Gilda

sabato 26 settembre 2020

Supplenze Covid.Posso lasciarla per una nomina annuale da GAE o GPS?

 La possibilità per le scuole di nominare ulteriori docenti per far fronte all’emergenza Covid è prevista dall’art. 231 bis della Legge 17 luglio 2020, n. 77. Alcuni lettori ci chiedono riguardo alle supplenze covid se sia possibile lasciarla per una nomina annuale da GAE o GPS.

Ricordiamo che tale tipologia di nomina prevede che “in caso di sospensione dell’attività in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo”

Posso lasciarla per una nomina annuale da GAE o GPS?

Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha sempre facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) [30 giugno o 31 agosto]”.

Vediamo quali tipologie di supplenze si intendono con la lettera a) e b)

“a) Supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico”;
“b) Supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di
insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario”.

Cercando di semplificare il burocratese le supplenze dell’organico COVID sono attribuite “sempre delle graduatorie d’istituto” . Di conseguenza è sempre consentito lasciarle per una supplenza annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) conferita da GAE o GPS.

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