Il Miur ha emanato in data odierna la nota 18851 con la quale ha trasmesso ufficialmente il decreto 886 dello scorso 1° dicembre, relativo alle cessazioni dal servizio del personale scolastico a decorrere dal 1° settembre 2015.
Il termine ultimo per la presentazione, da parte del personale, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del limite di età a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2015, nonché per la eventuale revoca di tali domande, è fissato al 15 gennaio 2015.
Il termine del 15 gennaio 2015 deve essere osservato anche da coloro che, avendo diritto alla cessazione per aver raggiunto la "quota" 96 entro il 31 dicembre 2011 e non avendo compiuto ancora i 65 anni di età chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. La medesima possibilità sussiste per coloro che hanno i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 6 mesi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini) e non hanno ancora conseguito i requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia.
Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate esclusivamente con la procedura web POLIS "istanze on line", disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it).
Le domande di pensione dovranno essere inviate direttamente all´Ente Previdenziale (INPS, gestione ex INPDAP), esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
- presentazione della domanda on-line, accedendo al sito dell´Istituto, previa registrazione
- presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164)
- presentazione telematica della domanda attraverso l´assistenza gratuita del Patronato.
Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell´accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.
Di seguito i requisiti pensionistici richiesti
Pensione di Anzianità
Età non inferiore a 60 anni e 36 anni di contribuzione oppure 61 di età e 35 di contribuzione (Quota 96), oppure 40 anni di anzianità a prescindere dall´età anagrafica entro il 31 dicembre 2011. Per raggiungere la "quota 96" si possono sommare ulteriori fazioni di età e contribuzione (esempio: 60 anni e 4 mesi di età anagrafica con 35 anni e 8 mesi di contribuzione).
Pensione di vecchiaia
65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, ai sensi dell´articolo 2, comma 3, lett. c) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503) se posseduti entro la data del 31 dicembre 2011.
Nuovi requisiti
Per il personale che non rientra nelle fattispecie sopra descritte, per l´anno 2015 le regole da applicarsi sono le seguenti.
Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è di 66 anni e 3 mesi compiuti entro il 31 agosto 2015 (collocamento d´ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2015 in virtù della disposizione prevista dall´articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.
La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 6 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2015, senza operare alcun arrotondamento.
Va ricordato, in proposito, che per i dipendenti con età inferiore a 62 anni la norma prevede una penalizzazione.
Requisiti di accesso ai sensi dell´art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243. "Opzione donna".
Le lavoratrici, in virtù di quanto disposto dall´articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, possono conseguire il diritto al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un´anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un´età pari o superiore a 57 anni (requisito anagrafico da adeguarsi, a partire dallo gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita) a condizione che optino per la liquidazione secondo le regole di calcolo del contributivo (disposizione prevista, in via sperimentale, solo per pensioni decorrenti entro il 31 dicembre 2015).
Nei confronti di dette lavoratrici il regime delle decorrenze è quello di cui all´articolo l, comma 21, del decreto legge 13 agosto 2011, n. n. 138 (c.d. finestra mobile) e pertanto i requisiti anagrafici e contributivi (57 anni e 3 mesi e 35 anni) devono essere maturati entro e non oltre il 31 dicembre 2014.
Nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica
La legge l0 ottobre 2014, n. 147 ha esteso l´applicazione dei requisiti pensionistici previgenti la riforma Fornero a favore dei soggetti che, nel corso dell´anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell´articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 200l, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell´articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni (c.d. "salvaguardia").
La suddetta categoria di salvaguardati deve presentare istanza di accesso al beneficio alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio entro il 5 gennaio 2015, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Al riguardo si rinvia alla circolare dell´INPS n. 8881 del 19 novembre 2014 ai sensi della quale "coloro che hanno già presentato istanza di accesso al beneficio previsto per 2.500 lavoratori di cui all ´art. 11 bis della legge n. 124 del 2013 (c.d. quarta salvaguardia), in possesso di un provvedimento di accoglimento della competente DTL e rimasti esclusi dal contingente numerico, non devono presentare una nuova istanza per accedere ai benefici della salvaguardia in parola".
Per questi ultimi verranno pertanto fornite successive indicazioni sulla presentazione delle domande di cessazione.
Trattenimento oltre i limiti di età
Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge Il agosto 2014, n. 114 ha abolito l´istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.
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