2017. 

Si ricorda, infatti, che la Legge 25 febbraio 2016 n.21, di conversione del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 ha disposto la proroga dell´aggiornamento delle citate graduatorie ad esaurimento all´a.s. 2018/2019, per il triennio successivo.

Relativamente alle classi di concorso istituite con il D.P.R. n. 19/2016 nelle quali sono confluite più classi di concorso di cui al D.M. 39/1998 e successive modifiche e integrazioni, tutti gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento interessati saranno, analogamente, collocati nella graduatoria di confluenza con i punteggi, nonché i titoli di preferenza e precedenza, posseduti alla data dell´ultimo aggiornamento avvenuto per il triennio 2014-2017 privilegiando:
- la graduatoria di fascia più favorevole;
- a parità di fascia, la graduatoria con punteggio maggiore; 
- a parità di fascia e punteggio, la graduatoria con maggiore anzianità di iscrizione.

Considerata, infine, la necessità di adeguare le disposizioni oggetto del presente decreto alle questioni sollevate dalla Commissione Europea con il caso Eu Pilot 8045/15/EMPL ("Punteggio assegnato alle qualifiche professionali ottenute dagli insegnanti in Stati membri diversi dall´Italia, ai fini del loro collocamento nelle graduatorie scolastiche) il decreto dispone all´articolo 6 quanto segue: 
"Ai docenti già iscritti a pieno titolo in graduatoria, che siano in possesso di abilitazione conseguita in uno dei Paesi dell´Unione Europea e formalmente riconosciuta con decreto di equipollenza dal M.I.U.R. ai sensi del D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206, come modificato dal D.Lgs. 28 gennaio 2016 n. 15, recante attuazione delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE e dell´articolo 49 del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, è rideterminato, previa domanda da presentarsi secondo le modalità e i termini di cui all´art. 4, il punteggio già conseguito per il titolo di accesso, ai sensi del punto A.4 della vigente tabella di valutazione dei titoli di III fascia delle graduatorie ad esaurimento. A tal fine, dal Decreto ministeriale di riconoscimento dell´equipollenza, deve risultare che il percorso formativo che ha portato al conseguimento del titolo sia stato analogo ai corsi di cui al richiamato punto A 4 della tabella di valutazione dei titoli. 2. 
Resta inteso che l´attribuzione del bonus di 30 punti di cui al punto A4 della tabella di valutazione dei titoli di III fascia delle graduatorie ad esaurimento comporterà la decurtazione dell´eventuale punteggio a suo tempo attribuito per il servizio di insegnamento svolto contemporaneamente alla frequenza obbligatoria dei corsi abilitanti, così come previsto al punto B3 lett. c) della suddetta Tabella dei valutazione dei titoli".



Nessun commento:

Posta un commento