Gilda

venerdì 12 giugno 2020

Naspi. Indennità di disoccupazione. A chi spetta



La Naspi, Nuova assicurazione sociale per l’impiego, è l’indennità di disoccupazione che spetta ai docenti quando scade il contratto di lavoro.

In questi giorni sono decine di migliaia i supplenti che vedranno cessare il loro contratto con il termine delle lezioni o dopo il trenta giugno e che potranno accedere all’indennità di disoccupazione.
A chi spetta?
Il requisito indispensabile è avere 13 settimane, cioè almeno tre mesi, anche non consecutive, di contributi versati nei 4 anni antecedenti alla domanda e, contestualmente, aver lavorato almeno 30 giorni nei 12 mesi precedenti alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Quando si presenta e da quando decorre?
L’istanza Naspi va presentata entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto. In realtà è meglio effettuare la richiesta subito, all’atto dell’interruzione del contratto.  Infatti la decorrenza economica parte dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge
Quanto dura?
La Naspi è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Se quindi negli ultimi quattro anni si è lavorato 12 mesi la naspi durerà 6 mesi. Ovviamente non vanno considerati i periodi che hanno già dato luogo ad indennità di disoccupazione. I periodi in cui si percepisce la Naspi sono coperti da contribuzione figurativa
Quanto spetta?
Se la retribuzione media mensile degli ultimi quattro anni è stata pari o inferiore a 1.221,44 euro, la NASPI mensile sarà pari al 75% della retribuzione stessa.
Se la retribuzione media è superiore a 1.221,44 euro. la misura della prestazione è invece pari al 75% dell’importo di riferimento annuo stabilito dalla legge (1.221,44 euro per il 2019) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo. In ogni caso l’importo dell’indennità non può superare un limite massimo individuato con legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT e reso noto ogni anno dall’INPS, per il 2019 era di 1.328,76 euro.
Come si presenta?
Si può presentare per via telematica, muniti di pin dispositivo, direttamente sul sito Inps oppure rivolgendosi ad un CAF

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