L' uso del cartellino da timbrare per rilevare la presenza dei Docenti E' ILLEGITTIMO per i seguenti motivi di
DIRITTO.
Violazione della Circolare 20/10/1992 n. 4797 del Ministero della Funzione Pubblica.
La circolare 20/10/1992 n. 4797 del Ministero della Funzione pubblica, relativa ad "Orario di servizio ed orario settimanale di lavoro" dispone:
"Si ritiene opportuno ribadire la necessità che l'orario di lavoro deve essere documentato mediante controlli di tipo automatizzato ed obiettivo come disposto dalle vigenti normative in materia […] La presente direttiva non è altresì applicabile, per il momento, al comparto scuola limitatamente al settore educativo-formativo”.
Parimenti il tribunale di Torino, con sentenza 20 giugno 2006, ha ritenuto illegittima l’imposizione della timbratura del cartellino e di conseguenza ha escluso qualsiasi sanzione disciplinare verso i docenti che non osservavano l’imposizione da parte del Dirigente.
Dello stesso parere anche la Corte Suprema di Cassazione, sezione lavoro, con Sentenza n. 11025 del 2006, che ne definì “abusivo” l’uso da parte della scuola non essendo previsto nel contratto.
La Suprema Corte ha rilevato che la giurisprudenza amministrativa è univoca nell’affermare l’esigenza di una fonte normativa specifica per la facoltà di sottoporre il personale dipendente al controllo delle presenze mediante orologi marcatempo o altri sistemi di registrazione.
E' appena il caso di osservare nel merito che gli Insegnanti lavorano con bambini e ragazzi e che è impensabile attribuire loro la possibilità di abbandonare gli alunni durante l'orario scolastico per uscire dalla scuola.
Ulteriori elementi di conoscenza e valutazione sono reperibili al seguente LINK.
Pertanto non vi è nessun obbligo da parte degli Insegnanti di timbrare il cartellino, per cui si possono astenere da questo adempimento illegittimo.
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