Il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 22 febbraio scorso, ha adottato il Decreto Legge n.6 del 23 febbraio 2020, pubblicato nella G.U. n.45 del 23/2/2020, relativo a "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell´emergenza epidemiologica da COVID-19".
Con il predetto Decreto Legge sono state definite apposite misure per evitare la diffusione del COVID - 19 e ulteriori azioni di contenimento.
Fra le decisioni adottate, che riguardano anche le istituzioni scolastiche, è stata prevista:
1. per sole scuole di Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna e Friuli Vennezia Giulia, la sospensione dei servizi educativi dell´infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza.
Per tutte le atre regioni, visto il Comunicato del Ministro della Salute n.89 del 24 febbraio 2020, onde evitare atti unilaterali di singoli territori, si è in attesa di eventuali specifici provvedimenti che saranno valutati nel corso del Tavolo Permanente istituito presso la Protezione Civile presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri convocato per domani, martedì 25 febbraio.
Attualmente alcune regioni, per il momento non interessate dal contagio, nell´ambito dell´attività di indirizzo in materia di prevenzione sanitaria, stanno predisponendo il monitoraggio di quanti rientrano dalle suddette regioni dopo per avervi soggiornato negli ultimi 14 giorni.
2. sia sul territorio nazionale sia all´estero, la sospensione dei viaggi d´istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d´istruzione.
Con riguardo alla sospensione dalle attività didattiche le assenze degli studenti e del personale docente non necessitano di documenti giustificativi e non determinano obblighi di recupero delle attività lavorative non prestate (art. 1256 c.c.).
Nessun commento:
Posta un commento