Tale imposizione è arbitraria e illegittima come argomentato qui sotto da autorevoli riviste scolastiche sulla base anche della Giurisprudenza delle Magistrature Superiori.
D'altra parte non è l'unica violazione delle norma che ci viene segnalata, come quella sull'utilizzo del Personale e della mancata nomina dei supplenti!.
Leggi a tale proposito il LINK:
Utilizzo degli insegnanti di potenziamento e mancate nomine supplenti in violazione della legge. Ti invitiamo a segnalarci tali scuole.
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La Tecnica della Scuola
In passato la sezione lavoro del tribunale di Torino, con sentenza 20 giugno 2006, ha ritenuto illegittima l’imposizione della timbratura del cartellino e di conseguenza ha escluso qualsiasi sanzione disciplinare verso i docenti che non osservavano l’imposizione da parte del Dirigente. Dello stesso parere anche la Corte suprema di Cassazione, sezione lavoro, con Sentenza n. 11025 del 2006, che definì “abusivo” l’uso da parte della scuola non essendo previsto nel contratto.
Infatti, la stessa Corte di Cassazione diede ragione a un Docente di un istituto tecnico commerciale per geometri che si oppose all’indicazione del preside di marcare, sia in entrata sia in uscita, l’orario di servizio utilizzando il cartellino magnetico.
La Corte ha avuto modo di far rilevare come la normativa pattizia (sia quella vigente, CCNL 2006-2009, sia quella precedente) non prevede l’uso del cartellino magnetico per gli insegnanti, che pertanto assume le vesti di un sistema adottato abusivamente da parte della pubblica amministrazione.
Da Orizzonte scuola
La circolare 20/10/1992 n. 4797 del Ministero della Funzione pubblica, relativa ad "Orario di servizio ed orario settimanale di lavoro" dispone: "Si ritiene opportuno ribadire la necessità che l'orario di lavoro deve essere documentato mediante controlli di tipo automatizzato ed obiettivo come disposto dalle vigenti normative in materia […] La presente direttiva non è altresì applicabile, per il momento, al comparto scuola limitatamente al settore educativo-formativo”.
L’ultima sentenza in materia di rilevazione dell’orario (corte di Cassazione, sentenza, n. 11025/2006) ha stabilito che la giurisprudenza amministrativa è univoca nell’affermare l’esigenza di una fonte normativa specifica per la facoltà di sottoporre il personale dipendente al controllo delle presenze mediante orologi marcatempo o altri sistemi di registrazione.
Sempre secondo la Corte il rispetto dell’orario delle lezioni è attestato unicamente dalla firma del registro di classe, costituendo peraltro dotazione obbligatoria di ciascuna classe facente fede erga omnes, quale attestazione di verità, dell’attività svolta in classe dall’insegnante.
Ma cosa dice a tal proposito il Contratto Scuola (CCNL 29/11/2007)?
L’art. 92, comma 3 lettera g afferma che il dipendente deve in particolare: rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente scolastico.
La scuola può quindi introdurre un sistema di rilevazione di presenza. Diciamo subito però che l’art. 92 citato riguarda la sezione II del Contratto ovvero gli obblighi del Personale Amministrativo, tecnico e ausiliario.
A conti fatti il Contratto prevede l'obbligo per il personale ATA di adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze, mentre analogo obbligo non è previsto per il personale docente ed educativo.
Attualmente, quindi, non esiste per i docenti una norma contrattuale che li obblighi ad avere un cartellino/ badge elettronico.
Dal momento che anche diversi dirigenti ci hanno scritto sull’argomento è utile concludere chiarendo quanto segue:
In via generale già la legge Finanziaria del 1995 (art. 22/3) affermava che “l’orario di lavoro, comunque articolato, è accertato mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato”.
La legge 24/12/2007 n. 244 (Finanziaria 2008) all’art. 3 comma 83 afferma invece che “Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze”.
Non bisogna però dimenticare che oggi la materia è esclusivamente di natura contrattuale.
A tal proposito si ricorda l’art. 40 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 54 del D.Lgs. 150/2009 che recita: “La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro…”.
È quindi il CCNL Scuola del 29/11/2007 a regolare gli obblighi dei docenti tra i quali, lo ripetiamo, non rientra quello di timbrare il cartellino o di possedere il budge elettronico.
Professione Insegnante
L'uso del Badge per i docenti è illegittimo!
IL DOCENTE NON E’ TENUTO ALL’USO DEL BADGE!
La giurisprudenza di legittimità e quella amministrativa più volte hanno ribadito il principio secondo il quale per i dipendenti pubblici l’obbligo di adempiere alle formalità prescritte per il controllo dell’orario di lavoro deve discendere da un’apposita fonte normativa, legale o contrattuale.
In assenza di una norma che preveda come possibile, meno ancora come obbligatorio, l’uso del badge da parte dei docenti, ogni imposizione unilaterale del dirigente scolastico è, per gli effetti, arbitraria, e infatti, nel merito, si è pronunciata anche la sezione lavoro del Tribunale di Torino (sentenza del 20 giugno 2006), che ha ritenuto illegittima l’imposizione della timbratura del cartellino e, conseguentemente, ha escluso l’applicabilità di alcuna sanzione disciplinare verso i professori che non osservano il relativo ordine di servizio.
Sulla questione si è pronunciata anche la Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro, che con Sentenza n. 11025 del 2006, ha dato ragione a un Docente di un istituto tecnico commerciale per geometri che si oppose all’indicazione del preside di marcare, sia in entrata sia in uscita, l’orario di servizio utilizzando il cartellino magnetico. La Corte ha avuto modo di far rilevare come la normativa pattizia (sia quella vigente, CCNL 2006-2009, sia quella precedente) non prevede l’uso del cartellino magnetico per gli insegnanti, che pertanto assume le vesti di un sistema adottato abusivamente da parte della pubblica amministrazione.
Il CCNL Scuola vigente, infatti, impone al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata) di rispettare le formalità indicate per la rilevazione delle presenze, mentre analogo obbligo non è riferito ai docenti. Per i docenti il sistema di rilevazione e di controllo della presenza in servizio “è attestato unicamente dalla firma sul registro di classe (Corte di Cassazione, Sez. V del 20.11.1996)”, costituendo peraltro “dotazione obbligatoria di ciascuna classe facente fede erga omnes quale attestazione di verità dell’attività svolta in classe dall’insegnante (Corte di Cassazione, Sez. V del 13.11.1996)”.
Vanno altresì menzionate sull’argomento la circolare n. 4797/92 della Funzione Pubblica, tuttora valida, che esclude esplicitamente il comparto scuola dai controlli di tipo automatizzato del servizio lavorativo, e il decreto (protocollo n. 1707/04) del ministero dell’istruzione che, pronunciandosi su un ricorso gerarchico, esenta da sanzioni il docente che omette l’osservanza della timbratura del cartellino magnetico disposto dal dirigente scolastico. Nell’adozione del decreto il ministero aveva raccolto parere, di ugual senso, del CNPI, il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione (n. 13414/04).
La Funzione Pubblica, con circolare n. 4797/1992, ha espressamente escluso il comparto scuola dai controlli di tipo automatizzato. Il buon diritto ritiene dunque, che per i dipendenti pubblici l’obbligo di adempiere alle formalità prescritte per il controllo dell’orario di lavoro deve discendere da un’apposita fonte normativa di tipo legale odi tipo contrattuale; in tal senso, sotto il profilo strettamente amministrativo la facoltà di sottoporre il personale dipendente al controllo della presenza mediante orologi marcatempo o altri sistemi di registrazione è valido solo se previsto da una fonte normativa specifica, anche di carattere pattizio. Nel vigente contratto collettivo di lavoro del comparto scuola del 29/11/2007 solo per il personale ATA è previsto espressamente l’obbligo di “adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze” (art.92, comma 3, lettera g), il che autorizza l’amministrazione ad introdurre sistemi di verifica del tempo lavorato mediante l’uso di apparecchiature elettroniche come il cartellino magnetico. Una simile disposizione non è prevista anche per il personale docente. Il sistema di rilevazione della presenza in servizio previsto per il personale docente è la firma sul registro di classe in corrispondenza del giorno e dell’ora del proprio turno di servizio. Il docente ha l’obbligo di trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio della lezione (art. 29 comma 5 del CCNL/2007). Per i docenti di scuola statale, quindi, l’obbligo di timbrare il cartellino non esiste. La possibilità di adottare il badge come strumento di rilevazione della durata dell’effettiva prestazione lavorativa del personale docente dovrebbe trovare riscontro in una specifica norma contrattuale che al momento non esiste.
Da quanto sopra esposto, non v’è chi non colga che una semplice circolare (o addirittura una mera delibera del Collegio dei docenti) del dirigente scolastico non può assurgere a fonte legislativa, alla luce dei più generali principi di individuazione delle fonti del diritto, proclamate negli art. 70 e seguenti della Carta Costituzionale. In difetto, in disparte i profili di responsabilità contabile, il dirigente incorrerebbe nella violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 92 del CCNL 2006/09, in tema di violazione degli obblighi contrattuali e degli obblighi di contrattazione con i soggetti sindacali; di violazione e falsa applicazione dell’art. 396 del d.lgs. del T.U. 297/94, in tema di prescrizioni riguardanti i compiti del dirigente scolastico, nell’ambito delle funzioni di coordinamento e promozione delle attività dell’istituzione scolastica; di violazione e falsa applicazione dell’art. 41 della L.150/2009, in materia di responsabilità dirigenziale e, per ultimo, di violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Carta Costituzionale, in tema di principi relativi al buon andamento ed all’imparzialità dell’azione amministrativa.
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