Con la circolare n. 169 del 15 novembre 2017 l’INPS fornisce importanti chiarimenti sulla prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche.
La nuova circolare sostituisce la precedente, n. 94 del 31 maggio 2017, alla luce dell’esito degli approfondimenti sviluppati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in ordine ai profili normativi ed operativi che afferiscono a tale prescrizione.
L’INPS aveva posto al 31 dicembre 2017 il termine ultimo per il controllo dei contributi pensionistici, ed eventualmente segnalare eventuale contribuzione mancante o anomalie nella propria posizione previdenziale.
Un controllo che aveva suscitato numerose perplessità soprattutto tra gli insegnanti che, dopo il passaggio della gestione contributiva da INPDAP a INPS si sono trovati con anni in meno di contribuzione, e quindi con l’onere di dover dimostrare che invece quei contributi spettavano.
Secondo quanto comunicato dall’INPS infatti dopo il 31 dicembre 2017 non era più possibile effettuare modifiche e integrazioni sulle posizioni contributive dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, con il rischio di perdere per sempre quei contributi, se riferiti a periodi anteriori al 2012. Una situazione importante, che gli insegnanti in questi giorni hanno cercato di attenzionare, in quanto il rischio sarebbe quello di andare in pensione più tardi o con un assegno più basso.
Adesso l’INPS chiarisce che da un lato rimane fermo l’univoco termine prescrizionale quinquennale introdotto dalla L. n. 335/1995. Dall’altro però si deve tener conto dell’intero servizio utile prestato, ivi compresi i periodi non assistiti dal versamento dei contributi.
Pertanto, anche in assenza di recupero della contribuzione dovuta alle predette casse, per avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, l’attività lavorativa svolta sarà considerata utile ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza; in questa ipotesi, tuttavia, ai sensi del comma 2 dell’art. 31 della L. n. 610/1952, l’onere del trattamento deve essere ripartito tra l’Istituto e le Amministrazioni datrici di lavoro ( “Nei casi di cui al comma precedente per i quali avvenga la valutazione in pensione dei servizi in fatto non assistiti da iscrizione, l’onere dell’assegno di quiescenza viene ripartito tra gli Istituti di previdenza e gli enti presso i quali i medesimi sono stati prestati…” ), secondo le modalità che l’INPS specifica.
Alla luce della portata innovativa dell’orientamento fornito con la presente circolare, anche sulla base degli ulteriori chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e tenuto conto degli opportuni adeguamenti ai quali i sistemi in uso presso gli enti e le pubbliche amministrazioni dovranno essere necessariamente sottoposti, le disposizioni qui fornite si applicano a far data dall’1 gennaio 2019.
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