L'art. 19 comma 4 del vigente contratto sulla mobilità dispone: "" Il Dirigente Scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall'O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all'albo dell'Istituzione Scolastica delle relative graduatorie comprendenti gli Insegnanti titolari su scuola"".
Quindi la graduatoria interna di Istituto deve essere compilata entro 15 giorni dopo la scadenza delle domande di mobilità.
Invece già da qualche settimana, le scuole hanno cominciato a far compilare le domande per la redazione delle graduatorie suddette senza che sia nemmeno fissata la data di scadenza delle domande di trasferimento e non sia manco annunziata la imminente pubblicazione della Ordinanza relativa.
Anzi vengono fissati termini perentori per la presentazione delle suddette dichiarazioni.
Non solo, ma si stanno anche già individuando i perdenti posto senza che ci sia manco il sentore della pubblicazione dell'Ordinanza con la scadenza delle domande di mobilità.
Non solo, ma si stanno anche già individuando i perdenti posto senza che ci sia manco il sentore della pubblicazione dell'Ordinanza con la scadenza delle domande di mobilità.
A fin di bene, si dice.
Ma non si considera se sia a fin di bene invece, tanto per fare un esempio, se l'Insegnante non si trova a casa per la visita fiscale, senza aver preavvertito la scuola. In tal caso scattano sanzioni severe.
O se, altro esempio, l'Insegnante arriva tardi in servizio.
E le norme, anch'esse, sono contenute in un contratto.
Quindi due pesi e due misure: il Contratto non lo può violare il Dipendente, lo può invece ignorare tranquillamente l'Amministrazione.
Due pesi e due misure...
Inaccettabile.
Se il termine non era ritenuto congruo, il Ministero avrebbe potuto proporre una modifica in sede di contrattazione.
Ma una volta firmato, il Contratto vincola il Lavoratore e vincola anche, e deve essere osservato dall'Amministrazione.
Non ci deve essere nessuna fretta di mettere gli insegnanti in fibrillazione.
Se il termine non era ritenuto congruo, il Ministero avrebbe potuto proporre una modifica in sede di contrattazione.
Ma una volta firmato, il Contratto vincola il Lavoratore e vincola anche, e deve essere osservato dall'Amministrazione.
Non ci deve essere nessuna fretta di mettere gli insegnanti in fibrillazione.
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