Schema di decreto-legge recante misure di straordinaria necessità ed urgenza nei settori dell’istruzione, dell’università, della ricerca e dell’alta formazione artistica musicale e coreutica
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per la stabilità dell’insegnamento nelle istituzioni scolastiche, per ridurre il ricorso a contratti a termine, per assicurare l’insegnamento nelle scuole paritarie e per garantire lo svolgimento delle funzioni tecnico-ispettive all’interno del sistema scolastico;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizione dirette ad assicurare alle famiglie meno abbienti condizioni economiche di favore per il trasporto scolastico;
Considerata, inoltre, la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure per favorire l’acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca, e per garantire la finalizzazione delle risorse destinate agli interventi di sostegno alla ricerca;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del ___________;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge: ART. 1
(Disposizioni urgenti in materia di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria)
1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca bandisce, entro il 2019, un percorso formativo abilitante straordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado, di durata annuale, presso le università, al quale possono partecipare i docenti che, per almeno tre anni scolastici, anche non consecutivi, tra il 2011/2012 e il 2018/2019 abbiano svolto, in ciascun anno, almeno centottanta giorni complessivi di servizio oppure abbiano prestato servizio, senza soluzione di continuità, dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. Si prescinde dal requisito di cui al primo periodo per i soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca e per i soggetti già ammessi a precedenti percorsi di tirocinio formativo attivo oppure precedenti percorsi formativi abilitanti speciali, e che non li abbiano conclusi a seguito di maternità o per ragioni di salute.
2. Ai fini di cui al comma 1, primo periodo, è preso in considerazione unicamente il servizio prestato nelle scuole secondarie del sistema nazionale di istruzione in una classe di concorso compresa tra quelle di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, oppure nell’insegnamento di sostegno per la scuola secondaria. Ai fini di cui al comma 1, primo periodo, è altresì preso in considerazione il servizio nelle istituzioni dell’istruzione e formazione professionale purché sia riconducibile a una delle classi di concorso di cui al primo periodo oppure all’insegnamento di sostegno e purché sia stato prestato per garantire l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione.
3. Ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, può presentare istanza e partecipare alla procedura di cui al comma 1 presso un unico ateneo per una sola classe di concorso, non a esaurimento, compresa tra quelle alle quali possa accedere in base ai titoli di studio posseduti.
4. Con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono disciplinati:
a) i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di cui al comma 1;
b) i titoli valutabili e il relativo punteggio ai fini della determinazione dell’ordine di accesso ai percorsi universitari abilitanti di cui alla lettera c), ferma restando la priorità per i soggetti di cui al comma 1, secondo periodo, e per coloro che non siano già in possesso di abilitazione per alcuna classe di concorso;
c) le modalità di svolgimento e i contenuti dei percorsi universitari abilitanti il cui superamento comporta l’abilitazione all’esercizio della professione docente nella relativa classe di concorso, nonché la tipologia e le modalità di svolgimento e di valutazione della o delle prove intermedie e finali e il relativo punteggio minimo;
d) la composizione delle commissioni di valutazione delle prove di cui alla lettera c);
e) l’ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura di cui al comma 1, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall’organizzazione della medesima, salvo quelli di cui al comma 7. Le somme riscosse ai sensi del primo periodo sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa della missione «Istruzione scolastica» dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
f) i contenuti del bando.
5. Con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è determinato annualmente, sino a esaurimento dei partecipanti, il contingente dei posti disponibili per la frequenza dei percorsi universitari di cui al comma 1, tenuto conto anche della disponibilità ricettiva delle università.
6. Ciascuna università determina l’importo dovuto dagli iscritti ai percorsi di cui al comma 1. Il predetto importo è almeno pari a quello occorrente a garantire che gli oneri, diretti e indiretti, derivanti dall’istituzione, dalla gestione e dalla frequenza dei percorsi universitari di cui al comma 1 siano posti integralmente a carico dei partecipanti.
7. La partecipazione alla procedura di cui al comma 1 e il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento attraverso i percorsi formativi abilitanti straordinari di cui al presente articolo non danno diritto all’impiego a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato.
8. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
ART. 2
(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente nella scuola secondaria)
1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca bandisce, entro il 2019, una procedura straordinaria per titoli ed esami finalizzata all’immissione in ruolo di personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali a cui è destinato, in ciascuna regione e classe di concorso, il 50per cento del contingente di posti di cui all’articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
2. La procedura di cui al comma 1, bandita a livello nazionale, è organizzata a livello regionale ed è finalizzata alla definizione di una graduatoria di merito, che conserva validità fino all’anno scolastico 2022/2023, distinta per regione e classe di concorso della scuola secondaria, nonché per l’insegnamento di sostegno nella scuola secondaria.
3. La partecipazione alla procedura di cui al comma 1 è riservata ai docenti che, per almeno tre anni scolastici, anche non consecutivi, tra il 2011/2012 e il 2018/2019, abbiano svolto, in ciascun anno, almeno centottanta giorni complessivi di servizio, oppure abbiano prestato servizio senza soluzione di continuità dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
4. Ai fini di cui al comma 3 è preso in considerazione unicamente il servizio prestato nelle scuole secondarie statali in una classe di concorso, non a esaurimento, compresa tra quelle di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, oppure nell’insegnamento di sostegno.
5. Ciascun soggetto può partecipare alla procedura di cui al comma 1 in un’unica regione per il sostegno oppure, in alternativa, per una sola classe di concorso, purché abbia maturato, in entrambi i casi, almeno un anno di servizio specifico ai sensi dei commi 3 e 4. Per la partecipazione ai posti di sostegno è richiesto l’ulteriore requisito del possesso della relativa specializzazione.
6. La procedura di cui al comma 1 prevede:
a) lo svolgimento di una prova scritta da svolgere al computer e una orale;
b) la formazione di una graduatoria, sulla base del punteggio riportato nelle prove di cui alla lettera a) e della valutazione dei titoli di cui al comma 7, lettera c), nel limite dei posti di cui al comma 1;
c) il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione docente per tutti coloro che si posizionano nella graduatoria di cui alla lettera b) entro il limite dei posti di cui al comma 1;
d) l’ammissione al percorso annuale di formazione iniziale e prova e la successiva eventuale immissione in ruolo, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nel limite annuale dei posti di cui al comma 1, dei soggetti collocati nelle graduatorie di cui alla lettera b).
7. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti:
a) i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di cui al comma 1;
b) i contenuti e le modalità di espletamento e di valutazione delle prove di cui al comma 6, lettera a), nonché il punteggio minimo, non inferiore a 6 decimi, da conseguire nella prova scritta al fine di accedere alla successiva prova orale;
c) i titoli valutabili di cui al comma 6, lettera b), e il punteggio a essi attribuibile;
d) i posti disponibili, ai sensi del comma 1, per ciascuna regione e classe di concorso;
e) la composizione delle commissioni di valutazione delle prove di cui al comma 6, lettera a);
f) l’ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura di cui al comma 1, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall’organizzazione della medesima. A tal fine, si applica l’articolo 1, comma 112, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
g) i contenuti del bando.
8. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
ART. 3
(Disposizioni in materia di reclutamento del personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca)
1. All’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «corso-concorso selettivo di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «concorso selettivo per titoli ed esami»;
b) il secondo periodo è soppresso;
c) al terzo periodo, le parole «per l’accesso al corso-concorso» sono soppresse e le parole «nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno cinque anni e che sia confermato in ruolo»;
d) il sesto e settimo periodo sono soppressi;
e) l’ottavo periodo è sostituito dal seguente: «Con uno o più decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono definiti le modalità di svolgimento del concorso e dell’eventuale preselezione, le prove concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, nonché il periodo di formazione e prova.».
2. All’articolo 10 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il comma 2 è abrogato.
3. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato a bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a decorrere da settembre 2020, di dirigenti tecnici, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro 7,99 milioni annui, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 nonché in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 300, 302 e 344, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. È altresì autorizzata la spesa di 135 mila euro in ciascuno degli anni 2019 e 2020 per lo svolgimento del concorso.
4. Nelle more dell’espletamento del concorso di cui al comma 3, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 94, quinto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è rifinanziata nella misura di 3,33 milioni di euro nel 2019 e di 5,33 milioni di euro nel 2020, fermi restando la finalità e l’utilizzo in deroga alle percentuali di cui all’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In deroga all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i contratti stipulati a valere sulle predette risorse hanno termine al 31 agosto 2020 e comunque all’atto dell’immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 3. Le risorse sono utilizzate secondo le procedure di cui al predetto articolo 1, comma 94.
5. Il fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell’istruzione scolastica, di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 4,66 milioni nel 2019 e di 0,27 milioni a decorrere dal 2021 per spese di personale.
6. All’onere derivante dai commi 3, 4 e 5, si provvede, in pari misura, a valere sui risparmi di spesa recati dai commi 1 e 2.
ART. 4
(Proroga urgente delle graduatorie concorsuali per la scuola secondaria e proroga delle disposizioni in materia di continuità didattica di cui al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2018, n. 96)
1. Le graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validità per un ulteriore anno, oltre al periodo di cui all’articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. All’articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, dopo le parole «dell’anno scolastico 2018/2019» sono inserite le seguenti: «e dell’anno scolastico 2019/2020»;
al comma 1-bis, dopo le parole «dell’anno scolastico 2018/2019» sono inserite le seguenti: «e dell’anno scolastico 2019/2020» e dopo le parole «al 30 giugno 2019», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «ovvero al 30 giugno 2020, qualora la decisione giurisdizionale sopravvenga nel corso dell’anno scolastico 2019/2020».
ART. 5
(Disposizioni urgenti in materia di servizi di trasporto scolastico)
1. Fermo restando l’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l’accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall’ente locale per l’erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l’equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
ART. 6
(Semplificazioni in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano alle Università statali e alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l’acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca. Alle predette Istituzioni non si applica, altresì, l’articolo 1, comma 452, della medesima legge n. 296 del 2006.
ART. 7
(Impignorabilità delle risorse destinate agli interventi di sostegno della ricerca)
1. Le risorse destinate agli interventi di sostegno alla ricerca e per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non sono soggette ad esecuzione forzata nonché agli accantonamenti di tesoreria, in applicazione di quanto previsto all’articolo 1, comma 800, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Relazione illustrativa
Articolo 1
La proposta dà attuazione all’intesa sottoscritta il 24 aprile dal Presidente del Consiglio dei ministri e dalle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto Istruzione e ricerca, con riferimento a quanto previsto al paragrafo «2. Stabilità nel rapporto di lavoro».
La proposta legislativa ha carattere di straordinaria necessità e urgenza perché intende rimediare al grave problema della carenza di personale docente abilitato all’insegnamento nella scuola secondaria:
nel caso delle scuole statali, la predetta carenza comporta la necessità di coprire parte del fabbisogno mediante il ricorso a contratti a tempo determinato con docenti non abilitati, a scapito della qualità degli insegnamenti;
nel caso delle scuole paritarie, comporta l’impossibilità, per le relative imprese, di rispettare quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, lettera g) della legge n. 62 del 2000, che prevede l’obbligo di utilizzare unicamente docenti abilitati al fine di ottenere il riconoscimento della parità.
Al fine di porre urgentemente rimedio alla predetta carenza, l’articolo dispone l’indizione una tantum di un ciclo di percorsi formativi abilitanti straordinari (PAS), che, salvo che per la caratteristica della straordinarietà, sono assimilabili ai pregressi percorsi formativi abilitanti speciali di cui all’articolo 15, comma 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro n. 249 del 2010, come modificato dal decreto del Ministro n. 81 del 2013.
Si tratta di percorsi universitari il cui superamento comporta l’abilitazione all’esercizio della professione docente nelle classi di concorso della scuola secondaria, sia di primo sia di secondo grado.
I nuovi PAS si differenziano dai precedenti percorsi per le seguenti caratteristiche:
banditi una tantum (entro il 2019);
svolti in più cicli annuali, sino a esaurimento dei partecipanti.
I commi 2 e 3 prevedono i seguenti requisiti, ciascuno dei quali sufficiente ai fini dell’accesso ai PAS:
aver maturato, negli ultimi otto, tre anni di servizio da docente nella scuola secondaria, sia nelle scuole statali sia in quelle paritarie. Ciò al fine di dare l’opportunità di abilitarsi a quei soggetti che, negli ultimi anni, hanno garantito il funzionamento delle scuole statali e paritarie malgrado la carenza di abilitati;
aver maturato, negli ultimi otto, tre anni di servizio nei centri di formazione professionale dell’istruzione e formazione professionale, purché in insegnamenti riconducibili alle classi di concorso della scuola secondaria e purché il relativo servizio fosse finalizzato a garantire l’obbligo di istruzione (primi due anni dei percorsi). Le predette limitazioni sono necessarie al fine di considerare utile, ai fini del requisito di partecipazione, unicamente quei servizi che sono assimilabili alla docenza nelle scuole statali e paritarie, rimanendo invece esclusi quelli assimilabili ad attività di addestramento. Si precisa che la norma riprende, sulla fattispecie, quanto già previsto per i precedenti percorsi universitari di abilitazione dal Decreto Ministeriale 249/2010, come modificato dal Decreto Ministeriale 81/2013;
essere in possesso del titolo di dottore di ricerca. In tal caso, e in ragione del raggiungimento del più alto livello di studi previsto dal nostro ordinamento, si prescinde da ogni requisito di servizio;
essere già stati ammessi in passato a precedenti percorsi universitari abilitanti, dei quali si sia interrotta la frequenza per maternità oppure per malattia. Si tratta di soggetti già in possesso dei requisiti per partecipare all’ultimo percorso abilitante previsto dal citato DM n. 249 del 2010, che, dopo averlo cominciato, non hanno avuto la possibilità di completarlo.
Il comma 2, ai fini del requisito dei tre anni di anzianità, considera utile ogni servizio relativo alle classi di concorso previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016, come modificato dal decreto del Ministro n. 259 del 2017.
Il comma 3 prevede che i docenti in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 possono partecipare ai nuovi PAS, in un solo ateneo e per un’unica classe di concorso, non a esaurimento, tra quelle di cui al citato dPR n. 19 del 2016, per le quali abbiano accesso con i titoli di studio posseduti. Anche per i soggetti in possesso del dottorato di ricerca, pertanto, è il titolo di studio che determina la classe di concorso del PAS al quale possono partecipare.
Il comma 3 prevede che i soggetti in possesso dei requisiti possano partecipare ai nuovi PAS in una sola regione e per un’unica classe di concorso, tra quelle alle quali abbiano accesso coi titoli di studio posseduti, ai sensi del predetto dPR n. 19 del 2016 e successive modificazioni.
Il comma 4 demanda a un successivo decreto del Ministero la definizione della disciplina di dettaglio relativa ai nuovi percorsi PAS. In particolare, il decreto in questione stabilirà quali siano i titoli valutabili ai fini della determinazione dell’ordine di accesso ai diversi cicli annuali nei quali saranno organizzati i percorsi. Ciò in quanto è possibile che il numero dei partecipanti sia, in alcune regioni e classi di concorso, superiore a quelli gestibili in una singola annualità.
Con riguardo all’ordine di accesso ai nuovi percorsi PAS, il predetto decreto dovrà inoltre prevedere, ai sensi del comma 4 lettera b), che sia assicurata priorità ai docenti non ancora in possesso di alcuna abilitazione e a quelli già ammessi in passato alla frequenza dei precedenti percorsi PAS e TFA, che l’abbiano interrotta per maternità oppure malattia.
La precedenza assicurata ai docenti non già abilitati è giustificata dal fine principale della norma, quello di rimediare urgentemente alla carenza di docenti abilitati.
Il comma 5 demanda la determinazione dei posti disponibili in ciascuna regione e ateneo, nonché per ciascuna classe di concorso, a decreti annuali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
I predetti contingenti saranno determinati tenendo conto della disponibilità ricettiva delle università e comunque sino all’esaurimento dei partecipanti, che saranno avviati ai percorsi in più cicli annuali secondo l’ordine determinato ai sensi del comma 4.
Il comma 6 pone a carico dei partecipanti ogni onere derivante dall’istituzione, dalla gestione e dalla frequenza dei percorsi universitari.
Il comma 7 ribadisce quanto già previsto dalla legislazione vigente, in merito al fatto che il conseguimento dell’abilitazione non dà diritto all’immissione nei ruoli del personale docente statale.
Articolo 2
La proposta dà attuazione all’intesa sottoscritta il 24 aprile dal Presidente del Consiglio dei ministri e dalle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto Istruzione e ricerca, con riferimento a quanto previsto al paragrafo «2. Stabilità nel rapporto di lavoro».
La proposta ha carattere di straordinaria necessità e urgenza perché pone rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali, ancora più pronunciata a seguito delle disposizioni relative alle cd. “pensioni quota 100”, che obbliga l’amministrazione a reiterare decine di migliaia di contratti a tempo determinato, con le relative conseguenze in termini di maggiore esborso per la finanza pubblica a seguito delle copiose richieste di risarcimento per violazione della direttiva comunitaria sul lavoro a tempo determinato.
A tal fine l’articolo prevede un concorso straordinario, riservato al personale docente delle scuole statali, destinando a tale procedura concorsuale, un contingente del 50% dei posti che la legislazione vigente assegna ai concorsi ordinari.
Infatti, attualmente i posti vacanti e disponibili nella scuola secondaria sono così ripartiti ai fini delle immissioni in ruolo, secondo le disposizioni dell’articolo 17 del D. Lgs. 59/2017:
ai sensi del comma 1, sino ad esaurimento, il 50% dei posti è coperto annualmente ai sensi dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
il restante 50% è coperto annualmente mediante scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali:
graduatorie del concorso docenti bandito nel 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ove ancora presenti;
in subordine, secondo la misura indicata dalla lettera b dell’articolo 17 comma 2, graduatorie del concorso bandito nel 2018 ove ancora presenti;
in ulteriore subordine, tramite graduatorie di concorsi ordinari da bandire ai sensi delle ordinarie procedure, ai quali sono destinati i posti non utilizzati per quelle di cui alle lettere a) e b).
Attraverso la disposizione in oggetto, senza alterare l’attuale disciplina del reclutamento di cui al citato articolo 17, si stabilisce, esclusivamente, che alla procedura straordinaria di cui al provvedimento d’urgenza è destinato il 50% dei posti che dovrebbero essere dedicati al concorso ordinario (articolo 17, comma 2, lettera d)), senza incidere, pertanto, sulle aspettative dei soggetti eventualmente presenti nelle graduatorie di concorso 2016, 2018 ed in quelle che in futuro potranno essere formate per il concorso ordinario, garantendo una congrua percentuale di accessi dall’esterno.
Il comma 2 dispone che il concorso sia finalizzato alla produzione di una graduatoria distinta per ciascuna regione e, in ragione della disponibilità dei posti, classe di concorso della scuola secondaria e che le graduatorie avranno validità fino all’anno scolastico 2022/2023
I commi 3 e 4 prevedono che sia requisito di partecipazione l’aver maturato un servizio pregresso di almeno tre anni negli ultimi otto presso le sole scuole statali. Ciò poiché il concorso straordinario ha il fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato nelle predette istituzioni, favorendo l’immissione in ruolo di chi abbia raggiunto 3 anni di anzianità di servizio. Ciò consentirà altresì di evitare che si debba riconoscere ai predetti soggetti, già dipendenti statali a tempo determinato per un periodo di tempo superiore a quello ordinario previsto dalla direttiva comunitaria sul lavoro a tempo determinato, un risarcimento per l’eccessiva reiterazione di contratti.
Il comma 5 prevede che ciascun soggetto possa partecipare al concorso straordinario in una sola regione e classe di concorso, purché quest’ultima non sia di quelle a esaurimento. La classe di concorso scelta dovrà essere una di quelle per le quali il candidato abbia maturato almeno un anno di servizio, fermo restando il requisito di tre anni di servizio complessivi.
La partecipazione al concorso per i posti di sostegno è consentita solo a chi soddisfi l’ulteriore requisito del possesso del relativo titolo di specializzazione. Ciò per garantire la necessaria qualità in sede di reclutamento dei docenti ai quali sono affidati gli studenti con disabilità.
I commi 6 e 7 prevedono che il concorso non abbia una prova preselettiva e sia per titoli ed esami. Gli esami consistono in una prova scritta computer based per il cui superamento è necessario conseguire un punteggio di almeno sei decimi, e in una prova orale priva di punteggio minimo.
La graduatoria è costituita sommando i punteggi conseguiti nelle prove a quello riconosciuto per i titoli.
Quali siano i titoli valutabili, le modalità di espletamento delle prove e i relativi contenuti saranno disciplinati con un apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il predetto decreto individuerà altresì il contingente di posti da porre a bando, in base a quanto stabilito dal comma 1.
Articolo 3
L’intervento legislativo proposto riveste carattere di straordinaria necessità e urgenza perché è inteso a rimediare alla gravissima carenza di personale dirigente tecnico, con l’incarico di ispettore scolastico, presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Carenza che in molti casi ha reso impossibile presidiare le funzioni affidate ai predetti dirigenti all’infuori di quelle minime relative ai procedimenti disciplinari del personale scolastico.
commi 1 e 2 – L’art. 29 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attuato attraverso il Decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 agosto 2017, n. 138, dispone il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione tramite un corso concorso composto da un concorso di ammissione e un corso di formazione dirigenziale.
Il concorso di ammissione si articola in una o più prove scritte e una orale, precedute da una prova di preselezione, sulla base del numero dei candidati. È ammesso a sostenere la prima prova scritta un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale. Superate le prove scritta e orale, alla frequenza del corso di formazione dirigenziale sono ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti messi a bando nella percentuale del venti per cento in più. Il corso dirigenziale comprende due mesi di formazione generale e quattro mesi di tirocinio integrati da sessioni di formazione erogabili anche a distanza, nonché lo svolgimento di una prova scritta e di un colloquio orale. Durante il corso di formazione dirigenziale e tirocinio i partecipanti beneficiano del semiesonero dal servizio.
La predetta procedura è estremamente lunga e complessa, inidonea a sopperire alle criticità organizzative delle istituzioni scolastiche, tant’è che il decreto-legge n. 135 del 2018, con l’articolo 10 comma 1, l’ha già semplificata in sede di prima attuazione.
Al fine di semplificare lo svolgimento anche dei futuri concorsi, si propongono alcune modificazioni all’articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che intendono peraltro razionalizzare senza nulla perdere degli elementi qualitativi del percorso delineato dal DM 138/2017.
commi 3 e 4 – La pianta organica del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di cui al dPCM n. 98 del 2014, prevede 191 posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive, per lo svolgimento delle seguenti attività:
supporto tecnico-scientifico per ogni tema riguardante la politica scolastica;
supporto, assistenza, consulenza e formazione alle istituzioni scolastiche ed educative nonché alle scuole europee sugli aspetti normativi e ordinamentali, pedagogici e disciplinari dei curricoli, delle metodologie didattiche, della valutazione;
accertamenti ispettivi sugli aspetti didattici e organizzativi, contabili e amministrativi, disciplinari, presso le istituzioni scolastiche ed educative;
verifica dei requisiti per la parità scolastica;
valutazione delle istituzioni scolastiche ed educative e dei loro dirigenti.
Tali funzioni sono assicurate per tutte le circa 8.500 istituzioni scolastiche ed educative statali, nonché, ove pertinente, per le circa 14.000 istituzioni scolastiche paritarie.
L’efficace presidio delle funzioni in questione richiederebbe la disponibilità di un congruo numero di dirigenti tecnici. Tuttavia, i dirigenti tecnici di ruolo in servizio sono appena 50. Inoltre, ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sino ai primi mesi del 2019 ne risultavano in servizio anche altri 65, con contratti a tempo determinato. Di questi, 51 erano finanziati con l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 2015, mentre i restanti 14 rientrano nell’ordinario contingente a disposizione dell’amministrazione ai sensi dell’articolo 19, comma 5-bis e 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
La citata autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 2015, ha avuto termine nel 2018. I relativi contratti sono scaduti nei primi mesi del 2019 o stanno per scadere. Appare evidente la necessità di rifinanziare la predetta autorizzazione, affinché il numero di dirigenti tecnici in servizio rimanga tale da consentire un minimo, irrinunciabile, presidio delle attività di loro competenza, nelle more dell’espletamento di un concorso che consenta di incrementare il numero dei dirigenti di ruolo.
Infatti, in assenza del rifinanziamento di cui trattasi, il contingente di dirigenti tecnici in servizio si ridurrà definitivamente da 115 a 64, rendendo impossibile la prosecuzione delle attività di valutazione delle scuole e dei dirigenti scolastici ed estremamente difficoltoso lo svolgimento degli accertamenti ispettivi, persino nei casi di atti gravi di rilevanza disciplinare.
Poiché non è ammissibile che funzioni ordinarie siano presidiate facendo strutturalmente ricorso a un così ampio numero di contratti a tempo determinato, la norma prevede, altresì, che quello proposto sia l’ultimo rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 2015. Infatti, il comma 3 prevede che da settembre 2021 siano immessi in ruolo 55 dirigenti tecnici, a seguito di un apposito concorso pubblico per titolo ed esami.
Articolo 4
Le medesime ragioni di urgenza, derivanti dalla carenza di personale docente nella scuola secondaria, richiedono che le graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservino la loro validità per un ulteriore anno, oltre al periodo di cui all’articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Con il comma 2 vengono prorogate, in via d’urgenza, le disposizioni di cui all’articolo 4, comma ,1 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2018, n. 96, in tema di diplomati magistrali. Inoltre, in considerazione del fatto che sopravverranno, anche nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, un cospicuo numero di provvedimenti giurisdizionali che faranno venire meno, con effetto ex tunc, le decisioni cautelari sulla base delle quali i diplomati magistrali sono stati destinatari dei provvedimenti di immissione in ruolo ovvero di contratti a tempo determinato, vengono prorogati anche gli effetti del comma 1 bis dell’articolo 4 del decreto legge citato, disponendo che, al fine di salvaguardare la continuità didattica nell’interesse degli alunni anche per tutta la durata dell’anno scolastico 2019/2020, le istituzioni scolastiche statali provvedono a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, fermo restando il depennamento dalle Graduatorie ad esaurimento presso cui i docenti erano inseriti con riserva, nei seguenti termini:
trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2020;
stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2020.
Articolo 5
L’articolo 5 del decreto legislativo n. 63 del 2017 dispone, coi commi 2 e 3, in merito al trasporto degli alunni della scuola primaria:
2. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati.
3. Tale servizio è assicurato nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati.
Il Comune di Biandrate (Novara) ha ritenuto di formulare una richiesta di parere alla sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei conti, in merito alle modalità attuative della predetta legge.
In particolare, il Comune ha chiesto alla Corte «se le quote di partecipazione finanziaria correlate al servizio che verranno erogate dall’utenza dovranno completamente concorrere alla copertura integrale della spesa del medesimo; e ciò anche per assicurare il conseguente equilibrio economico-finanziario in funzione del principio di invarianza finanziaria di cui all’art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 63/2017, secondo cui il servizio di trasporto va realizzato senza determinare nuovi e maggiori oneri per gli Enti territoriali ed in base al quale le quote di partecipazione diretta nella loro interezza debbono coprire integralmente la spesa complessiva del servizio.»
Con deliberazione n. 46 del 2019, la predetta sezione della Corte dei conti, in sede consultiva, ha ritenuto che «il quadro normativo sopra delineato non consenta l’erogazione gratuita del servizio di trasporto pubblico scolastico, servizio che deve avere a fondamento una adeguata copertura finanziaria necessariamente riconducibile nei limiti fissati dai parametri normativi del Tuel, alla luce della espressa previsione normativa della corresponsione della quota di partecipazione diretta da parte degli utenti, quota la quale, nel rispetto del rapporto di corrispondenza tra costi e ricavi, non può non essere finalizzata ad assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio.»
Secondo l’interpretazione della Corte dei conti è dunque escluso che un ente locale possa ridurre la quota di partecipazione delle famiglie ad es. meno abbienti, o addirittura azzerarla, nemmeno nel caso in cui l’equilibrio di bilancio sia in ogni caso soddisfatto.
Tale interpretazione mette in difficoltà tutti gli enti locali che avevano ritenuto di esonerare le famiglie meno abbienti dal pagamento di qualsivoglia quota di partecipazione per l’accesso al servizio di trasporto scolastico. Ne deriva la straordinaria necessità e urgenza che il legislatore chiarisca la corretta interpretazione della norma, cioè che è possibile azzerare la predetta quota, o ridurla con delibera motivata, purché sia comunque garantito l’equilibrio di bilancio dell’ente.
Articolo 6
Con questa norma si estende anche alle Università statali e alle istituzioni AFAM la disposizione già in vigore per gli enti pubblici di ricerca (cfr. articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 218 del 2016) che non obbliga gli enti al ricorso al MEPA per l’acquisto di beni e servizi destinati all’attività di ricerca.
La disposizione ha il fine di garantire al settore universitario ed AFAM la necessaria competitività rispetto agli Enti Pubblici di Ricerca, comprimendo i tempi e garantendo la scelta dei più idonei beni e servizi, funzionalmente destinati al progresso scientifico, anche in settori di grande sensibilità quale quello sanitario.
Articolo 7
La norma consente, in via d’urgenza, di estendere la disciplina dell’impignorabilità prevista dall’articolo 1, comma 800, della legge 208/2015 alle giacenze del conto di tesoreria speciale FAR.
Relazione tecnica
Articolo 1
Commi 1-7 – le disposizioni di cui trattasi, volte a istituire percorsi formativi abilitanti straordinari (PAS) comportano maggiori oneri per le finanze pubbliche, interamente posti a carico dei partecipanti ai sensi dei commi 4, lettera e), e 6.
Infatti, l’istituzione di nuovi PAS comporta maggiori spese per:
la gestione della procedura pubblica per la partecipazione ai percorsi (sistema informativo per la ricezione delle istanze e per la valutazione dei titoli);
l’istituzione, la gestione e la frequenza dei percorsi universitari a cura degli atenei.
Ai sensi del comma 4, lettera e), gli istanti dovranno farsi carico, mediante apposito versamento alle entrate dello Stato, di coprire qualsiasi spesa, diretta o indiretta, derivante dalla procedura di partecipazione. Il relativo importo sarà determinato con successivo decreto del Ministro, in misura tale da garantire che le maggiori spese a carico del bilancio dello Stato siano integralmente coperte dalle maggiori entrate derivanti dai versamenti effettuati dai partecipanti.
Ai sensi del comma 6, ciascuna università determinerà in autonomia l’importo che i partecipanti ai percorsi dovranno pagare, ai fini di dare copertura integrale a ogni spesa, diretta o indiretta, derivante dall’istituzione dei percorsi medesimi. L’importo sarà quindi tale da assicurare che le maggiori spese a carico dei bilanci degli atenei siano integralmente compensate dalle maggiori entrate, per i medesimi bilanci, derivanti dai pagamenti effettuati dagli studenti iscritti ai PAS.
Articolo 2
Le disposizioni di cui trattasi, che prevedono un concorso straordinario riservato ai docenti con tre anni di anzianità di servizio nella scuola secondaria statale, comportano maggiori oneri per la finanza pubblica, interamente posti a carico dei partecipanti ai sensi del comma 7, lettera f).
Infatti, lo svolgimento del concorso comporterà maggiori spese per:
la procedura informatica di gestione delle istanze;
le spese per l’organizzazione delle prove scritte, incluse le relative spese di cancelleria e, ove occorrano, per il reperimento dei locali;
i compensi da riconoscere alle commissioni di esame.
Ogni onere derivante dalla procedura, inclusi quelli sopra esemplificati, è comunque posto a carico dei partecipanti, che saranno ammessi alle prove solo qualora abbiano provveduto a versare alle entrate dello Stato i relativi diritti di segreteria, determinati ai sensi del comma 7, lettera f) in misura tale che le relative maggiori entrate compensino integralmente le maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.
Invece, non vi sono maggiori oneri derivanti dall’immissione in ruolo dei vincitori, giacché avverranno nel limite delle, e a valere sulle, ordinarie facoltà assunzionali previste per il personale docente della scuola secondaria.
Articolo 3
comma 1 – Con la modificazione apportata alle modalità di svolgimento del corso-concorso, il medesimo muta natura e diviene un semplice concorso per titoli ed esami. Ciò comporta i seguenti effetti finanziari:
il venir meno delle spese di organizzazione dei tirocini e della fase formativa presso le Università, sostituiti con un meno oneroso corso di formazione in servizio rivolto ai neo-dirigenti, che lo svolgeranno durante l’anno di prova. A fini prudenziali, si ritiene però di non attribuire effetti finanziari a tale misura di contenimento di spesa;
il venir meno del semi-esonero già previsto per i corsisti ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001, poiché il corso di formazione universitario non sarà più svolto. La relazione tecnica al decreto-legge n. 104 del 2014, che introdusse tale misura, prevedeva che costasse 8,26 milioni di euro, per cui il suo venir meno, per il concorso in svolgimento, comporterà un miglioramento del saldo netto da finanziare di pari importo, a decorrere dall’anno 2020, e dell’indebitamento netto per 4,13 milioni.
comma 2 – L’abrogazione del comma 2 dell’articolo 10 del decreto—legge n. 135 del 2018 comporta il miglioramento del saldo netto da finanziare per 8,26 milioni di euro nel 2019 e dell’indebitamento netto per 4,13 milioni di euro.
comma 3 – L’emendamento prevede che si proceda all’immissione in ruolo di 55 dirigenti tecnici, vincitori di concorso.
L’importo complessivo in godimento dai dirigenti di seconda fascia del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è pari a 140.300 in media, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell’IRAP, e tenuto conto dei valori medi in godimento per la retribuzione di posizione variabile e di risultato.
Tenuto conto che le retribuzioni dei dirigenti appartenenti al comparto Funzioni centrali saranno, all’esito del CCNL per il periodo 2016-2018, incrementate del 3,48%, se ne ricava che l’importo pro-capite riconosciuto ai dirigenti di seconda fascia salirà sino a 140.300 x 1.0348 = 145.182 euro.
Pertanto, il comma 3 comporta la maggiore spesa di personale di 55 x 145.182 = 7,99 milioni in ragione di anno, a decorrere dal momento dell’immissione in ruolo dei vincitori del concorso, cioè da settembre 2020. Tale somma comprende, oltre alla retribuzione tabellare, anche la posizione di parte fissa e l’importo medio di quella variabile e del risultato.
Cioè, il maggior onere ammonta a 2,67 milioni nel 2019 e 7.99 milioni dal 2020 in termini di saldo netto da finanziare.
Inoltre, il comma 3 comporta altresì la maggiore spesa di 0,135 milioni di euro sia nel 2019 sia nel 2020 per la copertura degli oneri conseguenti allo svolgimento della procedura concorsuale. Si stima che alla procedura parteciperanno circa 150.000 candidati.
comma 4 – La norma consente al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di sottoscrivere incarichi dirigenziali a tempo determinato in misura pari a 7,99 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, in ragione di anno, dal 2019 sino a settembre 2020, momento dell’immissione in ruolo dei vincitori del concorso di cui al comma 3.
L’importo è tale da consentire la copertura almeno degli stessi posti già coperti ai sensi dell’articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 2015.
Infatti, detta legge autorizzava la sottoscrizione di contratti nel limite di 7 milioni annui. La legge di bilancio per il 2018 ha incrementato il fondo per il rinnovo dei contratti dei pubblici dipendenti in misura tale da consentire un miglioramento stipendiale complessivo pari al 3,48% a regime, per una spesa di 7 x 1,0348 = 7,26 milioni annui.
Considerando che la norma decorrerebbe dal mese di agosto 2019 e avrebbe termine ad agosto 2020, l’onere è pari a 3,33 milioni nel 2019 e 5,33 milioni nel 2020.
comma 5 – La norma incrementa il fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, in misura pari a 0,27 milioni annui a decorrere dal 2022, finalizzando tale somma alle spese di personale.
comma 6 – Il comma 2 comporta una minore spesa di personale di 8,26 milioni nel 2019. Il comma 3 comporta una minore spesa di personale di 8,26 milioni a decorrere dal 2020.
I commi 3, 4 e 5 comportano una maggiore spesa di personale di 3,33 milioni nel 2019 e di 7,99 milioni annui dal 2020, nonché una maggiore spesa di funzionamento di 0,135 milioni annui dal 2019 al 2021.
La norma risulta quindi coperta sia in termini di saldo netto da finanziare (con una sovra-copertura tra il 2019 e il 2021) sia di indebitamento netto.
Articolo 4
La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, ha carattere ordinamentale e si limita al prorogare graduatorie concorsuali e disciplinare, anche per l’anno scolastico 2019/2020, le modalità di esecuzione delle sentenze che dovessero definire nel merito i ricorsi proposti dai diplomati magistrali. In particolare, rimangono immutati i limiti all’organico dei docenti posti dall’articolo 1, comma 201, della legge n. 107 del 2015, nonché le vigenti facoltà assunzionali, che la medesima legge fissa in misura pari alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili.
Né è possibile che la disposizione comporti la stipula di contratti di lavoro in esubero rispetto all’organico, poiché su ciascun posto sarà comunque possibile la nomina di uno e un solo docente.
Pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 5
La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché è previsto che gli enti locali determinino la quota di partecipazione delle famiglie ai costi del servizio di trasporto pubblico fermo restando l’equilibrio di bilancio.
Articolo 6
La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. Infatti, la norma avrà unicamente l’effetto di consentire procedure di acquisto non mediate dalla piattaforma MEPA, fermi restando, però, tutti i limiti di impegnabilità, i vincoli di bilancio e la disciplina recata dal codice dei contratti pubblici.
Anzi, la norma potrebbe comportare risparmi di spesa, che prudenzialmente si ritiene di non computare, in quanto la deroga all’utilizzo del MEPA riguarderà attrezzature destinate alla ricerca universitaria e artistica, che di solito sono caratterizzate da un’elevata specificità tecnica, tale che si possano ottenere offerte maggiormente vantaggiose unicamente rivolgendosi a un mercato di fornitori spesso poco interessati a inserirsi nella piattaforma MEPA, ad es. perché prevalentemente operanti su mercati esteri.
Articolo 7
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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