Gilda

giovedì 10 settembre 2020

Assegnazione degli Insegnanti alle classi. L'Insegnante ha diritto all'accesso agli atti. Sentenza


Tra i vari contenziosi che a volte sorgono nella scuola vi sono quelli in ordine al diritto all’accesso di documenti amministrativi che vengono negati per paventate ragioni di privacy o perchè si teme un controllo generalizzato sull’operato della PA. Ma queste limitazioni spesso si rivelano infondate.

Il fatto

Una ricorrente tramite il proprio difensore, ritenendo sussistente la violazione dei criteri di continuità didattica e di anzianità di servizio stabiliti dal Consiglio di Istituto ai fini delle assegnazioni, ha chiesto estrazione di copia del verbale del Consiglio di Istituto recante i criteri per le assegnazioni dei docenti e dell’atto di pubblicazione delle classi libere antecedente al decreto di assegnazione dei docenti alle classi. Non avendo ricevuto risposta, ha ritualmente adito il Tribunale, chiedendo l’accertamento del proprio diritto ad accedere ai documenti richiesti. Si sono costituiti il Ministero e l’Istituto scolastico intimati. Il ricorso è stato ritenuto fondato ed accolto con la sentenza del 21/02/2020 N. 00426/2020 da parte del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, seconda sezione.

La normativa

Osserva il Collegio che l’art. 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990 richiede la titolarità di “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”; il successivo comma terzo stabilisce che “tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli indicati all’art. 24 c. 1, 2, 3, 5 e 6”; il successivo art. 24, al comma 7, precisa che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.
Per costante giurisprudenza, “il diritto di accesso non costituisce una pretesa meramente strumentale alla difesa in giudizio della situazione sottostante, essendo in realtà diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita così che la domanda tesa ad ottenere l’accesso ai documenti è indipendente non solo dalla sorte del processo principale nel quale venga fatta valere l’anzidetta situazione (Cons. Stato, sez. VI, 12 aprile 2005 n. 1680) ma anche dall’eventuale infondatezza o inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente potrebbe proporre una volta conosciuti gli atti (Cons. Stato, sez. VI, 21 settembre 2006 n. 5569)”. In tal senso, Consiglio di Stato, sez. V, 23 febbraio 2010, n. 1067.
Va ancora ricordato che l’art. 22, comma 2, della legge n. 241 del 1990, (come novellato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 10 della legge 18 giugno 2009, n. 69) conferisce al “diritto” di accesso, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, valore di “principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza”.

Il dipendente pubblico è portatore di interesse qualificato

Secondo una condivisibile giurisprudenza, inoltre, nell’ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il dipendente è sempre portatore di un interesse qualificato alla conoscenza degli atti e documenti che riguardano la propria posizione lavorativa, atteso che gli stessi esulano dal diritto alla riservatezza e che l’art. 22 della legge n. 241 del 1990 garantisce l’accesso ai documenti amministrativi relativi al rapporto di pubblico impiego anche se contrattualizzato (Cons. Stato sez. III, 27 maggio 2013, n. 2894).

Sì al diritto all’accesso a verbali del Consiglio d’Istituto per i criteri dell’assegnazione dei docenti

Nella fattispecie in esame, come rilevano i giudici, va escluso che la domanda di accesso si prefigga di realizzare un controllo generalizzato sull’attività dell’amministrazione in quanto i documenti richiesti sono specificatamente individuati e delimitati sotto il profilo temporale. Alla luce del dato normativo e giurisprudenziale richiamato, non sussistono dubbi in ordine alla titolarità in capo alla ricorrente di un interesse diretto, concreto e attuale, in ragione della temuta violazione dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto ai fini delle assegnazioni, ritenendo la ricorrente che altri docenti, con anzianità inferiore alla sua siano stati assegnati alle classi richieste. Né vi sono ragioni che ostano alla richiesta esibizione documentale, non recando la stessa alcun pregiudizio alla riservatezza di eventuali contro interessati né tanto meno ad interessi pubblici confliggenti con l’esigenza conoscitiva della ricorrente (cfr. TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 10/01/2020 n. 61).
(fonte: OrizzonteScuola.it)

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