Con la nota prot. n. 25141 del 10 agosto 2015 sono state divulgate le indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l´a.s. 2015-2016.
Sono confermate le disposizioni degli passati circa i criteri per l´individuazione delle scuole di riferimento e dei requisiti che le stesse devono possedere, così come la scelta di altre soluzioni ritenute praticabili in relazione ai diversi contesti.
Disposizioni specifiche riguardano le supplenze su posti di sostegno, per i licei musicali e coreutici e il personale educativo dei convitti.
Nella nota 25141 citata viene ricordato quanto disposto dalla legge 107/15: "Per i soggetti che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie e che risulteranno destinatari di proposta di assunzione, l´assegnazione, ai sensi dell´ art. 1, comma 99 della legge n. 107 del 13 luglio 2015, avverrà al I" settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali e al 10 luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata."
Richiamato altresì il riferimento alla legge di stabilità in tema di supplenze brevi: "Si richiama l´attenzione delle SS.LL. sulle prescrizioni contenute nell´art. l, comma 333, della Legge 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015), che introduce il divieto di conferire al personale docente, per il primo giorno di assenza del titolare, le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 della Legge 23 dicembre 1996n. 662."
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