Regolamentate le situazioni di contenzioso in atto relative ai diplomati magistrali e agli ITP
Il Miur ha diramato in data odierna la nota n. 37856, che fornisce istruzioni operative in materia di attribuzione di supplenze per l’anno scolastico 2018/19.
Confermate le indicazioni degli scorsi anni con alcune modifiche.
La nota si adegua innanzitutto all’art. 4 bis della legge 9 agosto 2018 n. 96 (Decreto dignità), che ha abolito il divieto, di cui all’art. 1 comma 131 della legge 107/2015, di attribuire supplenze annuali su posti vacanti e disponibili al personale sia docente, educativo ed ATA che abbia già svolto 36 mesi di servizio su tale tipologia di posto.
I contratti a tempo determinato, si legge nella nota, devono indicare la data di termine: quindi contratti con data certa e non più fino all´avente diritto, quando si è in attesa della pubblicazione di nuove graduatorie. I contratti potranno tuttavia essere risolti in seguito all´individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell´intervenuta approvazione di nuove graduatorie.
Nella nota sono stati inseriti inoltre due nuovi paragrafi per regolamentare le situazioni di contenzioso in atto relativi ai diplomati magistrali e agli ITP.
Diplomati magistrali
Per effetto di quanto disposto dall’art. 4, comma 1bis, della Legge 9 agosto 2018 n. 96 (Decreto dignità), al fine di salvaguardare la continuità didattica per l’a.s. 2018/19, all’esecuzione delle Sentenze sfavorevoli, da effettuarsi entro 120 giorni, si provvede trasformando:
a) Il contratto di lavoro a tempo indeterminato, in contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2019;
b) Il contratto a tempo determinato di durata annuale, con contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019. Mentre rimangono fino alla loro scadenza naturale i contratti conferiti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Agli insegnanti in attesa di Sentenza definitiva ed ancora iscritti nelle graduatorie ad esaurimento con riserva, qualora in base allo scorrimento delle graduatorie risultino destinatari di un contratto di supplenza annuale verrà conferita la supplenza con apposizione di clausola risolutiva nel contratto. Anche per tali insegnanti, una volta pervenuta la Sentenza definitiva, si procede come al punto b dell’art. 4 comma 1 bis della legge 96/2018 sopra richiamata.
ITP
Nella nota si forniscono nuove indicazioni operative circa la gestione degli esiti del contenzioso seriale concernente l’aggiornamento delle graduatorie d’istituto, promosso dagli insegnanti tecnico-pratici (ITP) ai fini dell’inserimento nella II fascia delle graduatorie d’istituto. Ciò in relazione, in particolare, alle recenti sentenze n. 4503 e n. 4507 del 2018, con le quali il Consiglio di Stato ha affermato che «non può ritenersi che il diploma Itp abbia valore abilitante» e «non sussistono, pertanto, i presupposti giuridici […] perché gli insegnanti in possesso del diploma in esame abbiano diritto all’iscrizione nelle seconde fasce nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia.»
Conseguentemente, dovrà in primo luogo essere disposta l’esclusione dalle seconde fasce delle graduatorie d’istituto dei soli insegnanti tecnico pratici destinatari di tali sentenze o di altre analoghe, che erano stati inseriti in II fascia con riserva, per il venir meno dei requisiti presupposti.
L’inserimento dovrà avvenire con riserva nel caso di provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non definitive. Nei casi di decisioni giudiziali non più impugnabili (sentenze passate in giudicato), si dovrà ovviamente confermare l’inserimento in II fascia delle G.I. “pleno iure”.
Nelle fattispecie ancora sub judice, si richiede ai vari Uffici territoriali di resistere sempre in giudizio, sulla base dell’interpretazione che il Consiglio di Stato dà con le sentenze citate nn. 4503 e 4507 del 2018.
Infine, si dovrà procedere all’inserimento nelle seconde fasce di insegnanti tecnico pratici, solo in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali. Potrà quindi accadere che le istituzioni scolastiche interessate debbano conferire incarichi a tempo determinato agli insegnanti tecnico pratici in questione. In tal caso, occorre che il relativo contratto di lavoro a tempo determinato sia corredato da apposita clausola risolutiva espressa, che lo condiziona alla definizione del giudizio.
Resta ferma, per tutti i restanti insegnanti tecnico pratici, l’iscrizione nelle terze fasce delle graduatorie di circolo e d’istituto in quanto le richiamate sentenze del Consiglio di Stato hanno confermato la piena legittimità della previsione di cui all’art. 2 del D.M. 374/2017, secondo cui l’inserimento in seconda fascia è riservato agli aspiranti in possesso di abilitazione all’insegnamento.
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