Gilda

giovedì 10 settembre 2020

La certificazione sanitaria di idoneità all’impiego non è necessaria



L’art. 42 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013 n. 98, ha abolito la necessità di produrre la certificazione sanitaria di inidoneità all’impiego. Quindi i docenti neo immessi in ruolo, ma anche i docenti temporanei all’atto della prima supplenza non devono più produrre, ormai da qualche anno, alcuna certificazione.

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