Gilda

sabato 12 settembre 2020

Il congedo matrimoniale

Per il matrimonio i docenti hanno diritto a 15 giorni consecutivi di congedo matrimoniale. Questi giorni non si possono spezzare e devono essere presi consecutivamente. Possono essere fruiti da una settimana prima a due mesi dopo la data del matrimonio.

Il diritto è regolamentato dall’ art. 15 comma 3 del ccnl 2006/09 che recita: Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso

UNIONI CIVILI – CONGEDO MATRIMONIALE
L’art. 19 del CCNL 2016/18 recita:
  1. Al fine di assicurare l’effettività della tutela
    dei diritti e il pieno adempimento degli
    obblighi derivanti dall’unione civile tra
    persone dello stesso sesso di cui alla legge
    n. 76/2016, le disposizioni di cui al presente
    CCNL riferite al matrimonio, nonché le
    medesime disposizioni contenenti le parole
    «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti,
    si applicano anche ad ognuna delle parti
    dell’unione civile.
Pertanto anche per l’unione civile spettano i 15 giorni di congedo matrimoniale
Diritto non discrezionale
Ricordiamo che il congedo matrimoniale è un diritto e non è soggetto ad alcuna discrezionalità da parte del Dirigente che può solo prenderne atto e laddove sussistano le condizioni nominare un supplente.

I 15 giorni retribuiti spettano sia ai docenti a tempo indeterminato che a quelli a tempo indeterminato. Si deve fare una semplice comunicazione/richiesta al dirigente scolastico.

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